Sospensione dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, applicati al naviglio egiziano.(GU n.247 del 20-10-1999)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, in particolare gli articoli 1, comma 1 e 6; Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, firmata a Roma il 7 aprile 1977, ratificato con legge 7 novembre 1977, n. 1008; Visto in particolare l'art. 4 del medesimo accordo che assicura alle navi italiane, sulla base del principio di reciprocita' il medesimo trattamento riservato dall'Egitto alle proprie navi; Rilevato che l'Egitto adotta a danno delle navi italiane misure discriminatorie; Ritenuto pertanto che non possa essere mantenuto il trattamento di equiparazione delle navi battenti bandiera dell'Egitto alle navi italiane; Vista la nota n. 079/4576 del 30 marzo 1999 con il quale il Ministero degli affari esteri ha segnalato l'opportunita' di procedere alla sospensione del beneficio di equiparazione previsto per le navi egiziane, in virtu' dell'art. 4 del sopracitato accordo, in attesa che venga ripristinata la parita' di trattamento nei confronti delle navi italiane; Decreta: E' dichiarata la sospensione, per le navi battenti bandiera dell'Egitto, dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Roma, 12 ottobre 1999 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Il Ministro degli affari esteri Dini Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato