N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 1997

                                 N. 45
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 5 luglio 1997 (dell'Assemblea regionale siciliana)
 Agricoltura  - Regione siciliana - Consorzi di bonifica - Previsione,
    con  norma   autoqualificantesi   di   interpretazione   autentica
    dell'art.     25  della  legge  regionale  n.  45  del  1995,  del
    finanziamento delle spese relative al personale "comunque assunto"
    o in servizio alla data di entrata in  vigore  di  detta  legge  -
    Carattere   innovativo   della   disposizione,  in  violazione  di
    preesistenti  norme  regionali  che  imponevano  ai  consorzi   di
    bonifica   l'assoluto   divieto   di   assunzioni   -   Violazione
    dell'obbligo di copertura finanziaria per ogni  nuova  o  maggiore
    spesa  e dell'obbligo all'indicazione degli esercizi futuri su cui
    le  spese  graveranno  -  Lesione  del principio di buon andamento
    della pubblica amministrazione -  Richiamo  alle  decisioni  della
    Corte  costituzionale  nn.  15  e  94  del 1995, 26/1991, 12/1987,
    37/1961 e 135/1968.
 (Legge regione Sicilia 19 giugno 1997, art. 2).
 (Cost., artt. 81 e 97).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
   L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 19  giugno  1997,
 ha approvato il disegno di legge n. 451 dal titolo "Interventi per la
 campagna  di  meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie
 in materia di agricoltura e foreste" pervenuto a questo commissariato
 dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art.  28  dello  statuto
 speciale, il successivo 23 giugno 1997.
   Il  disegno  di  legge teste' approvato contiene una serie di norme
 attinenti ai piu' svariati settori  d'intervento  della  regione  nel
 campo  dell'agricoltura, di cui talune costituiscono anticipazioni di
 parte di un organico disegno di legge presentato dal  Governo  ancora
 all'esame  delle commissioni permanenti dell'A.R.S. ed altre, invece,
 apportano modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica  di  cui
 alla legge regionale n. 45/1995.
   L'art.  2, oggetto del presente gravame, che di seguito si riporta,
 attiene al finanziamento erogato dalla regione per le spese sostenute
 dai predetti consorzi  per  il  proprio  personale  di  ruolo  o  con
 rapporto  a tempo indeterminato: "Interpretazione autentica dell'art.
 25 della legge regionale n. 45 del 1995.
   "1. - L'art. 25 della legge regionale 25 maggio  1995,  n.  45,  e'
 interpretato  nel  senso  che  le  disposizioni  in esso contenute si
 applicano, oltre che al personale di cui  all'art.  30  della  stessa
 legge  - anche al personale comunque assunto od in servizio alla data
 di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 45 del 1995".
   Il legislatore, nell'introdurre la nuova disciplina contenuta nella
 legge regionale n.  45/1995,  aveva  mantenuto  ferma  la  previsione
 dell'art.    2, legge regionale n. 106/1977 (art. 25) estendendola, a
 partire dall'esercizio finanziario 1996,  al  personale  appartenente
 alla  carriera  direttiva assunto mediante pubblici consorzi, nonche'
 ai dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  da
 instaurarsi ai sensi dell'art. 30.
   Orbene,  la  nuova  disposizione,  erroneamente  autoqualificantesi
 quale norma  di  interpretazione  autentica,  inserita  nel  contesto
 normativo  richiamato  mostra  di  perseguire  in  effetti il fine di
 sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi  in  violazione
 di  preesistenti  norme  regionali,  che  imponevano  ai  consorzi di
 bonifica l'assoluto divieto di assunzioni, sotto qualsiasi forma,  di
 nuove unita' di personale (art. 3, legge regionale n. 49/1981).
   Inoltre,  anche  a  prescindere  dalla legittimita' o meno di detta
 implicita sanatoria, la norma si appalesa  in  contrasto  con  l'art.
 81, quarto comma Cost.
   Per  quanto  riguarda il primo punto codesta ecc.ma Corte con ormai
 consolidata giurisprudenza (da ultimo sentenza n.  15  del  1995)  ha
 acclarato  che  non e' sufficiente per considerare interpretativa una
 disposizione che la stessa come tale si autoqualifichi  e/o  che  sia
 formulata  come  d'interpretazione  di  una precedente norma. Si deve
 infatti  verificare  "che  la  qualificazione   e   la   formulazione
 rispondano   effettivamente   ai   caratteri   propri  di  una  legge
 interpretativa.
   Caratteri  che  sussistono  quando,  rimanendo  immutato  il tenore
 testuale della disposizione interpretata, se ne chiarisca  e  precisi
 il  significato  o  si  privilegi,  rendendola vincolante, una fra le
 tante interpretazioni possibili".
