N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 1997
N. 45 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 1997 (dell'Assemblea regionale siciliana) Agricoltura - Regione siciliana - Consorzi di bonifica - Previsione, con norma autoqualificantesi di interpretazione autentica dell'art. 25 della legge regionale n. 45 del 1995, del finanziamento delle spese relative al personale "comunque assunto" o in servizio alla data di entrata in vigore di detta legge - Carattere innovativo della disposizione, in violazione di preesistenti norme regionali che imponevano ai consorzi di bonifica l'assoluto divieto di assunzioni - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria per ogni nuova o maggiore spesa e dell'obbligo all'indicazione degli esercizi futuri su cui le spese graveranno - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 15 e 94 del 1995, 26/1991, 12/1987, 37/1961 e 135/1968. (Legge regione Sicilia 19 giugno 1997, art. 2). (Cost., artt. 81 e 97).(GU n.40 del 1-10-1997 )
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 19 giugno 1997, ha approvato il disegno di legge n. 451 dal titolo "Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste" pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 23 giugno 1997. Il disegno di legge teste' approvato contiene una serie di norme attinenti ai piu' svariati settori d'intervento della regione nel campo dell'agricoltura, di cui talune costituiscono anticipazioni di parte di un organico disegno di legge presentato dal Governo ancora all'esame delle commissioni permanenti dell'A.R.S. ed altre, invece, apportano modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 45/1995. L'art. 2, oggetto del presente gravame, che di seguito si riporta, attiene al finanziamento erogato dalla regione per le spese sostenute dai predetti consorzi per il proprio personale di ruolo o con rapporto a tempo indeterminato: "Interpretazione autentica dell'art. 25 della legge regionale n. 45 del 1995. "1. - L'art. 25 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e' interpretato nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano, oltre che al personale di cui all'art. 30 della stessa legge - anche al personale comunque assunto od in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 45 del 1995". Il legislatore, nell'introdurre la nuova disciplina contenuta nella legge regionale n. 45/1995, aveva mantenuto ferma la previsione dell'art. 2, legge regionale n. 106/1977 (art. 25) estendendola, a partire dall'esercizio finanziario 1996, al personale appartenente alla carriera direttiva assunto mediante pubblici consorzi, nonche' ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da instaurarsi ai sensi dell'art. 30. Orbene, la nuova disposizione, erroneamente autoqualificantesi quale norma di interpretazione autentica, inserita nel contesto normativo richiamato mostra di perseguire in effetti il fine di sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi in violazione di preesistenti norme regionali, che imponevano ai consorzi di bonifica l'assoluto divieto di assunzioni, sotto qualsiasi forma, di nuove unita' di personale (art. 3, legge regionale n. 49/1981). Inoltre, anche a prescindere dalla legittimita' o meno di detta implicita sanatoria, la norma si appalesa in contrasto con l'art. 81, quarto comma Cost. Per quanto riguarda il primo punto codesta ecc.ma Corte con ormai consolidata giurisprudenza (da ultimo sentenza n. 15 del 1995) ha acclarato che non e' sufficiente per considerare interpretativa una disposizione che la stessa come tale si autoqualifichi e/o che sia formulata come d'interpretazione di una precedente norma. Si deve infatti verificare "che la qualificazione e la formulazione rispondano effettivamente ai caratteri propri di una legge interpretativa. Caratteri che sussistono quando, rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca e precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una fra le tante interpretazioni possibili". La norma censurata non appare corrispondere ad alcuno dei suddetti requisiti in quanto essa non ha ingenerato (ne' poteva d'altronde ingenerare, visto il chiaro tenore letterale) dubbi interpretativi, tant'e' che l'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione, cui era stato richiesto dal competente assessorato un parere circa l'ambito di applicazione della disposizione del citato art. 25 della legge n. 45/1995, ha precisato che nel finanziamento a carico del bilancio regionale quale concorso nelle spese consortili rientrano, secondo l'inequivocabile significato della norma, i soli oneri relativi alle retribuzioni del personale da assumere ai sensi del successivo art. 30 della stessa legge e di quello appartenente alla carriera direttiva gia' assunto, a seguito di concorso pubblico, ex legge regionale n. 49/1981. Ed invero l'articolo impugnato, lungi dal chiarire o dal precisare il significato dell'art. 25 o quanto meno dal privilegiare una fra le possibili interpretazioni, con la sua oscura e per certi versi ambigua formulazione, ne estende piuttosto l'ambito di applicazione rendendo ammissibile il finanziamento regionale anche per le retribuzioni del "personale comunque assunto od in servizio" alla data di entrata in vigore della piu' volte menzionata legge regionale n. 45/1995 (29 maggio 1995). A suffragare l'assunto che si e' in presenza di una norma dalla natura e dagli effetti chiaramente innovativi e' piu' che sufficiente la considerazione che si consente il trasferimento di fondi regionali ai consorzi di bonifica a copertura delle spese per tutte indistintamente le unita' di personale in servizio, prescindendo non solo dalle qualifiche e mansioni espletate ma anche dalle modalita' di reclutamento non essendo piu' fatto alcun riferimento all'avvenuto espletamento di concorsi pubblici. Il generico rinvio all'assunzione comunque effettuata o, in alternativa, alla sola circostanza di essere in servizio ad una certa data nel presumibile intento di sanare pregresse situazioni di illegittimita' nella fase di costituzione e/o di mantenimento dei rapporti di lavoro medesimi o in quella di indebite erogazioni del contributo in favore dei consorzi, rende la disposizione de qua censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Ed infatti, ne' dalla relazione illustrativa al disegno di legge, ne' dai lavori parlamentari puo' desumersi "l'esistenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale", che unici potrebbero in ipotesi rendere costituzionalmente legittima una legge di sanatoria (Corte costituzionale sent. 94/1995). La norma, altresi', come gia' evidenziata sopra, per il suo dimostrato carattere palesemente innovativo ed ampliativo dell'intervento finanziario della regione, precedentemente autorizzato dalla legge regionale n. 45/1995, e', inoltre, censurabile per violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto omette di quantificare l'onere derivantene e di indicare i mezzi con cui farvi fronte neppure con riferimento ad un capitolo gia' esistente nel bilancio regionale, in presenza di spese continuative e ricorrenti, al momento dell'approvazione e realizzazione del documento contabile (Corte costituzionale sent. 26/1991). Il legislatore regionale pur approvando una nuova disciplina, i cui effetti non sono limitati ad un solo esercizio, non solo non ha avuto cura di indicare gli esercizi futuri su cui gravano le maggiori spese ma non ha rispettato neppure per l'anno in corso l'obbligo impostogli dall'art. 81 di individuare con puntuale rigorosita' le risorse necessarie (Corte costituzionale nn. 12/1987, 37/1961, 135/1968).
P. Q. M. E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 2 del disegno di legge dal titolo "Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste", approvato dall'A.R.S. nella seduta del 19 giugno 1997, per violazione degli artt. 81, quarto comma e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 28 giugno 1997 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio Piraneo 97C0838