Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 "Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive"(GU n.44 del 8-11-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 23 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria e' pari a quello determinato dal Comune in base alle leggi regionali 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 ottobre 1979, n. 66. 2. Il contributo e' ridotto del 30% per le costruzioni che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria purche' non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969. 3. L'abbattimento degli oneri di cui al comma 2 e' altresi' consentito qualora le costruzioni abusive riguardino opere edilizie o impianti pubblici, destinati ad attivita' sportive, culturali o sanitarie o ad opere religiose, nonche' ad attivita' industriali, artigianali o turistiche-ricettive, agricole e agrituristiche assoggettate ad oneri di urbanizzazione, con superficie utile non superiore a mq 750. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 15 aprile 1997 DISTASO