N. 418 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1999
N. 418 Ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal tribunale dei minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico di M.S. Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Inapplicabilita' dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Ipotesi in cui l'imputato sia maggiorenne al momento della richiesta di applicazione della pena e non possa beneficiare degli istituti tipici del processo minorile - Disparita' di trattamento tra imputati minorenni ed imputati maggiorenni. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 8-9-1999 )
IL TRIBUNALE DEI MINORENNI Con decreto del 6 giugno 1996 il giudice dell'udienza preliminare presso questo tribunale, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, dispose procedersi a giudizio nei confronti di M. S. per il reato di tentato furto aggravato, commesso a Palermo il 21 maggio 1994. All'udienza del 1 ottobre 1998, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato ha chiesto di essere ammesso ai benefici previsti dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale e il suo difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 448/88 nella parte in cui esclude che l'imputato possa accedere ai detti benefici. Il pubblico ministero ha aderito all'eccezione. Tanto premesso, osserva il collegio che gia' con sentenza n. 135/95 la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 448/88 - nella parte in cui dispone che non si applichino le previsioni di cui agli artt. 444/448 c.p.p. - in relazione all'art. 3 della Costituzione, in particolare: a) escludendo che la norma sia irragionevole con riferimento alla possibilita' di ricorso al rito abbreviato, riconosciuta dall'ordinamento anche dinanzi al tribunale per i Minorenni, rilevando la radicale diversita' dei due tipi di procedimento; b) negando che vi sia disparita' di trattamento verso maggiorenni coimputati dello stesso reato, poiche' l'esclusione del patteggiamento nel processo minorile trova comunque giustificazione per il fatto che sono previste altre misure tipiche (perdono, sospensione del processo per messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, piu' ampio ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive), con la conseguenza che l'ammissione al patteggiamento potrebbe portare a risultati incoerenti rispetto all'esigenza primaria del recupero del minore. Nel caso di specie la questione pone tuttavia le seguenti specificita': l'imputato ha raggiunto la maggiore eta', essendo nato il 17 febbraio 1978 e avendo avanzato istanza di ammissione ai benefici di cui agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale all'udienza del 1 ottobre 1998; dall'esame degli atti risulta che l'imputato non puo' beneficiare degli istituti tipici del processo minorile, in quanto non ricorre alcun elemento che renda opportuno sospendere il procedimento per metterlo alla prova e puo' escludersi sia una pronunzia di irrilevanza del fatto che di applicazione del perdono giudiziale, tenuto conto dei numerosi procedimenti penali pendenti e della sentenza, gia' passata in giudicato, con cui l'imputato e' stato condannato a una pena di tre anni di reclusione e L. 1.000.000 di multa. Il piu' ampio ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive e' poi irrilevante, potendo esse stesse essere oggetto di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Ricorrendo tali presupposti - a fronte del diverso trattamento riservato per analogo fatto a un maggiorenne - la preclusione del ricorso al patteggiamento (che consentirebbe all'imputato di uscire piu' rapidamente dal circuito penale, ottenere la diminuzione di pena per il rito ed eventualmente la successiva estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p.) non pare giustificata: ne' dalle argomentazioni delle relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice, che fanno leva sulla mancanza nell'imputato minorenne di "una capacita' di valutazione e di decisione che richiedono piena maturita' e consapevolezza di scelta", posto che allo stesso imputato l'ordinamento riconosce ormai, quale maggiorenne, la capacita' di compiere analoga scelta in relazione a fatti commessi dopo il compimento del diciottesimo anno d'eta'; ne' dall'esistenza di altre misure tipiche del processo minorile, alle quali l'imputato non puo' in concreto accedere. La questione di legittimita' costituzionale, ricorrendo i presupposti indicati, non puo' quindi ritenersi manifestamente infondata e poiche' in considerazione dell'istanza avanzata direttamente dell'imputato il giudizio nei confronti di M. S. non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, va sospeso il relativo procedimento, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione.
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata - in relazione all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui dispone che nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applichino le previsioni di cui agli artt. 444/448 c.p.p. allorche' l'imputato abbia raggiunto la maggiore eta' e, sulla base degli atti, non sussistono i presupposti per sospendere il procedimento per la messa alla prova ex art. 28, d.P.R. n. 448/1988, ne' per pronunziare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o di applicazione del perdono giudiziale; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Palermo, addi' 18 marzo 1999 Il presidente: La Barbera 99C0809