N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 aprile 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 aprile 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Animali - Norme della Regione Molise - Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale - Previsione che consente, per manifestazioni che prevedono l'impiego di equidi o altri ungulati, nel caso di impossibilita' o non convenienza di ricoprire il tracciato con materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli, di assicurare il benessere degli animali mediante la dotazione di idonea ferratura e il cambio degli animali. - Legge della Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1 ("Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale)").(GU n.24 del 12-6-2019 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Molise, in persona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise n. 1 dell'11 febbraio 2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise dell'11 febbraio 2019, n. 3, «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015 n. 5 (Manifestazioni storico-culturali a tutela del benessere animale» come da delibera del Consiglio dei ministri in data 4 aprile 2019. Premessa. L'art. 1 della legge regionale n. 1 dell'11 febbraio 2019, recante «Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n. 5 (Manifestazioni storico-culturali a tutela del benessere animale)», ha introdotto, all'art. 2 della suddetta legge regionale n. 5 del 2015, dopo il comma 4, il comma 4-bis. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2015 dispone: «qualora la manifestazione preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato e' ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali». Il comma 4-bis, introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 1/2019, a sua volta stabilisce: «Qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque, essere assicurato il benessere degli animali con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il regolamento di cui all'art. 2-bis». L'art. 2 della legge regionale qui impugnata presenta svariati profili di illegittimita' costituzionale: per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di benessere animale, in violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.; per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione; per lesione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. Tanto premesso con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri propone ricorso ex art. 127 Cost., per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise n. 1 dell'11 febbraio 2019, per i seguenti Motivi A) Violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. La disposizione introdotta dall'art. 1 della legge oggetto del presente ricorso consente di derogare a quanto previsto al precedente comma 4, allorquando non sia possibile o conveniente attenervisi. Al ricorrere di tali situazioni di impossibilita' o non convenienza (peraltro individuate con formulazione alquanto generica), il comma 4-bis, introdotto dall'art. 1 cit. della legge oggetto del presente ricorso, stabilisce che - in luogo di provvedere alla copertura del terreno asfaltato o cementato con «materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali» - si provveda, piuttosto, a dotare gli animali di idonea ferratura nonche' a cambiare gli animali stessi secondo il regolamento di cui all'art. 2-bis. La disposizione in esame non e' in linea con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e del benessere animale stabiliti dalla normativa statale, in violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. La norma in esame contrasta infatti con quanto previsto dall'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della salute del 21 luglio 2011 «concernente la disciplina di manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011), piu' volte prorogata e, da ultimo per un periodo di ulteriori dodici mesi a decorrere dal 29 agosto 2018, giusta ordinanza del 26 luglio 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2018), applicabile alle manifestazioni in cui sono coinvolti i cavalli. L'ordinanza succitata del 21 luglio 2011, all'Allegato A, recante «Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali», prevede «a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti» (enfasi aggiunta), con l'evidente fine - da un lato - di proteggere gli animali impiegati dalla dolorosa consunzione degli zoccoli e - dall'altro - di prevenire pericolosi scivolamenti, e cio' dichiaratamente per la tutela della sicurezza e della salute dei fantini, del pubblico e degli equidi. La norma regionale - in quanto consente di sostituire l'intervento sul fondo del tracciato previsto nell'Allegato A all'ordinanza contingibile e urgente del 21 luglio 2011 con la ferratura degli zoccoli e il cambio degli animali - introduce una deroga non consentita ai principi sanciti dalla normativa statale in violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. B) Violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il comma 4-bis introdotto dall'art. 1 legge regionale Molise n. 11/2019 contrasta, inoltre, con l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003) che, all'art. 8, rubricato «Manifestazioni popolari», dispone: «Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonche' per garantire la sicurezza e l'incolumita' delle persone che assistono alle manifestazioni» (enfasi aggiunta). Detto accordo, in linea con la giurisprudenza costituzionale, impegna le parti al rispetto di quanto sottoscritto, nel senso che il principio di leale collaborazione richiede che la sottoscrizione di accordi trovi un coerente seguito negli atti normativi successivi (ex multis sentenze numeri 24/2007 e 58/2007). La norma adottata dalla Regione Molise non costituisce, tuttavia, un seguito coerente all'Accordo in questione, in quanto consente di sostituire la copertura del fondo con la ferratura ed il cambio degli animali. C) Violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione. La norma regionale in oggetto contrasta inoltre con quanto stabilito dalla «Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia», conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con legge del 4 novembre 2010, n. 201, che - all'art. 9, comma 2 - prevede che non possano applicarsi trattamenti o procedimenti per elevare il livello naturale delle prestazioni degli animali qualora cio' possa a repentaglio la salute e il benessere degli animali stessi, durante le gare od in ogni altro momento. La previsione di una modalita' di svolgimento delle manifestazioni quale quella descritta, in quanto non atta a prevenire il rischio di scivolamenti e di altri pregiudizi alla salute ed al benessere degli animali, come si e' detto ai punti che precedono, concretizza la violazione del principio sancito nella suddetta Convenzione europea. Ne consegue la lesione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, la legge della Regione Molise n. 1/2019. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 4 aprile 2019; 1. copia della legge regionale impugnata; 2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali; 3. O.M. 21 luglio 2011; 4. O.M. 26 luglio 2018; 5. Accordo Ministero della salute /regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 6 febbraio 2003; 6. Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Con ogni salvezza. Roma, 8 aprile 2019 L'Avvocato dello Stato: Russo