N. 84 ORDINANZA 20 - 22 febbraio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Amministrazione pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Enti regionali dipendenti - Violazione della competenza esclusiva della regione in materia di verifica della funzionalita', efficienza e produttivita' della p.a. - Impugnativa di decreto-legge non convertito - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 10/1990) - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 23 settembe 1989, art. 3, secondo comma). (Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 58).(GU n.9 del 28-2-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 20 ottobre 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli; Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 20 ottobre 1989 e depositato il 26 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) per violazione dell'art. 4 n. 1 e dell'art. 58 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso; Considerato che il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 non e' stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 10 del 1990) la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 26 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli artt. 4 n. 1 e 58 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0203