Concessione delle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei vettori del Principato del Liechtenstein e del diritto fisso.(GU n.101 del 3-5-1999)
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussiste reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici; Considerato che tra l'Italia ed il Liechtenstein si e' convenuto di addivenire ad un regime di reciproca esenzione dei tributi gravanti sui veicoli per il trasporto di merci su strada temporaneamente importati nei due Paesi; Decreta: 1. Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Liechtenstein ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti, in Italia, dal pagamento del diritto fisso istituito con la legge 25 dicembre 1959, n. 1146. 2. Il trattamento tributario di cui al precedente comma e' subordinato alla sussistenza della reciprocita' ed e' soggetta a riesame qualora il numero delle copie certificate conformi delle licenze internazionali rilasciate dal Liechtenstein sia superiore al 10% di quelle esistenti al 31 dicembre 1998, pari a seicento. L'ufficio dell'economia pubblica del Liechtenstein comunica, a tal fine, al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nell'anno precedente. Roma, 12 aprile 1999 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu