Circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione europea.(GU n.154 del 3-7-1999)
Vigente al: 3-7-1999
Agli uffici provinciali M.C.T.C. Ai coordinatori regionali Al servizio informatico M.C.T.C. Alla regione siciliana - Assessorato ai trasporti Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile Al Ministero dell'interno - Direzione centrale polizia Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza All'A.N.C.I. e, per conoscenza: All'Unasca Alla Confedertaai All'Asiac E' stato da piu' parti posto all'attenzione della scrivente amministrazione il problema dell'applicazione della sanzione prescritta all'art. 136, comma 7, del codice della strada ai cittadini comunitari che avendo stabilito la residenza in Italia da oltre un anno non abbiamo provveduto a convertire ne' a far "riconoscere" la propria patente (con l'apposizione dello specifico tagliando sul documento di guida) rilasciata dallo Stato comunitario di provenienza. E' stata pertanto riesaminata la questione dell'effettiva possibilita' di sanzionare i conducenti suddetti, posto che la direttiva 91/439/CEE non prevede l'obbligo di conversione delle patenti. In proposito recentemente la Commissione dell'Unione europea ha notificato alla Repubblica italiana un parere motivato, invitandola all'osservanza della direttiva 91/439/CEE. In detto parere si legge che aver previsto in Italia l'obbligo per i cittadini comunitari di far comunque riconoscere, attraverso un procedimento amministrativo, la loro patente non risulta conforme alla normativa comunitaria. In base a quanto esposto, pertanto, non risulta possibile applicare l'art. 136, comma 7, ai cittadini comunitari che, avendo acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, non hanno fatto "riconoscere" ne' convertire la propria patente. Tali conducenti hanno, difatti, il diritto di utilizzare il proprio documento di guida per la circolazione sul territorio italiano senza limiti temporali, purche' sia ovviamente in corso di validita'. Si pregano gli orgni centrali, a cui viene trasmessa la presente circolare, di voler dare massima diffusione alle disposizioni in essa contenute, al fine di ottenere una uniformita' di comportamenti sul territorio, da parte delle forze preposte al controllo del traffico. Il capo del Dipartimento trasporti terrestri Fabretti Longo