N. 284 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1997
N. 284 Ordinanza emessa il 5 marzo 1997 dal pretore di Ferrara nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ferrari Riccardo ed altri e Ente Poste italiane Poste e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, cosi' come previsto dalla precedente disciplina - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della disparita' di trattamento dei lavoratori e dell'ingiustificato trattamento di privilegio dell'Ente Poste italiane rispetto alle altre imprese e della deroga al principio di irretroattivita' della legge - Indebita interferenza sul potere giudiziario. (D.-L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608). (Cost., artt. 3, 101, 102 e 104).(GU n.23 del 4-6-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse da Ferrari Riccardo ed altri, nei confronti dell'Ente Poste italiane, (rg. 4220/1996). Rilevato che i ricorrenti espongono di essere stati assunti dall'Ente Poste, con contratti a tempo determinato, reiterati piu' volte, negli anni 1995, e 1996, in assenza dei presupposti per la validita' di tale tipo di contratto, come fissati dalla legge n. 230/1962, e dall'art. 8 del C.C.N.L. Ente Poste, e chiedono che il pretore dichiari la illegittimita' della apposizione di termine ai contratti stipulati con i ricorrenti, con conseguente reintegra dei medesimi nel posto di lavoro, e condanna dell'ente al risarcimento del danno; Rilevato che la difesa dell'ente svolge due tipi di argomentazioni: 1) richiama la disciplina contenuta all'art. 8 del C.C.N.L., assumendo, in diritto, che la medesima costituisce deroga alla normativa dettata dal legislatore, autorizzata dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987, ed affermando, in fatto, che i contratti a termine stipulati con i ricorrenti risultano conformi al dettato dell'art. 8 C.C.N.L., e quindi conformi all'ordinamento giuridico; 2) richiama il comma 21 dell'art. 9 del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge n. 608 del 1996, secondo cui "le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto", deducendo quindi la infondatezza della pretesa di trasformare i rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, stante l'espresso divieto; Rilevato, ancora, che i ricorrenti ritengono in principalita' inapplicabile la nuova disciplina, dettata dal decreto-legge n. 510, che si applicherebbe, a loro dire, solo per il futuro, e comunque in subordine, la ritengono illegittima sul piano costituzionale; Ritenuto che non puo' essere condivisa la opinione circa la inapplicabilita' ai rapporti in oggetto dell'art. 9 comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, attesa la chiarezza ed univocita' del suo disposto testuale che esclude la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalla costituzione dell'Ente Poste, e quindi con dichiarata efficacia retroattiva; Ritenuto, infine, che non appare neppure decisivo il richiamo all'art. 8 del C.C.N.L. dei dipendenti Ente Poste, atteso che allo stato non vi e' prova che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 8 del C.C.N.L. per la formazione di contratti a termine, visto anche il tenore della circolare 54 emessa in proposito dal medesimo Ente Poste; Ritenuto quindi che i giudizi dovranno essere decisi tenendo conto del disposto dell'art. 9 comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, e che quindi la dedotta eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 e' rilevante, come richiesto dall'art. 23 legge n. 87 del 1953; Ritenuto poi che la medesima questione non appare manifestamente infondata, con riferimento all 'art. 3 della Costituzione, che impone il principio di parita' di trattamento; Rilevato, sotto questo profilo, che a seguito della trasformazione dell'ente, e della approvazione dei C.C.N.L. di settore, il personale dell'Ente Poste e' sottoposto a regime privatistico, cosicche' appare discriminatoria ed ingiustificata la diversita' di trattamento riservata dalla norma in oggetto a quest'unico gruppo (ancorche' numeroso) di dipendenti, tra tutti gli altri dipendenti del settore privato, ed il correlato privilegio garantito all'ente datore di lavoro; Rilevato, inoltre, che la efficacia retroattiva della norma discriminante, da una parte, sottolinea la intenzione del legislatore di sanare i problemi di gestione dei contratti a termine che l'Ente Poste ha avuto, dopo la trasformazione, e dall'altra comporta la lesione del diritto soggettivo alla protrazione del rapporto di lavoro, gia' sorto in capo ai lavoratori assunti con contratto a termine in violazione delle norme che lo regolamentano, e quindi, per entrambi gli aspetti, aggrava i dubbi di illegittimita' costituzionale, in relazione alla violazione del principio di parita' di trattamento; Rilevato infine che la incidenza della normativa sulle cause gia' pendenti induce dubbi di legittimita' anche in relazione agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, atteso che tende ad escludere le conseguenze, dannose per l'ente, del contenzioso sorto, e risolto, in piu' precedenti, a vantaggio dei lavoratori; Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la questione di illegittimita' costituzionale appare di rilievo, nei presenti giudizi riuniti, e non manifestamente infondata, cosicche' appare necessario sul punto una pronuncia della Corte.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21 del decreto-legge n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996, per contrasto con gli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui dispone "Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente Poste italiane a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono alla scadere del termine finale di ciascun contratto". Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle Camere. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ferrara, addi' 5 marzo 1997 Il pretore: Rossi 97C0513