N. 463 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2006
Ordinanza emessa il 31 luglio 2006 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ceccattini Valerio Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena. - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.(GU n.25 del 27-6-2007 )
IL TRIBUNALE Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi indicati nell'art. 99, quarto comma c.p., «...vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione, R i l e v a Valerio Ceccattini e' stato arrestato, in Firenze il 25 luglio 2006, nella flagranza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione a fini di spaccio e la vendita di sostanza stupefacente risultata hashish del peso lordo complessivo di grammi cinque circa (la quantita' venduta, per il prezzo di euro 10,00, pari a grammi 1,1) e si e' proceduto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 558 c.p.p. All'udienza di convalida del 26 luglio 2006, l'imputato, il quale nel corso dell'interrogatorio aveva reso ampia confessione, si e' avvalso della facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa e il dibattimento e' stato sospeso. All'odierna udienza fissata alla scadenza del termine, si e' disposto, secondo la tempestiva richiesta formulata dal prevenuto, il giudizio abbreviato, all'esito del quale - sulla base degli atti relativi alle indagini preliminari acquisiti, della relazione orale ex art. 558 c.p.p. e delle richiamate dichiarazioni confessorie - e stata accertata al di la' di ogni ragionevole dubbio la responsabilita' penale di Ceccattini. La pena edittale per il delitto contestato e' attualmente, per effetto della modificazione introdotta dall'art. 4-bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000. Nella fattispecie, peraltro, ricorre senza dubbio l'attenuante ex art. 73, comma 5 cit. trattandosi di condotta posta in essere senza preordinazione di mezzi, di elementari modalita' e circostanze dell'azione nonche' di modestissima quantita' con assai scarso contenuto di principio attivo (THC pari al 13% e al 12,2%). La «recidiva specifica reiterata nel quinquennio» consegue alle iscrizioni che risultano dal certificato del casellario giudiziale ed e' correttamente contestata anche in difetto di precedente formale dichiarazione, che non ha efficacia costitutiva (Cass. 16 marzo 2004, Marchetta e 6 maggio 2003, Andreucci). Com'e' noto, la funzione del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e' di consentire, nell'apprezzamento della personalita' del colpevole e dell'entita' del fatto, il migliore adattamento della pena avuto riguardo alle finalita' di retribuzione, di prevenzione generale e speciale e di rieducazione (tra le tante, da ultimo, Cass. 28 giugno 2005, Matti). Nel caso in esame, prima della modificazione apportata all'art. 69, quarto comma c.p., il giudizio di comparazione sarebbe stato risolto certamente in termini di prevalenza dell'attenuante ravvisata sulla recidiva, cio' per cui, invece, ora «vi e' divieto», derivandone la conseguenza che la pena minima da infliggere sarebbe di anni sei di reclusione e euro 26.000 di multa (anni quattro e euro 17.333 con la riduzione per il rito), sanzione manifestamente sproporzionata e inadeguata alle specifiche peculiarita' materiali dell'accaduto e alla condizione umana e sociale dell'imputato per come dallo stesso rappresentata, con accenti di verita', in sede di interrogatorio. Dunque, e' di immediata evidenza il contrasto dell'art. 69, quarto comma c.p. con il principio di ragionevolezza insito nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma della Costituzione. La Corte costituzionale, infatti, ha ribadito in numerose pronunce che rientra nella discrezionalita' del legislatore determinare la quantita' e la qualita' della sanzione penale, ma con altrettanta frequenza ha ammesso il sindacato sull'esercizio di tale discrezionalita' quando ne derivi una disparita' di trattamento palesemente irragionevole, di recente, ancora, affermando che «a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005). Inoltre, le rilevate sproporzione e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio confliggono con il principio della funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione. Il divieto imposto al giudice di motivare la prevalenza di una o piu' circostanze attenuanti sulla recidiva ex art. 99, quarto comma c.p. comporta la vanificazione della funzione suddetta essendo impedita a priori qualsiasi possibilita' di reinserimento sociale se Ceccattini dovesse espiare, per la detenzione di 5 grammi di hashish e la vendita per euro 10,00 di 1,1 grammi dello stesso stupefacente, la pena minima di anni quattro di reclusione e di euro 17.333 di multa.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99, quarto comma c.p., «...vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Firenze, addi' 31 luglio 2006 Il giudice: Gratteri 07C0824