Regolamento recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.(GU n.104 del 6-5-1996)
Vigente al: 21-5-1996
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557, di recepimento della direttavia 92/115/CEE, che modifica la direttiva 88/344/CEE, in particolare nella parte III dell'allegato I del succitato decreto legislativo n. 64 del 1993; Vista la direttiva 94/52/CE che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE nella parte III dell'allegato I del suindicato decreto legislativo n. 64 del 1993; Ritenuto di dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 94/52/CEE sopra citata; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 23 febbraio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nell'allegato I, parte III, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e' reinserito il solvente cicloesano con un tenore massimo di residuo pari ad 1 mg/kg. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 marzo 1996 Il Ministro: GUZZANTI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 38