Proroga del termine di cui all'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente il rilascio delle licenze di pesca.(GU n.50 del 29-2-1996)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca; Considerata l'opportunita' di prorogare per il corrente anno il termine del 31 gennaio per il pagamento dell'onere per le pesche speciali di cui all'art. 30 del decreto suindicato, al fine di consentire alle imprese di pesca la valutazione dei tipi di pesca che intendono effettivamente esercitare; Tenuto conto altresi' che esistono navi non operanti e attualmente in disarmo in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative per il ritiro definitivo dall'attivita' di pesca; Decreta: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 30, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, e' prorogato per il corrente anno al 30 giugno 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 31 gennaio 1996 Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 53