N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 1997
N. 74 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 novembre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Agricoltura - Agriturismo - Regione Marche - Disciplina dell'attivita' agrituristica e del turismo rurale - Disposizioni concernenti la ristorazione e la capacita' ricettiva delle aziende - Mancata osservanza del necessario rapporto di connessione e complementarieta' rispetto all'attivita' agricola - Trattamento piu' favorevole delle conduzioni in forma cooperativa o societaria - Contrasto con la legge-quadro in materia n. 730 del 1995 - Mancata, espressa menzione dei parametri costituzionali di riferimento. (Legge regione Marche 28 ottobre 1997).(GU n.49 del 3-12-1997 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sede di questa in Roma, Via dei Portoghesi, 12 legalmente domiciliato contro la regione Marche, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale approvata in data 8 luglio 1997 concernente: "Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale" riapprovata in testo parzialmente modificato a maggioranza assoluta il 28 ottobre 1997. F a t t o Il Consiglio regionale delle Marche aveva approvato, in data 8 luglio 1997, la legge in epigrafe. La legge non era stata promulgata perche' il Governo ne aveva chiesto il riesame, rilevando che le disposizioni in essa contenute erano viziate dal mancato rispetto della connessione e complementarieta' dell'attivita' agrituristica rispetto all'attivita' agricola, della lesione del principio di libera concorrenza e del mancato rispetto del principio di subordinazione di efficacia al parere di compatibilita' C.E. Il Consiglio regionale in data 28 ottobre 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta la legge, modificandolo solo sul punto della pregiudiziale comunitaria, comunicandola al Commissario di Governo il 3 novembre 1997. Avverso l'indicata legge regionale il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 con il presente ricorso propone questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione, per i seguenti M o t i v i La legge appare censurabile per una serie di disposizioni contrastanti con la disciplina recata dalla legge quadro 5 dicembre 1985, n. 730. Non viene infatti rispettato il requisito della connessione e complementarieta' propri dell'attivita' agrituristica rispetto all'attivita' agricola nel disposto dell'art. 2, secondo comma, lettera b), laddove e' prevista la somministrazione per il consumo sul posto di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico, caratteristici tipici della regione, omettendo la caratteristica della produzione nell'azienda agricola dove vengono somministrati. Lo stesso vizio si ravvisa nell'art. 5, secondo comma, laddove si afferma che pasti e bevande devono provenire solo per almeno il 30% della quantita' somministrata da materia prima prodotta nell'azienda e nell'art. 5, terzo comma, laddove e' previsto un ulteriore abbassamento al 20% per le aziende che pratichino agricoltura biologica. Deve inoltre rilevarsi che il disposto di cui all'art. 3, quarto comma, oltre a porre in discussione i requisiti della connessione e complementarieta', sotto il profilo della ristorazione, mette in discussione i requisiti sotto il profilo dell'ospitalita', stabilendo che gli stessi si diano per presunti "nel caso di aziende che diano ospitalita' completa a non piu' di 8 persone o somministrino 16 pasti giornalieri"; oppure accolgano campers e roulotte per un massimo di 4 piazzole. Viene infine gravemente leso il principio della libera concorrenza nel disposto di cui all'art. 5, primo comma, lettere a) e c) ove si consentono limiti ricettivi piu' elevati a favore delle conduzioni in forma cooperativa e societaria a danno delle ditte individuali.
Per le suesposte argomentazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe. Roma, addi' 12 novembre 1997 Ignazio Francesco Caramazza - avvocato dello Stato 97C1353