MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1997 

  Attivazione  dei  centri  di   servizio  delle  imposte  dirette  e
indirette.
(GU n.303 del 31-12-1997)

        IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1990, n. 146, cosi' modificato
dall'art. 3 della legge 22 dicembre  1980, n. 891, che ha istituito i
centri di  servizio delle  imposte dirette nell'ambito  del Ministero
delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 novembre 1980,
n.  787, recante  norme sulle  competenze, sulle  attribuzioni e  sul
personale dei predetti centri di servizio;
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'art. 7,
comma  10,  lettera  a),  che  prevede,  in  luogo  delle  menzionate
strutture,  l'istituzione  di  nuovi  organi  denominati  "centri  di
servizio delle  imposte dirette ed indirette",  competenti, oltre che
per la  gestione delle  dichiarazioni dei  redditi, anche  per quella
delle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  ed in  particolare l'art.  40,  che specifica  le funzioni  dei
centri di servizio delle imposte dirette ed indirette;
  Visto  il decreto  ministeriale 21  dicembre  1996, n.  700, ed  in
particolare  l'art.  6,  comma  2,  che  stabilisce  l'organizzazione
interna dei citati centri di servizio;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 19 novembre  1997, n.
423, il quale prevede che i  centri di servizio delle imposte dirette
ed indirette possono essere attivati anche in data anteriore a quella
dell'attivazione degli uffici delle entrate;
  Ritenuta la necessita' di attivare i centri di servizio medesimi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette di Bari,
Bologna, Cagliari,  Genova, Milano, Palermo, Pescara,  Roma, Salerno,
Torino, Trento e Venezia sono attivati il 1 gennaio 1998.
  2. I  centri di servizio  di cui al  comma 1 esercitano  le proprie
competenze anche  con riguardo ai  rapporti pendenti alla  data della
loro attivazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del1a
Repubblica italiana.
   Roma, 29 dicembre 1997
                                        Il direttore generale: Romano