Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attivita' inerenti allo stato di criticita' relativo alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio. (Ordinanza n. 99). (13A05576)(GU n.153 del 2-7-2013)
IL CAPO del Dipartimento della protezione civile Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiori ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio, nonche', da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2012, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della regione Lazio; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Lazio e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento ed al completamento delle attivita' necessarie inerenti allo stato d'emergenza per il superamento della situazione di criticita' determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore della Direzione regionale ambiente della regione Lazio e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. 3. Il Presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921/2011 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a trasferire al Direttore della Direzione regionale ambiente della regione Lazio tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Direttore della Direzione regionale ambiente della regione Lazio e' autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalita' specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Lazio, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 5. Il Direttore della Direzione regionale ambiente della regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione Lazio, oltre che della predetta Direzione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore della Direzione regionale ambiente della regione Lazio provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5575 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' con le ulteriori risorse derivanti da finanziamenti gia' approvati dalla Regione Lazio. La predetta contabilita' speciale viene intestata allo stesso Direttore regionale per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il Direttore della Direzione regionale ambiente della regione Lazio provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, la regione Lazio puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 341, e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio. 8. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulle contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Lazio ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 8. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 11. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90; 91; 92; 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, e 241, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa. 12. Il Direttore della Direzione regionale ambiente della regione Lazio, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna. 13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2013 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli