Rettifica al regolamento recante norme per la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz, adottato con decreto ministeriale 5 gennaio 1995, n. 71.(GU n.258 del 4-11-1995)
Vigente al: 19-11-1995
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il decreto 5 gennaio 1995, n. 71, che ha disposto la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1995; Considerato che, per errore materiale, l'originale del provvedimento trasmesso all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia si presenta manchevole di una pagina; Considerato che il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere favorevole nell'adunanza generale del 17 novembre 1994 sul testo integrale del provvedimento, comprensivo della pagina mancante nel testo originale; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. GM 88681/4267DL/CR del 13 maggio 1995); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al decreto 5 gennaio 1995, n. 71, citato nelle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1995, nell'allegato 1, INTRODUZIONE, alla voce "vi. Manuali d'utente", dopo la lettera (a), sono aggiunte le seguenti disposizioni: "Gli utenti sono avvisati che per un uso soddisfacente dell'apparato e per la sicurezza personale, si raccomanda che nessuna parte del corpo deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20 cm dall'antenna durante il funzionamento dell'apparato. (b) I manuali d'utente per tutte le classi di terminali mobili dovranno includere la seguente avvertenza: E' consigliato agli utenti di spegnere l'apparato durante il rifornimento di carburante. (c) I manuali d'utente per le stazioni portatili e trasportabili delle classi 2, 3 e 4 dovranno includere le seguenti avvertenze: Spegnere il radiotelefono quando si e' in aereo; l'uso in aereo puo' essere pericoloso per le operazioni di quest'ultimo, crea disturbi alla rete cellulare ed e' illegale. La mancata osservanza di questa disposizione puo' condurre alla sospensione o al rifiuto del servizio telefonico cellulare al contravventore o ad una azione legale, oppure ad entrambe le cose. (d) I manuali d'utente di tutte le classi di terminali mobili devono includere la seguente avvertenza: Questo apparato e' omologato per la connessione alla Rete Cellulare del Sistema Radiomobile Analogico Pubblico di conversazione a 900 MHz. (e) Qualora si preveda la connessione di qualunque classe di terminali mobili a sorgenti di alimentazione o carica batterie che usano tensioni superiori a 50 Vca eff. o 75 Vcc, il manuale d'utente dovra' specificare la sorgente (i) d'alimentazione e il (i) carica batterie approvati per l'uso con il terminale mobile e includere la seguente dichiarazione: 'Questo apparato puo' essere usato quando e' alimentato da (identificazione del (dei) carica batterie e/o dell' (degli) alimentatore (i). L'uso di altri dispositivi annullera' ogni certificazione dell'apparato e puo' essere pericoloso'". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 giugno 1995 Il Ministro: GAMBINO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995 Registro n. 6 Poste, foglio n. 104