MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2014 

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi  scadenza
entro il 31 dicembre 2014, contenenti sostanze  attive  approvate  in
sede comunitaria. (14A05726) 
(GU n.172 del 26-7-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed  in  particolare  gli
articoli 115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119
recante «Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l'art.  80  concernente
«Misure  transitorie»,  relativo  all'immissione  sul   mercato   dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernenti  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati
autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato  di
anni, ai sensi  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
articoli 5 e 8, comma 1,  come  modificato  dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'impiego  di
alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 dicembre 2014; 
  Visto il decreto dirigenziale 27 giugno 2013 con il quale e'  stata
stabilita la proroga al  30  giugno  2014  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive  approvate  in  sede
comunitaria; 
  Visti i decreti ministeriali di recepimento delle  direttive  della
Commissione relativi  all'iscrizione  di  sostanze  attive  figuranti
nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  a
conclusione  della  loro  valutazione  comunitaria,  ora  considerate
approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, come disposto  dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche; 
  Considerato che le suddette direttive di iscrizione  e  i  relativi
decreti di recepimento definiscono specifiche modalita' e scadenze di
attuazione  per  gli  adeguamenti  dei  prodotti  fitosanitari   alle
condizioni di iscrizione delle sostanze  attive  componenti,  nonche'
condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti  per  i  quali  non
sono state  presentate  le  relative  istanze  di  adeguamento  e  le
documentazioni previste, secondo le scadenze prefissate; 
  Considerato  che  sono  attualmente  in  corso  di   emanazione   i
provvedimenti   di   ri-registrazione   provvisoria   dei    prodotti
fitosanitari conformi alle condizioni di  iscrizione  delle  sostanze
attive componenti in allegato I  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, e che si rende necessario assicurare  nel  contempo  la
continuita' delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego; 
  Ritenuto  di  prorogare  al  31  maggio  2015  la  validita'  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente  fissata  entro
il 31 dicembre 2014, contenenti sostanze attive approvate  a  livello
comunitario, per i quali: 
  si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza
ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui
all'allegato al Regolamento (UE) ) 544/2011 del Parlamento europeo  e
del Consiglio dell'11 giugno 2011; 
  sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni  di
approvazione delle sostanze attive componenti  e  per  i  quali  sono
tutt'ora  in  corso  le  previste  verifiche  di  rispondenza  o   la
valutazione secondo  i  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  al
Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti
di cui all'allegato al regolamento (UE) n.  545/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono prorogate al 31 maggio 2015 le  autorizzazioni  all'immissione
al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati  con
scadenza  precedentemente  fissata  entro  il   31   dicembre   2014,
contenenti sostanze attive approvate a  livello  comunitario,  per  i
quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili  alle  sostanze
attive  di  cui  all'allegato  al  Regolamento  (UE)   544/2011   del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; 
    sono state presentate le istanze di adeguamento  alle  condizioni
di approvazione delle sostanze attive componenti e per i  quali  sono
tuttora  in  corso  le  previste  verifiche  di  rispondenza   o   la
valutazione secondo  i  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  al
Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui all'allegato al regolamento (UE) n.  545/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari  oggetto
del presente provvedimento,  anche  in  conformita'  a  provvedimenti
comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti  le  sostanze  attive
componenti. 
  L'elenco dei prodotti fitosanitari  che  rientrano  nella  presente
proroga e' reso disponibile  sul  sito  del  ministero  della  salute
all'indirizzo: www.salute.gov.it. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e portato a conoscenza delle imprese  interessate
tramite comunicato pubblicato nel sito del ministero della salute. 
  I dati relativi ai suindicati prodotti sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 30 giugno 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello