Entrata in vigore degli emendamenti all'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970.(GU n.270 del 17-11-1999)
Si riportano qui di seguito, in lingua francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo degli emendamenti all'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1 settembre 1970. I sunnominati emendamenti, di cui si riporta qui di seguito il testo, sono entrati in vigore il 30 aprile 1999, secondo le procedure previste dall'art. 18 dell'accordo sopra menzionato, la cui ratifica e' stata autorizzata con legge 2 maggio 1977, n. 264, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 6 giugno 1977: Article 5 de l'ATP Lire comme suit: "Les dispositions du present Accord ne s'appliquent pas aux transports terrestres effectues au moyen de conteneurs classes en tant que maritimes a' caracteristiques thermiques, sans transbordement de la marchandise, a' condition que ces transports soient precedes ou suivis d'un transport maritime autre que l'un de ceux vises au paragraphe 2 de l'article 3 du present Accord". Paragraphe 1 de l'article 10 Il s'agirait d'ajouter a' la fin de l'article 10: "Les nouvelles Parties contractantes qui adherent a' l'ATP a' partir du ... 1/ et qui font application du paragraphe 1 du present article ne pourront pas emettre d'objection aux projects d'amendements selon la procedure prevue par le paragraphe 2 de l'article 10. 1/ Date a' laquelle cet amendement entrera en vigueur". Appendice 2 de l'Annexe 1 Aux modeles de proces - verbaux n. 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 5 et 6, remplacer: "une duree maximale de 3 ans" par "une maximale de 6 ans". Traduzione non ufficiale Art. 5. Emendato come segue: Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori marittimi termici, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell'art. 3 del presente accordo. Paragrafo 1 dell'articolo 10. Aggiungere alla fine dell'articolo 10: Le nuove parti contraenti che aderiscono all'accordo A.T.P. a partire dal 30 aprile 1999 e che applicano il paragrafo 1 di questo articolo non potranno presentare alcuna obiezione a progetti di emendamenti secondo la procedura prevista dal paragrafo 2 dell'art. 18. Allegato 1, Appendice 2. Nei modelli di verbale di prova n. 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 5 e 6, sostituire: "un periodo massimo di 3 anni" con "un periodo massimo di 6 anni".