N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1996- 22 gennaio 1997
N. 45 Ordinanza emessa il 26 marzo 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1997) dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Geraci Angelo contro il comune di Bologna ed altra. Edilizia urbanistica - Regione Emilia-Romagna - Edilizia popolare economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a nuclei familiari formati al massimo da due persone - Conseguente esclusione dal beneficio delle coppie il cui nucleo familiare prima dell'assegnazione si sia accresciuto per la nascita di un figlio - Irrazionalita' ed incidenza sui principi di tutela della famiglia e di protezione dell'infanzia - Questione riproposta dal giudice rimettente, a seguito di restituzione atti per ius superveniens con ordinanza della Corte n. 506/1995, sul presupposto della permanente rilevanza. (Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 11, primo comma, modificato dalla legge regione Emilia-Romagna 2 dicembre 1988, n. 50, art. 10). (Cost., artt. 2, 3, 29 e 31).(GU n.8 del 19-2-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Angelo Geraci, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Biavati e Giuseppe Spallone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Bologna, via Indipendenza n. 25; contro il comune di Bologna, in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Alberto Ferrerio e Fabio Michetti ed elettivamente domiciliato, in Bologna, piazza Nettuno, n. 1 e la commissione E.R.P. ex art. 9 legge reginale n. 12/1984 in persona del presidente pro-tempore, non costituita; per l'annullamento della decisione assunta in data 13 dicembre 1991 dalla commissione E.R.P. nominata in base all'art. 9 della legge regionale n. 12/84 e successive modificazioni e integrazioni, notificata in data 24 gennaio 1992, con la quale la suddetta commissione ha respinto il ricorso gerarchico improprio presentato dal signor Angelo Geraci avverso il provvedimento n. 998/91 di esclusione dalla graduatoria speciale di cui all'art. 11 legge regionale n. 12/84 e successive modificazioni e integrazioni, emesso dall'Ufficio casa del comune di Bologna in data 11 giugno 1991 che parimenti si impugna quale atto presupposto e di tutti gli altri atti presupposti e/o conseguenti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna: Viste le memorie difensive delle parti; Visti gli atti tutti della causa: Uditi, alla pubblica udienza del 26 marzo 1996, relatore il dott. Domenico Lundini, gli avvocati Foschini, in sostituzione dell'avv. Biavati, per la ricorrente, e Cupello Castagna, in sostituzione dell'avv. Michetti, per il comune di Bologna; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO Il presente giudizio e' stato promosso dal sig. Angelo Geraci, per l'annullamento della decisione assunta dalla commissione per l'edilizia residenziale pubblica con la quale era stato respinto il ricorso da lui presentato avverso il provvedimento (anch'esso in questa sede gravato) dell'Ufficio casa del comune di Bologna di esclusione dalla graduatoria speciale per "giovani coppie" di cui all'art. 11 della legge della regione Emilia Romagna 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni. Le ragioni dell'esclusione (e della sua conferma da parte della commissione E.R.P.) risiedevano, sostanzialmente, nel fatto che, essendo il nucleo familiare del Geraci, al momento degli atti in contestazione, composto da tre persone (per nascita di una figlia) e non piu' da due, egli non aveva piu' i requisiti previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/84 per poter beneficiare dell'assegnazione di un alloggio per la categoria "giovani coppie", in quanto detta norma avrebbe previsto l'assegnazione di alloggio E.R.P. ad un nucleo formato da un massimo di due persone. Questo Tribunale, con ordinanza n. 2/1994, depositata il 1 luglio 1994, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge regionale Emilia Romagna 14 marzo 1984, n. 12, come sostituito dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1988, n. 50, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, in quanto, ad avviso di questo tribunale, la detta norma (come specificato nell'ordinanza n. 2/1994, cui si fa espresso rinvio), includendo nel novero delle famiglie di nuova formazione, alle quali e' consentita la possibilita' di beneficiare di alloggio popolare tramite inserzione nella graduatoria speciale, solo quelle senza figli, e non anche quelle con figli a pari anzianita' di formazione, finisce col costituire un impedimento alla formazione di nuove famiglie, penalizzando irragionevolmente la maternita', ponendosi altresi' in contrasto con il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una famiglia, e con il principio di uguaglianza, non potendo la presenza di un figlio essere considerata elemento idoneo a giustificare una diversita' di trattamento nell'ambito di nuclei familiari di recente formazione. Con ordinanza n. 506 dell'11/14 dicembre 1995 la Corte costituzionale ha rilevato che la norma censurata e' stata sostituita dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13, ai sensi del quale gli alloggi di superficie minima di cui possono beneficiare gli appartenenti ai corpi sociali, fra cui le giovani coppie, inseriti nella graduatoria speciale, saranno assegnati secondo i criteri di ripartizione definiti dal comune stesso e, quindi, non piu' solo ai nuclei familiari di una o due persone come previsto dalla previgente disposizione. In relazione alle menzionate modifiche legislative ha poi disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, cui spetta di valutare se alla luce dello jus superveniens la questione sollevata sia tuttora rilevante. Cio' premesso osserva questo tribunale quanto segue. I provvedimenti impugnati, oggetto del presente giudizio, sono stati adottati nel vigore della ricordata legge regionale n. 12 del 1984 come modificata dalla legge regionale n. 50/1988, in ordine al cui art. 11, primo comma, e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale di cui trattasi. La legittimita' dei provvedimenti medesimi deve essere, pertanto, valutata alla stregua di tale normativa, in ragione del principio del tempus regit actum e della irrilevanza delle disposizioni intervenute dopo l'emanazione dell'atto amministrativo, ove queste disposizioni non abbiano efficacia retroattiva e non disciplinino comunque le situazioni pregresse. Ebbene, ad avviso del Collegio la nuova legge regionale n. 13 del 1995, pur innovando, con l'art. 10, sulla disciplina posta dall'art. 11, primo comma, della legge regionale n. 12/1984, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale n. 50/1988, denunciato d'incostituzionalita', opera soltanto ex nunc e non appare pertanto idonea ad incidere sulla situazione normativa alla luce della quale questo tribunale deve valutare i provvedimenti impugnati. La questione di lettimita' costituzionale sollevata con la ordinanza n. 2/1994 e' pertanto tuttora rilevante ai fini del decidere. Confermatane poi la non manifesta infondatezza, per le ragioni gia' esposte nell'ordinanza ora richiamata, il Collegio deve pertanto disporre nuovamente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge regionale Emilia Romagna 14 marzo 1984, n. 12, come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, per contrasto con gli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale; Sospende il giudizio in corso. Ordina, altresi', che, a cura della suddetta segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, e comunicata al presidente del Consiglio regionale della medesima regione. Cosi' deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26 marzo 1996. Il presidente: Laurita Il consigliere relatore: Lundini 97C0100