   La norma censurata non appare corrispondere ad alcuno dei  suddetti
 requisiti  in  quanto  essa  non ha ingenerato (ne' poteva d'altronde
 ingenerare, visto il chiaro tenore letterale)  dubbi  interpretativi,
 tant'e'  che  l'ufficio  legislativo  e legale della presidenza della
 regione, cui era stato richiesto dal competente assessorato un parere
 circa l'ambito di applicazione della disposizione del citato art.  25
 della legge n. 45/1995, ha precisato che nel finanziamento  a  carico
 del   bilancio   regionale  quale  concorso  nelle  spese  consortili
 rientrano, secondo l'inequivocabile significato della norma,  i  soli
 oneri  relativi  alle retribuzioni del personale da assumere ai sensi
 del successivo art. 30 della stessa legge e  di  quello  appartenente
 alla carriera direttiva gia' assunto, a seguito di concorso pubblico,
 ex legge regionale n. 49/1981.
   Ed  invero l'articolo impugnato, lungi dal chiarire o dal precisare
 il significato dell'art. 25 o quanto meno dal privilegiare una fra le
 possibili interpretazioni, con  la  sua  oscura  e  per  certi  versi
 ambigua  formulazione,  ne estende piuttosto l'ambito di applicazione
 rendendo  ammissibile  il  finanziamento  regionale  anche   per   le
 retribuzioni  del  "personale  comunque  assunto od in servizio" alla
 data di entrata in vigore della piu' volte menzionata legge regionale
 n. 45/1995 (29 maggio 1995).
   A suffragare l'assunto che si e' in presenza  di  una  norma  dalla
 natura e dagli effetti chiaramente innovativi e' piu' che sufficiente
 la considerazione che si consente il trasferimento di fondi regionali
 ai   consorzi   di   bonifica  a  copertura  delle  spese  per  tutte
 indistintamente le unita' di personale in servizio, prescindendo  non
 solo  dalle  qualifiche e mansioni espletate ma anche dalle modalita'
 di reclutamento non essendo piu' fatto alcun riferimento all'avvenuto
 espletamento di concorsi pubblici.
   Il  generico  rinvio  all'assunzione  comunque  effettuata  o,   in
 alternativa, alla sola circostanza di essere in servizio ad una certa
 data  nel  presumibile  intento  di  sanare  pregresse  situazioni di
 illegittimita' nella fase di costituzione  e/o  di  mantenimento  dei
 rapporti  di  lavoro  medesimi o in quella di indebite erogazioni del
 contributo in favore dei  consorzi,  rende  la  disposizione  de  qua
 censurabile  sotto  il profilo del mancato rispetto del principio del
 buon andamento di cui all'art.  97 della Costituzione.
   Ed infatti, ne' dalla relazione illustrativa al disegno  di  legge,
 ne'  dai lavori parlamentari puo' desumersi "l'esistenza di interessi
 pubblici  legislativamente  rilevanti,   di   preminente   importanza
 generale", che unici potrebbero in ipotesi rendere costituzionalmente
 legittima   una   legge  di  sanatoria  (Corte  costituzionale  sent.
 94/1995).
   La norma,  altresi',  come  gia'  evidenziata  sopra,  per  il  suo
 dimostrato    carattere    palesemente   innovativo   ed   ampliativo
 dell'intervento   finanziario    della    regione,    precedentemente
 autorizzato dalla legge regionale
  n.  45/1995,  e',  inoltre,  censurabile per violazione dell'art. 81
 della  Costituzione  in  quanto  omette   di   quantificare   l'onere
 derivantene  e  di  indicare i mezzi con cui farvi fronte neppure con
 riferimento ad un capitolo gia' esistente nel bilancio regionale,  in
 presenza   di   spese   continuative   e   ricorrenti,   al   momento
 dell'approvazione e  realizzazione  del  documento  contabile  (Corte
 costituzionale sent.  26/1991).
   Il legislatore regionale pur approvando una nuova disciplina, i cui
 effetti non sono limitati ad un solo esercizio, non solo non ha avuto
 cura di indicare gli esercizi futuri su cui gravano le maggiori spese
 ma non ha rispettato neppure per l'anno in corso l'obbligo impostogli
 dall'art.  81  di  individuare  con  puntuale  rigorosita' le risorse
 necessarie (Corte costituzionale nn. 12/1987, 37/1961, 135/1968).
                                P. Q. M.
   E con riserva di presentare memorie  illustrative  nei  termini  di
 legge,  il  sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo, commissario dello
 Stato per la regione siciliana ai sensi dell'art.  28  dello  statuto
 speciale,  con il presente atto impugna l'art. 2 del disegno di legge
 dal titolo "Interventi per la campagna  di  meccanizzazione  agricola
 1996-1997  e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste",
 approvato dall'A.R.S. nella seduta del 19 giugno 1997, per violazione
 degli artt. 81, quarto comma e 97 della Costituzione.
     Palermo, addi' 28 giugno 1997
  Il commissario  dello  Stato  per  la  regione  siciliana:  prefetto
 Vittorio Piraneo
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