N. 656 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1999
N. 656 Ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Battista Giuseppe contro il Provveditorato agli studi di Messina Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianita' contributiva di servizio inferiore a 31 anni alla data del 28 settembre 1994 - Diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 1 gennaio 1997 - Applicabilita' della normativa in esame anche al personale della scuola collocato a riposo per dimissioni (ove le stesse siano presentate dopo il 31 marzo), secondo l'ordinamento scolastico, nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, ossia a decorrere dal 1 settembre 1996 - Conseguente vuoto retributivo, per detto personale, dal 1 settembre 1996 al 1 gennaio 1997 - Incidenza sui principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 439/1993 (recte: n. 439/1994) e n. 347/1997. Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lett. c); 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 31, 1 periodo. Costituzione, artt. 3, 36 e 38.(GU n.50 del 15-12-1999 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al numero 9317/C del registro di segreteria, proposto dal sig. Battista Giuseppe, elettivamente domiciliato a Palermo via V. E. Orlando, 33, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Sanguedolce, avverso il provvedimento pos. n. 14472 emesso dal Provveditorato agli studi di Messina in data 7 ottobre 1996. Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 marzo 1999, il relatore, cons. Francesco Rapisarda, il difensore del ricorrente; non comparsa l'Amministrazione resistente; Esaminati gli atti ed i documenti della causa. Fatto e diritto Il sig. Giuseppe Battista, docente di scuola media collocato a riposo con decorrenza dal giorno 1 settembre 1996, giusta domanda di dimissioni, ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe emesso dal Provveditorato agli studi di Messina con il quale, in applicazione della legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 13, comma 5 lettera c), e' stato disposto che il trattamento pensionistico dovesse essere corrisposto con decorrenza 1 gennaio 1997. Per il periodo dal 1 settembre 1996 al 31 dicembre 1996, pertanto non e' stato corrisposto il trattamento di attivita' perche' gia' collocato a riposo ne' il trattamento pensionistico in applicazione del citato art. 13, comma 5 lettera c) della legge n. 724/94 che fissa al 1 gennaio 1997 la data a decorrere dalla quale possono conseguire il trattamento pensionistico coloro che avendo presentato domanda di dimissioni non avessero maturato anni trenta di anzianita' utile a pensione. Tale e' la situazione del ricorrente il quale, tuttavia, in quanto appartenente al personale della scuola non puo' essere collocato a riposo che in coincidenza con la fine dell'anno scolastico e cioe' con decorrenza 1 settembre e non dal 1 gennaio come la disposizione prima richiamata prescrive. In conseguenza, per il quadrimestre settembre-dicembre il ricorrente si e' trovato privo della sua ordinaria fonte di reddito e si e', cosi', verificato quello stesso vuoto retributivo e pensionistico che ha originato la dichiarazione di incostituzionalita' (sent. 439 del 1993) dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies, del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384 convertito nella legge n. 438 del 1992 e, successivamente (sent. 347 del 1997), dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge n. 724 del 1994. La lettera c), dello stesso art. 13, comma 5 della legge n. 724/94, nel fissare la decorrenza del trattamento pensionistico al 1 gennaio 1997 anche per il personale della scuola determina una analoga situazione gia' riconosciuta di "irrazionalita' normativa" e, in conseguenza, la necessita' di sottoporre al Giudice delle leggi la citata disposizione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione oltre che, sotto diverso profilo, con gli artt. 36 e 38 della stessa Cost. Come gia' riconosciuto nella citata sentenza n. 347/97, consegue anche la necessita' di sottoporre a giudizio di legittimita' l'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Il riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente e' condizionato dalla permanenza della disposizione sottoposta al giudizio di legittimita' costituzionale eppertanto la questione appare rilevante; la sua non manifesta infondatezza deriva dalla evidente analogia con le motivazioni contenute nelle citate sentenze della Corte costituzionale;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724 nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni, nonche' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 18 marzo 1999. Il presidente: Acconcia Il consigliere, relatore: Rapisarda 99C1179