MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 1996 

  Proroga del termine di  cui  all'art.  30,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 26 luglio 1995, concernente il rilascio delle licenze di
pesca.
(GU n.50 del 29-2-1996)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
  Considerata l'opportunita' di prorogare per  il  corrente  anno  il
termine  del  31  gennaio  per  il pagamento dell'onere per le pesche
speciali di cui all'art.  30  del  decreto  suindicato,  al  fine  di
consentire alle imprese di pesca la valutazione dei tipi di pesca che
intendono effettivamente esercitare;
  Tenuto  conto altresi' che esistono navi non operanti e attualmente
in  disarmo   in   attesa   del   perfezionamento   delle   procedure
amministrative per il ritiro definitivo dall'attivita' di pesca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine di cui all'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale
26 luglio 1995, e' prorogato per il corrente anno al 30 giugno 1996.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
   Roma, 31 gennaio 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 53