MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 14 marzo 1996, n. 243 

  Regolamento  recante  recepimento  della  direttiva  94/52/CE   che
modifica   la   direttiva   88/344/CEE   sul   ravvicinamento   delle
legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di  estrazione
impiegati  nella  preparazione  dei  prodotti  alimentari  e dei loro
ingredienti.
(GU n.104 del 6-5-1996)
 
 Vigente al: 21-5-1996  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo  4  febbraio  1993,  n.  64,
riguardante l'attuazione della direttiva  88/344/CEE  in  materia  di
solventi di estrazione  impiegati  nella  preparazione  dei  prodotti
alimentari e dei loro ingredienti; 
  Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557,  di  recepimento  della
direttavia 92/115/CEE,  che  modifica  la  direttiva  88/344/CEE,  in
particolare nella parte III dell'allegato  I  del  succitato  decreto
legislativo n. 64 del 1993; 
  Vista la direttiva 94/52/CE che modifica per la  seconda  volta  la
direttiva 88/344/CEE nella parte III dell'allegato I  del  suindicato
decreto legislativo n. 64 del 1993; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  al  recepimento   nell'ordinamento
nazionale della direttiva 94/52/CEE sopra citata; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota del 23 febbraio 1996; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Nell'allegato I, parte III, del decreto legislativo  4  febbraio
1993, n. 64, e' reinserito  il  solvente  cicloesano  con  un  tenore
massimo di residuo pari ad 1 mg/kg. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 14 marzo 1996 
 
                                                Il Ministro: GUZZANTI 
 
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996 
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 38