Modificazione al decreto ministeriale 13 febbraio 1987 recante dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.(GU n.76 del 31-3-1988)
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Visto il decreto interministeriale del 13 febbraio 1987, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto-legge viene determinato per l'anno 1987, nei porti ivi specificati, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche', nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare fuori produzione a partire dal 1 marzo 1987; Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1987 con il quale, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto-legge, viene determinato per l'anno 1988, nei porti ivi specificati, la dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche', nell'ambito delle eccedenze, il numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare fuori produzione a partire dal 1 gennaio 1988; Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata l'opportunita' che l'individuazione dei lavoratori da collocare fuori produzione sia effettuata sulla base di intese locali, tenute presenti le strutture organizzative delle compagnie portuali, nonche' le strutture e peculiarita' di ciascun porto; Decreta: Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'art. 2 del decreto interministeriale 13 febbraio 1987 e' sostituito dal seguente: "L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, nell'individuare i nominativi dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie portuali da collocare fuori produzione a partire dal 1 gennaio 1988 dovra' procedere sulla base di intese locali, tenute presenti le strutture organizzative della compagnia portuale, nonche' le strutture e peculiarita' del porto stesso al fine di assicurare la funzionalita' dei servizi. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, espletati gli opportuni accertamenti affinche' in relazione alle effettive carenze di personale nell'ambito di ciascun settore specializzato siano stati rispettati i criteri individuati sulla base delle intese locali, di cui al precedente comma, predisporra' e inviera' gli elenchi dei nominativi dei lavoratori posti fuori produzione nel corso di ciascun mese entro i primi cinque giorni del mese successivo alle locali competenti sedi dell'Inps, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adottera' i conseguenti provvedimenti di competenza". Roma, addi' 30 dicembre 1987 p. Il Ministro della marina mercantile FIORINO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO