AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 10 luglio 2002 

Provvedimenti in autotutela. (Determinazione n. 17/2002).
(GU n.206 del 3-9-2002)

                            IL CONSIGLIO

Premesso.
  E'  stata  piu'  volte  sottoposta all'attenzione dell'Autorita' la
problematica  di  carattere generale inerente la eventualita', per la
stazione  appaltante, di riconsiderare la graduatoria di gara qualora
vengano  in  evidenza elementi che inducano a ritenere viziato l'atto
sul quale si e' fondata l'elaborazione della graduatoria stessa.
Ritenuto in diritto.
  Nelle  gare  per  l'aggiudicazione  dei  contratti pubblici vige il
principio  dell'autotutela decisoria che consente all'amministrazione
di  riesaminare,  annullare  e  rettificare  gli  atti  invalidi.  Il
complesso  delle  regole  sull'autotutela  ha  portata generale ed e'
espressione  tipica  del potere amministrativo, direttamente connesso
ai  criteri  costituzionali  di  imparzialita' e buon andamento della
funzione    pubblica.   L'autotutela   decisoria,   successiva   alla
conclusione  del  procedimento,  e'  subordinata:  a)  all'obbligo di
motivazione;  b)  alla  presenza  di  concrete  ragioni  di  pubblico
interesse,  non  riducibili  alla  mera esigenza del ripristino della
legalita';  c)  alla valutazione dell'affidamento delle parti private
destinatarie  del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del
tempo  trascorso  dalla sua adozione; d) al rispetto delle regole del
contraddittorio procedimentale; e) all'adeguata istruttoria.
  Sulla  base di giurisprudenza costante, pertanto, l'amministrazione
appaltante  puo'  revocare d'ufficio o non approvare l'aggiudicazione
con atto successivo adeguatamente motivato mediante il richiamo ad un
preciso  e  concreto  interesse  pubblico;  essa,  infatti, una volta
indetta  una  procedura  di  gara, non e' vincolata a concluderla con
l'aggiudicazione  del  contratto, se a cio' si oppongono gravi motivi
di     ordine     pubblico.     Peraltro,     dopo     l'approvazione
dell'aggiudicazione,   l'eventuale   valutazione   successiva   della
legittimita'  del procedimento spetta unicamente al competente organo
di  amministrazione  attiva,  responsabile  del pertinente settore di
attivita'  contrattuale,  e  non  alla  commissione  di  gara  che ha
esaurito la propria funzione.
  In  caso  di  aggiudicazione  provvisoria  di un contratto, dunque,
l'amministrazione,  in  base  al  principio  costituzionale  di  buon
andamento  e  con l'obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del
potere  esercitato,  puo'  riaprire  la  gara  al fine di riammettere
imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti
adottati,   se  cio'  risulta  opportuno  a  seguito  di  circostanze
sopravvenute   o   sulla  base  di  un  diverso  apprezzamento  della
situazione preesistente.
  La  giurisprudenza ha peraltro ritenuto che la illegittimita' della
procedura di gara giustifica l'esercizio del potere di autotutela nel
caso in cui l'aggiudicazione sia stata determinata sulla base di vizi
inerenti la procedura di gara che doveva essere espletata assicurando
il  puntuale rispetto della concorrenza tra imprese e la par condicio
delle  stesse,  occorrendo  peraltro che vengano individuati da parte
della  stazione  appaltante  tutti  gli  interessi  pubblici attuali,
distinti  dal  mero  interesse  al  ripristino  della  situazione  di
legittimita' che giustifica la rimozione dell'atto viziato.
  Fra  gli  elementi  che devono formare oggetto della valutazione da
parte   della   stazione   appaltante   vi   e'  quello  che  attiene
all'economicita'  dell'azione  amministrativa che potrebbe venir meno
nel caso si disponesse una revoca quando i lavori sono in una fase di
esecuzione  avanzata tale da far ritenere non conveniente sotto detto
profilo lo scioglimento del contratto.
  Appare  inoltre  necessario sottolineare, in materia di adozione di
atti  in  autotutela, che e' sempre consentito anche alla commissione
giudicatrice di rivedere il proprio operato correggendo gli errori in
cui   sia  eventualmente  incorsa,  fin  quando  essa  non  perde  la
disponibilita'  degli atti di gara, a seguito della loro trasmissione
all'organo  competente  ad  approvarli.  Detta facolta', infatti, che
sotto   lo   speculare   profilo   del   buon  andamento  dell'azione
amministrativa  e' configurabile altresi' come dovere, e' espressione
del potere di autotutela spettante alla pubblica amministrazione ed a
ciascuno  dei  suoi  organi,  compresi  quelli  straordinari,  quali,
appunto, le commissioni preposte alle procedure di evidenza pubblica.
  Peraltro   e'   da   ritenersi  che,  stante  l'esistenza  in  capo
all'appaltatore  di un diritto soggettivo derivante dalla stipula del
contratto, la revoca e lo scioglimento dello stesso contratto in sede
di  autotutela  da parte dell'amministrazione, dipendono dalla esatta
individuazione  e  valutazione  da parte della stazione appaltante di
interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino
della  situazione di mera legittimita'. Da cio' deriva che gli organi
competenti  devono  porre  particolare  attenzione  nel  valutare  la
rilevanza  del  pubblico  interesse  ed  evitare, in particolare, che
l'attivita'  di  riesame  in  sede  di  autotutela  sia  funzionale a
finalita'  diverse,  come  quella  di  incidere  sul procedimento per
determinare un diverso aggiudicatario.
  Sulla  base  delle considerazioni svolte, pertanto, si ritiene che,
resta in capo alla stazione appaltante il potere/dovere dell'adozione
di provvedimenti in autotutela ove, in qualunque momento nel corso di
una   procedura  ad  evidenza  pubblica,  vengano  in  evidenza  vizi
determinanti  per  l'individuazione  del  contraente,  fermo restando
tuttavia  quegli  elementi  in  principio indicati, cui l'adozione di
provvedimenti  in  autotutela  per  la  rettifica di atti invalidi e'
subordinata.
    Roma, 10 luglio 2002
                                                 Il presidente: Garri