Modificazioni al regolamento del concorso pronostici "Enalotto".(GU n.180 del 4-8-1998)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la "Disciplina delle attivita' di gioco"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco"; Visto, in particolare, l'art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1951, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, il quale prevede che il regolamento del gioco o del concorso e' approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato "Enalotto", approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958), e da ultimo modificato con decreto 10 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento; Decreta: Al regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni del lotto (Enalotto), approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) modifiche all'art. 3: 1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per il conseguimento della vincita di seconda categoria il pronosticatore deve indovinare cinque dei sei numeri primi estratti nelle ruote del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero complementare."; 2) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "La medesima procedura si applica anche nei confronti del numero complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione vincente di prima categoria con punti sei o di seconda categoria, con punti cinque piu' il numero complementare, perche' nelle sei ruote utili per l'individuazione del pronostico vengono estratti numeri uguali o per qualsiasi altro motivo, si applica la disposizione prevista al terzo comma dell'art. 14."; b) l'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei ruote indicate nel primo comma dell'articolo 3 sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle in cui sono esatti cinque pronostici piu' il numero complementare (primo estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e alla quinta categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti. Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art. 8. L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria. In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 e/o di seconda categoria con punti 5 piu' il numero complementare, i relativi montepremi andranno ad accumularsi con quello della corrispondente categoria del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o con punti 5 piu' il numero complementare, i rispettivi importi dei due montepremi andranno ad incrementare i relativi montepremi del concorso successivo per le stesse categorie, e cosi' fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6 e/o con punti 5 piu' il numero complementare. In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i rispettivi montepremi vengono ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi siano vincenti. Quando la categoria delle giocate vincenti e' unica, la massa dei premi, detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite di prima e/o di seconda categoria, e' divisa in parti uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria. Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi del concorso successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del concorso successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tale caso la categoria inferiore verra' fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere piu' alta della quota unitaria della categoria superiore, si procedera' alla fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di tre categorie dovesse essere piu' alta della quota unitaria della categoria superiore, si procedera' alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione delle quattro categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procedera' alla fusione delle cinque categorie in una unica."; c) modifiche all'art. 15: 1) al primo comma, dopo la parola "pubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del concorso,"; 2) al quarto comma, la parola "sesto" e' sostituita con la parola "trentesimo"; d) modifiche all'articolo 17: 1) al secondo comma, le parole "del termine fissato" sono sostituite dalle parole "dei termini fissati"; 2) al terzo comma, la parola "quindici" e' sostituita dalla parola "settantacinque"; 3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Ogni diritto e' esercitato in giudizio, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art. 15. Resta ferma l'esperibilita' dell'azionegiudiziaria ordinaria, anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale dei vincenti."; e) modifiche all'art. 18: 1) al primo comma, le parole: "recante le quote definitive dei premi di ogni concorso" sono soppresse; 2) al terzo comma, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "centoventi giorni". Il presente atto e' immediatamente efficace e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1998 Il direttore generale: Romano