Modifica relativa alla decorrenza delle tre borse di studio per cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma universitario.(GU n.88 del 10-11-2000)
IL DIRETTORE dell'Istituto superiore di sanita' Vista la legge del 7 agosto 1973, n. 519; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492 e del 26 ottobre 1972, n. 642; Viste la legge del 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; Vista la legge del 3 novembre 1982, n. 835; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1993, n. 267, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore della sanita'; Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, concernente il regolamento dell'Istituto superiore di sanita', di cui all'art. 2, secondo comma, del sopracitato decreto legislativo del 30 giugno 1993, n. 267; Visti i decreti ministeriali in data 5 giugno 1995, e 30 giugno 1995, con i quali sono stati individuati i requisiti e le modalita' di fruizione delle borse di studio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 754/1994; Visto il proprio decreto in data 28 giugno 2000, di cui l'ufficio centrale di bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' ha preso atto il 27 luglio 2000, al n. 1229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 70 dell'8 settembre 2000, con il quale e' stato indetto il pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma universitario di tre borse di studio per l'anno finanziario 2000; Visto in particolare il terzo comma, dell'art. 1, del predetto bando di concorso, che stabilisce la durata delle borse di studio in dodici mesi a decorrere dal primo novembre 2000; Tenuto conto che il tempo occorrente per l'espletamento della procedura concorsuale non consente l'assegnazione delle borse in questione entro il sopracitato termine del 1o novembre 2000; Ritenuto necessario, per quanto sopra, far decorrere dal primo dicembre 2000 l'inizio di fruizione di dette borse. Decreta: Il terzo comma dell'art. 1, del proprio decreto 28 giugno 2000, e' modificato come segue: "Dette borse avranno la durata di dodici mesi e devono essere fruite presso l'Istituto superiore di sanita' a decorrere dal 1o dicembre 2000". Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio centrale di bilancio presso l'Istituto superiore di sanita'. Roma, 13 ottobre 2000 Il direttore