Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini da tavola nella campagna vitivinicola 1999/2000 delle regioni Puglia e Toscana.(GU n.222 del 21-9-1999)
IL DIRETTORE GENERALE delle politiche comunitarie ed internazionali Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola; Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n); Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Puglia e Toscana con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalita' di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2240/89 e 2238/93 nonche' delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Puglia e Toscana. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 16 settembre 1999 Il direttore generale reggente: Di Salvo