Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Universita'.(GU n.134 del 10-6-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994; VISTO il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di lettere e filosofia del 24 marzo 1994; consiglio di amministrazione del 24 marzo 1994; senato accademico del 13 aprile 1994; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 6 ottobre 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 1996, n. 50) con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo dell'universita' per il triennio 1994-96; Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento del 16 aprile 1996; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Articolo unico Dopo la lettera b) del punto 5) dell'art. 1 relativo alla facolta' di lettere e filosofia, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e' inserita la seguente: " c) scuola di specializzazione in storia dell'arte". Dopo l'art. 43-bis, relativo all'istituzione del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali, e' inserito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il seguente: "Art. 43-ter (Scuola di specializzazione in storia dell'arte). - 1. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Udine la Scuola di specializzazione in storia dell'arte per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale. La Scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito). 2. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: storia dell'arte medievale e moderna; storia dell'arte contemporanea; storia delle arti minori. 3. Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la Scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque iscritti per ciascun anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi. 4. All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la facolta' di lettere e filosofia e il dipartimento di storia e tutela dei beni culturali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. 5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere, magistero e architettura. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. 6. Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree: A. Area delle metodologie e delle tecniche: 1) Elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali 2) Metodologia e didattica degli audio-visivi 3) Iconologia e iconografia 4) Museologia e museografia 5) Paleografia e diplomatica 6) Storia e tecnica del restauro 7) Storia della fotografia 8) Storia dell'architettura 9) Letteratura artistica 10) Metodologia della storia dell'arte 11) Estetica 12) Fenomenologia degli stili 13) Sociologia dell'arte 14) Psicologia dell'arte 15) Elementi di chimica 16) Storia delle tecniche artistiche 17) Museotecnica 18) Storia del teatro 19) Storia della musica B. Area di interesse generale: 1) Storia del collezionismo 2) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica 3) Araldica 4) Storia dello spettacolo 5) Archivistica 6) Storia medioevale 7) Storia moderna 8) Storia contemporanea 9) Storia della liturgia 10) Agiografia 11) Storia della chiesa 12) Epigrafia medioevale e moderna 13) Storia del costume 14) Storia comparata dell'arte europea 15) Storia sociale dell'arte C. Area delle arti minori (o applicate): 1) Storia delle arti minori (o applicate) 2) Storia della miniatura 3) Storia delle arti applicate e industriali 4) Storia del costume e della moda 5) Storia del libro e stampa illustrato 6) Storia dell'oreficeria 7) Numismatica e sfragistica 8) Storia delle maioliche 9) Storia dei tessili D. Area della storia dell'arte medievale: 1) Archeologia e storia dell'arte tardo-antica 2) Storia dell'arte islamica 3) Archeologia medievale 4) Storia dell'arte bizantina 5) Storia dell'arte medievale 6) Storia dell'architettura medievale E. Area della storia dell'arte moderna: 1) Storia dell'arte del Rinascimento 2) Storia dell'arte dell'eta' barocca 3) Storia dell'arte fiamminga e olandese 4) Storia dell'arte dei Paesi europei 5) Storia dell'arte moderna 6) Storia dell'architettura moderna F. Area della storia dell'arte contemporanea: 1) Archeologia industriale 2) Storia del cinema 3) Storia dell'arte contemporanea 4) Storia e tecnica della fotografia 5) Storia dell'architettura contemporanea G. Area giuridica: 1) Elementi di diritto amministrativo 2) Estimo 3) Legislazione dei beni culturali 4) Legislazione internazionale comparata dei beni culturali 5) Legislazione urbanistica 7. Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: cinque (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; due (o piu') fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo; una (o piu') fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per i primi due anni 400 ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita' pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attivita' didattica comprende 200 ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di 250 ore. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovra' avere un unico titolare. 8. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individute dal consiglio della scuola. 9. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. 10. La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo le consuete modalita' per gli esami universitari.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 7 maggio 1996 Il rettore: STRASSOLDO