Avvio del procedimento per lo scioglimento senza nomina di liquidatore di quattordici societa' cooperative(GU n.290 del 11-12-2004)
Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e
transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di
valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina di
liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di
vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre
cinque anni i bilanci d'esercizio;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle
attivita' produttive che ha conservato in via transitoria alle
Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di
vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha
decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;
Si rende noto che si da' avvio al procedimento per lo
scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle sotto
indicate cooperative che risultano trovarsi nelle condizioni previste
dall'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie
del codice civile, scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di
commissario liquidatore:
----> Vedere Tabella a pag. 25 della G.U. <----
Si comunica che chiunque abbia interesse potra' far pervenire a
questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del
lavoro - Unita' operativa cooperazione, via Ca' Venier, n. 8,
Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata,
all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.