PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 gennaio 1999 

  Revoca  della somma  di  L. 406.083.200  di  cui all'ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del
4 dicembre 1991, concernente interventi urgenti per danni causati dal
maltempo dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2911).
(GU n.14 del 19-1-1999)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                            DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  che delega  le funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno in  data 10  novembre
1998, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225, nonche'  quelle relive all'adozione dei  provvedimenti di revoca
di  cui  all'art. 8  del  decreto-legge  12  novembre 1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  dal Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n.  2183/FPC del 4 dicembre  1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 287 del  7 dicembre
1991, con la quale e' stata disposta l'erogazione alla regione Veneto
dell'onere  complessivo di  L. 4.500.000.000  per l'attuazione  degli
interventi di  somma urgenza conseguenti alle  eccezionali avversita'
atmosferiche che hanno colpito la  regione dal giugno 1990 al gennaio
1991;
  Vista la nota n. 1737/98/32123 del  26 maggio 1998, con la quale la
regione Veneto dichiara una economia di L. 406.083.200 a valere sulla
predetta somma di L. 4.500.000.000;
  Considerato  che  tale  somma risulta  completamente  erogata  alla
regione Veneto;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 406.083.200 erogata  alla regione Veneto con  decreto del Ministro
per  il  coordinamento della  protezione  civile  n. 2183/FPC  del  4
dicembre 1991.
  2. La somma  di cui al comma  1 e' versata dalla  regione Veneto al
capo  XXX -  capitolo 3694,  art. 5  dell'entrata del  bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al
cap.  7615 del  centro di  responsabilita'  numero 6  dello stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 gennaio 1999
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi