Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo S. Pietro, ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997. Rifissazione termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori. (Ordinanza n. 137).(GU n.103 del 5-5-1999)
IL COMMISSARIO GOVERNATIVO Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999; Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti e' stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati; Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale e' stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che prevede, tra l'altro, che gli interventi gia' previsti con finanziamento privato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilita' di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici; Atteso che tra le opere previste nel suddetto terzo stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori "Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro"; Atteso che con ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997 il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto "definitivo" dell'intervento denominato: "Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro" per un importo complessivo di L. 38.794.000.000 ed alla contestuale individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e dell'ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici ed alla designazione dei due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5; Atteso che con nota prot. n. 3324 del 6 aprile 1999 con la quale l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue: i termini per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori fissati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, con la sopracitata ordinanza n. 84/97 sono scaduti; l'aggiudicazione dei lavori al raggruppamento di imprese Passavant impianti S.p.a./Opere pubbliche S.p.a. e' stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'E.A.F. in data 22 dicembre 1998; il raggruppamento aggiudicatario dovra' attivare le procedure di occupazione di urgenza non appena verra' stipulato il contratto d'appalto; si rende necessario pertanto rifissare i termini per l'inizio delle procedure espropriative e dei lavori nonche' quelli relativi al compimento; Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per l'inizio ed il compimento delle procedure espropriative e dei lavori; Ordina: 1. E' confermata la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro" approvato con ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997. 2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono cosi' rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: espropriazioni: inizio entro mesi 3; espropriazioni: compimento entro mesi 36; lavori: inizio entro mesi 6; lavori: compimento entro mesi 30. 3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 84 del 5 settembre 1997. Cagliari, 14 aprile 1999 Il commissario governativo: Palomba