MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 maggio 2002 

Certificazione   di   conformita'   delle   marche   auricolari   per
l'identificazione e la registrazione dei bovini.
(GU n.270 del 18-11-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   17  luglio  2000,  che  istituisce  un  sistema  di
identificazione    e    registrazione    dei    bovini   e   relativo
all'etichettatura  delle  carni  bovine  e  prodotti  a base di carni
bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 19 ottobre
2000,   n.  437,  recante  modalita'  per  la  identificazione  e  la
registrazione dei bovini;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  18 luglio 2001 di
modifica  degli  allegati  al  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 8 novembre 2001 di
modifica  degli  allegati  II  e  V  al  decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;
  Visto   il   decreto-legge   22  ottobre  2001,  n.  381,  recante:
"Disposizioni  urgenti  concernenti  l'Agenzia  per  l'erogazioni  in
agricoltura,   l'anagrafe  bovina  e  l'Ente  irriguo  umbro-toscano"
convertito in legge 21 dicembre 2001 n. 441;
  Visto  il  decreto  31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del
Ministro  delle  politiche agricole di concerto con il Ministro degli
affari  regionali  ed  il  Ministro per l'innovazione e le tecnologie
recante   disposizioni  in  materia  di  funzionamento  dell'anagrafe
bovina, in particolare l'art. 3, comma 5;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I fornitori di marche auricolari iscritti nell'elenco ufficiale
tenuto  dal Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
pubblica  veterinaria,  degli  alimenti  e  della  nutrizione, devono
presentare un'attestazione ufficiale in corso di validita' rilasciata
da  istituti,  organismi  o  centri  di  certificazione riconosciuti,
nazionali o esteri, dalla quale risulti che in base ad analisi e alle
prove effettuate, le marche prodotte e commercializzate sono conformi
alle  caratteristiche  tecniche  stabilite nell'allegato I al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  19  ottobre  2000, n. 437, e
successive  modifiche;  resta  ferma  la facolta' del Ministero della
salute,  di  sottoporre  le  marche auricolari in questione a perizia
tecnica a campione e rilevazioni in campo per verificarne l'effettiva
conformita' alle caratteristiche tecniche sopra richiamate.
  2.  L'attestazione ufficiale di cui al comma 1, deve essere fornita
al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica
veterinaria,  degli  alimenti  e  della  nutrizione, entro 120 giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana per i fornitori gia' iscritti nel
citato  elenco  ufficiale  e contestualmente alla presentazione della
domanda  per  coloro  che richiedono per la prima volta l'inserimento
nel  predetto  elenco;  in  mancanza,  i fornitori gia' iscritti sono
esclusi  dall'elenco  ufficiale  e  le  nuove  domande  d'inserimento
respinte.
  Il   presente   decreto,  inviato  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 maggio 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232