N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 luglio 1998
N. 20 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 luglio 1998 Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico dell'on. Tiziana Parenti per le dichiarazioni da questa rese in data 6 maggio 1995, nei confronti del dott. Paolo Ielo - Deliberazione della Camera dei deputati, in data 22 ottobre 1997, con la quale tali dichiarazioni sono state ritenute opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma avverso la Camera dei deputati, riguardo a detta deliberazione, per ritenuto illegittimo esercizio del potere. (Delibera della Camera dei deputati, 22 ottobre 1997). (Cost., art. 68, primo comma).(GU n.38 del 23-9-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza: Nel procedimento instaurato nei confronti di Parenti Tiziana, nata a Pisa il 16 aprile 1950, imputata "del reato p. e p. dall'art. 595 c.p. in relazione alla legge 8 febbraio 1948 poiche' mediante dichiarazioni rese all'agenzia di stampa A.G.I. e ripresa da numerosi quotidiani a diffusione nazionale offendeva la reputazione e il prestigio del dott. Paolo Ielo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano. Infatti l'on.le Tiziana Parenti a seguito di archiviazione disposta dal G.I.P. di Milano, nel procedimento nei confronti di Stefanini Marcello, criticando le motivazioni con le quali il p.m. Ielo aveva richiesto tale provvedimento di archiviazione tra l'altro, affermava: ''capisco la difficolta' di un p.m. giovane come Ielo di appropriarsi di un'indagine cosi' complessa e infatti le sue giustificazioni evidenziano proprio la sua giovinezza e la sua inesperienza ... mi auguro che le modestissime giustificazioni siano dettate solo dalla giovane eta' e non da malafede poiche' e evidente la loro risibilita' a motivare l'archiviazione di un procedimento cosi' ampio ed in parte gia' completo ...''. In Roma il 6 maggio 1995, querela del 7 maggio 1995". Constatato che la Camera dei deputati, con votazione avvenuta nella seduta del 22 ottobre 1997 n. 259 (esame doc. IV-ter, n. 44/A, resoconto stenografico Atti parlamentari, pp. 32 e 33) ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali e in corso il presente procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Parenti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione; Rilevato che il parere espresso dalla Giunta e stato cosi' riferito in aula dal relatore: "La Giunta ha ritenuto che le parole espresse dalla onorevole Parenti rientrino in un contrasto politico in quanto, a prescindere dall'esistenza di pregressi atti parlamentari, quali interrogazioni ed interpellanze eventualmente presentate dalla stessa onorevole Parenti, ci troviamo in un preciso esercizio del diritto di critica espresso da un deputato nei confronti di un potere giudiziario che proprio in quel contesto storico aveva dato adito a censura circa il corretto uso dei poteri di indagine rivolti verso una determinata fazione o partito politico e che non aveva minimamente intaccato altre aree politiche con quell'azione investigativa che prima la procura di Milano aveva condotto con una certa incisivita'. In secondo luogo, sempre a parere della Giunta, l'onorevole Parenti ha fatto quelle dichiarazioni, riportate dalla stampa, nel corso di un dibattito politico anche in replica all'attacco che le era stato rivolto, in sede di Commissione parlamentare antimafia, nella sua qualita' di presidente di quella Commissione, in relazione alla conduzione delle indagini avviate sulle cosiddette cooperative rosse"; Rilevato, inoltre, che la Camera dei deputati ha approvato, senza discussione e senza modificazioni di sorta, la proposta della Giunta sintetizzata dal relatore; Considerato che l'imputata Parenti nei corso dell'esame svoltosi dinanzi a questo tribunale il 21 ottobre 1997 ha dichiarato di aver reso le dichiarazioni che si assumono diffamatorie in risposta alle accuse mosse dalla presunta persona offesa, dott. Ielo, alla stessa imputata Parenti di aver lasciato il fascicolo concernente il procedimento a carico di Stefanini Marcello - da lui "ereditato" allorquando la on.le Parenti lascio' l'incarico di sostituto procuratore presso il tribunale di Milano - in una situazione di confusione tale da impedire l'espletamento delle relative indagini (verbale di udienza 21 ottobre 1997, pag. 3) e all'addebito, mosso sempre dal dott. Ielo all'on.le Parenti, di "confusione mentale desumibile dalla confusione delle carte" (id., pag. 7); Rilevato che l'on.le Parenti, sempre nel corso dell'esame alla quale e' stata sottoposta in qualita' di imputata, ha richiamato (in risposta alla domanda della difesa di parte civile: "Queste sue osservazioni sul comportamento del dott. Ielo, sull'atteggiamento provocatorio nei suoi confronti, lei ne ha fatto oggetto di interrogazioni, interpellanze parlamentari, di interventi in sede parlamentare?"): ''... Io non ho mai fatto nessuna interrogazione parlamentare che potesse anche lontanamente riguardare la mia attivita' professionale di pubblico ministero, perche' mi sarebbe sembrato e mi sembrerebbe tutt'oggi una cosa altamente scorretta (id., pag. 11); ed ha affermato (in risposta alla domanda del proprio difensore: ''come parlamentare della Repubblica lei ha eseguito, ha sollecitato, ha fatto interrogazioni e interpellanze sulla conduzione delle indagini sulle tangenti rosse a Milano?''): ''No. Assolutamente, anche perche' ormai per me era un'indagine che apparteneva ad altri e quindi non avevo motivo per fare interrogazioni parlamentari'' (id., pag. 14); Rilevato, quindi, che le frasi attribuite all'on.le Parenti sono state pronunciate nell'ambito di una polemica tra una parlamentare ex magistrato ed un magistrato in servizio, e contengono apprezzamenti sulla correttezza, sulla professionalita' e sull'onesta' nella conduzione di una specifica inchiesta penale, in passato condotta dalla stessa parlamentare; Ritenuto, pertanto, che le dichiarazioni dell'on.le Parenti, sottoposta all'esame di questo tribunale, non sono state rese ne' nell'ambito di una attivita' parlamentare ''tipica'', ne' in occasione di un'attivita' connessa all'attivita' parlamentare ''tipica'' (o, per usare la terminologia del d.-l. 6 settembre 1996, non convertito in legge e non piu' in vigore, nell'ambito di ''attivita' divulgative connesse'') ne' costituiscono, comunque, opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, pur conferendo al disposto dell'art. 68 Cost., la piu' ampia delle interpretazioni, in quanto - alla luce delle precisazioni e dei chiarimenti forniti dalla stessa imputata - le affermazioni da lei rese e concernenti il dott. Ielo sono del tutto prive di ''retroterra'', finalita' e addentellati parlamentari o politici; Ritenuto, quindi, che la Camera dei deputati ha, con la dichiarazione di insindacabilita', illegittimamente esercitato il proprio potere, avendo arbitrariamente valutato il presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare (tra le ultime, v. sentenze 23 luglio 1997, n. 265, e 24 aprile 1996, n. 129 della Corte costituzionale); Rilevato che il dissenso di questo giudice, ai fini della corretta decisione sulla imputazione mossa all'on.le Parenti e a tutela delle funzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite, puo' esprimersi soltanto sollecitando il controllo della Corte costituzionale attraverso lo strumento dell'elevazione di conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati,
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., e 37, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dispone la sospensione del giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e chiedendo che la Corte: A) dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on.le Tiziana Parenti, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, 1 comma, Cost.; B) annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta di mercoledi' 22 ottobre 1997 (Resoconto stenografico, esame doc. IV-ter, n. 44/A, pag. 32). Roma, addi' 23 gennaio 1998 Il presidente: D'Andria Il giudice est.: Capozza 98C0957