DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1996 

  Direttiva  del Governo concernente il trasferimento al Tesoro delle
azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI)
S.p.a. nella STET  S.p.a.  (Societa'  finanziaria  telefonica),  allo
scopo di provvedere alla successiva dismissione delle azioni stesse.
(GU n.289 del 10-12-1996)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, e, in particolare,
l'art. 1, comma 1,  in  base  al  quale  "Al  fine  di  agevolare  la
dismissione  delle  partecipazioni azionarie indirettamente possedute
dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo  le  direttive  impartite
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dello stesso  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  commercio  ed  artigianato, puo' acquisire, anche in
deroga  alle  norme  di  contabilita'  dello  Stato,   partecipazioni
azionarie  possedute  da  societa'  delle  quali  il Tesoro sia unico
azionista, anche assumendo, a fronte del valore delle  partecipazioni
trasferite,  determinato  ai  sensi  del  comma  2,  passivita' delle
societa' stesse di pari importo";
  Visto il decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 30 luglio 1994, n. 474, contenente norme
per l'accelerazione delle procedure di dismissione di  partecipazioni
dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni;
  Ritenuta  la  necessita' di adottare direttive per il trasferimento
al Tesoro delle partecipazioni  dell'Istituto  per  la  ricostruzione
industriale  (IRI)  S.p.a.  nella  STET  S.p.a. (Societa' finanziaria
telefonica), in considerazione del carattere  prioritario  che  detto
trasferimento,   il   conseguente   riassetto   delle  partecipazioni
societarie facenti capo alla STET  e  la  successiva  cessione  delle
partecipazioni  stesse, hanno per il Governo, anche in considerazione
degli impegni assunti con l'Unione europea;
  Ritenuta l'opportunita' che  la  cessione  delle  azioni  possedute
dall'IRI  S.p.a.  nella  STET  S.p.a.  sia realizzata nella forma del
versamento  all'IRI  S.p.a.  da   parte   del   Tesoro   dell'importo
corrispondente  al  valore  delle  azioni  cedute, con il prelievo di
detto importo dal Fondo di cui all'art.  2  della  legge  27  ottobre
1993, n. 432;
  Ritenuta  la  necessita'  che  il  corrispettivo riveniente all'IRI
S.p.a. dalla cessione delle azioni STET S.p.a. debba comunque  essere
destinato,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti in materia di
societa' per azioni e nell'esercizio dei poteri spettanti  al  Tesoro
come azionista dell'IRI S.p.a., alla riduzione delle passivita' della
societa'  stessa,  in coerenza con gli impegni assunti dal Governo in
sede comunitaria;
  Ritenuto,  inoltre,  che  il  Tesoro,  al  fine  di  perseguire  la
massimizzazione    del   ricavato   della   cessione   delle   azioni
trasferitegli  dall'IRI  S.p.a.,  debba  prioritariamente  procedere,
nella  sua  qualita'  di  azionista, alla fusione della STET S.p.a. e
della Telecom Italia S.p.a., anche tenuto conto degli impegni assunti
in sede comunitaria;
  Ritenuto, infine,  opportuno  autorizzare  il  Tesoro  ad  affidare
all'IRI,   anche   nella  forma  del  mandato,  compiti  operativi  e
gestionali nell'amministrazione delle partecipazioni azionarie  sopra
menzionate,  allo  scopo della migliore e piu' celere definizione dei
necessari adempimenti;
  Su  proposta  del  Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:
  1. E' obiettivo primario del Governo  il  trasferimento  al  Tesoro
delle azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale
(IRI)  S.p.a.  nella  STET  S.p.a. (Societa' finanziaria telefonica),
allo scopo di provvedere alla  successiva  dismissione  delle  azioni
stesse.
  2.  Il  trasferimento dall'IRI S.p.a. al Tesoro delle azioni di cui
al punto 1 dovra' essere effettuato entro il 31 dicembre 1996.
  3. L'onere derivante dal pagamento del corrispettivo  delle  azioni
trasferite  dall'IRI  S.p.a.  al  Tesoro  e' posto a carico del Fondo
ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 2  della  legge  27
ottobre  1993,  n.  432,  ed  il Tesoro, nella qualita' di azionista,
provvedera' a che le conseguenti liquidita' rivenienti all'IRI S.p.a.
dalla cessione siano destinate esclusivamente  alla  riduzione  delle
passivita' della stessa IRI S.p.a.
   4.  La determinazione del valore delle azioni trasferite al Tesoro
sara'  effettuata  da  consulenti  scelti  dal  Ministro  del  tesoro
d'intesa  con  la  societa'  cedente,  secondo  le  modalita'  di cui
all'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In
via   provvisoria   il   valore   minimo   di   trasferimento   delle
partecipazioni e' individuato, con i decreti di  cui  al  comma  1  e
secondo  i  criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato ed
e' successivamente conguagliato rispetto all'eventuale maggior valore
risultante dalla valutazione dei consulenti.
  5. Ai fini della dismissione delle azioni di cui  al  punto  1,  il
Tesoro procedera', preliminarmente, alla fusione tra la STET S.p.a. e
la  TELECOM  Italia S.p.a. ed assumera' tutte le ulteriori iniziative
utili alla massimizzazione del ricavato della dismissione stessa.
  6.  Il  Tesoro  e'  autorizzato   ad   affidare   all'IRI   S.p.a.,
eventualmente nella forma del mandato, compiti operativi e gestionali
per l'attuazione della presente direttiva.
  7.  All'acquisto  delle  azioni  di  cui  al  punto  1, al relativo
pagamento ed ai connessi adempimenti il  Tesoro  provvedera'  con  le
modalita' stabilite con decreti del Ministro del tesoro.
  8.  Alla  cessione  delle  azioni  di  cui ai punti 1 a 6 il Tesoro
provvedera' secondo le norme vigenti in materia e  le  direttive  che
saranno emanate in proposito.
   Roma, 6 dicembre 1996
                                                 Il Presidente: PRODI