N. 45 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 marzo 1996- 22 gennaio 1997

                                 N. 45
  Ordinanza   emessa   il   26   marzo   1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  22  gennaio  1997)  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Geraci Angelo
 contro il comune di Bologna ed altra.
 Edilizia urbanistica - Regione  Emilia-Romagna  -  Edilizia  popolare
    economica  e  sovvenzionata  - Assegnazione di alloggi di edilizia
    residenziale pubblica a nuclei familiari formati al massimo da due
    persone - Conseguente esclusione dal beneficio delle coppie il cui
    nucleo familiare prima dell'assegnazione si sia accresciuto per la
    nascita di un figlio - Irrazionalita' ed incidenza sui principi di
    tutela della famiglia e di protezione  dell'infanzia  -  Questione
    riproposta  dal giudice rimettente, a seguito di restituzione atti
    per ius superveniens con ordinanza della Corte  n.  506/1995,  sul
    presupposto della permanente rilevanza.
 (Legge  regione  Emilia-Romagna  14 marzo 1984, n. 12, art. 11, primo
    comma, modificato dalla legge regione  Emilia-Romagna  2  dicembre
    1988, n. 50, art. 10).
 (Cost., artt. 2, 3, 29 e 31).
(GU n.8 del 19-2-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Angelo
 Geraci,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Paolo  Biavati  e
 Giuseppe Spallone ed elettivamente domiciliato presso lo  studio  del
 primo, in Bologna, via Indipendenza n. 25;
   contro  il  comune  di  Bologna, in persona del sindaco pro-tempore
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian  Alberto  Ferrerio  e  Fabio
 Michetti ed elettivamente domiciliato, in Bologna, piazza Nettuno, n.
 1  e  la  commissione  E.R.P. ex art. 9 legge  reginale n. 12/1984 in
 persona del presidente pro-tempore,  non costituita;
   per l'annullamento della decisione assunta in data 13 dicembre 1991
 dalla commissione E.R.P. nominata in  base  all'art.  9  della  legge
 regionale   n.  12/84  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
 notificata in  data  24  gennaio  1992,  con  la  quale  la  suddetta
 commissione  ha  respinto  il ricorso gerarchico improprio presentato
 dal signor Angelo  Geraci  avverso  il  provvedimento  n.  998/91  di
 esclusione  dalla  graduatoria  speciale  di  cui  all'art.  11 legge
 regionale n. 12/84 e successive modificazioni e integrazioni,  emesso
 dall'Ufficio  casa  del  comune di Bologna in data 11 giugno 1991 che
 parimenti si impugna quale atto presupposto e di tutti gli altri atti
 presupposti e/o conseguenti;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna:
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Visti gli atti tutti della causa:
   Uditi, alla pubblica udienza del 26 marzo 1996, relatore  il  dott.
 Domenico  Lundini,  gli  avvocati Foschini, in sostituzione dell'avv.
 Biavati, per la  ricorrente,  e  Cupello  Castagna,  in  sostituzione
 dell'avv.  Michetti, per il comune di Bologna;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                            FATTO E DIRITTO
   Il  presente giudizio e' stato promosso dal sig. Angelo Geraci, per
 l'annullamento  della  decisione  assunta   dalla   commissione   per
 l'edilizia  residenziale  pubblica con la quale era stato respinto il
 ricorso da lui presentato  avverso  il  provvedimento  (anch'esso  in
 questa  sede  gravato)  dell'Ufficio  casa  del  comune di Bologna di
 esclusione dalla graduatoria speciale per  "giovani  coppie"  di  cui
 all'art.  11  della legge della regione Emilia Romagna 14 marzo 1984,
 n. 12, e successive modificazioni.
   Le  ragioni  dell'esclusione  (e  della sua conferma da parte della
 commissione E.R.P.)  risiedevano,  sostanzialmente,  nel  fatto  che,
 essendo  il  nucleo  familiare  del  Geraci, al momento degli atti in
 contestazione, composto da tre persone (per nascita di una figlia)  e
 non  piu'  da due, egli non aveva piu' i requisiti previsti dall'art.
 11  della  legge   regionale   n.   12/84   per   poter   beneficiare
 dell'assegnazione  di  un alloggio per la categoria "giovani coppie",
 in quanto detta norma avrebbe  previsto  l'assegnazione  di  alloggio
 E.R.P. ad un nucleo formato da un massimo di due persone.
   Questo  Tribunale,  con ordinanza n. 2/1994, depositata il 1 luglio
 1994, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
  11, primo comma, della legge regionale Emilia Romagna 14 marzo 1984,
 n. 12, come sostituito dall'art. 10 della legge 2 dicembre  1988,  n.
 50,  in  riferimento  agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, in
 quanto,  ad  avviso  di  questo  tribunale,  la  detta  norma   (come
 specificato  nell'ordinanza  n.  2/1994,  cui si fa espresso rinvio),
 includendo nel novero delle famiglie di nuova formazione, alle  quali
 e'  consentita  la  possibilita'  di beneficiare di alloggio popolare
 tramite inserzione nella  graduatoria  speciale,  solo  quelle  senza
 figli,  e non anche quelle con figli a pari anzianita' di formazione,
 finisce col  costituire  un  impedimento  alla  formazione  di  nuove
 famiglie,  penalizzando  irragionevolmente  la  maternita', ponendosi
 altresi' in contrasto con il fondamentale diritto di  ogni  cittadino
 di  costituire  una  famiglia, e con il principio di uguaglianza, non
 potendo la presenza di un figlio essere considerata elemento idoneo a
 giustificare una diversita'  di  trattamento  nell'ambito  di  nuclei
 familiari di recente formazione.
   Con   ordinanza   n.   506   dell'11/14   dicembre  1995  la  Corte
 costituzionale ha rilevato che la norma censurata e' stata sostituita
 dall'art.  10 della legge regionale 16 marzo 1995, n.  13,  ai  sensi
 del quale gli alloggi di superficie minima di cui possono beneficiare
 gli  appartenenti  ai  corpi  sociali,  fra  cui  le  giovani coppie,
 inseriti nella graduatoria  speciale,  saranno  assegnati  secondo  i
 criteri  di  ripartizione  definiti  dal comune stesso e, quindi, non
 piu' solo ai nuclei familiari di una  o  due  persone  come  previsto
 dalla previgente disposizione.
   In  relazione alle menzionate modifiche legislative ha poi disposto
 la restituzione degli atti al giudice a quo, cui spetta  di  valutare
 se  alla  luce  dello  jus  superveniens  la  questione sollevata sia
 tuttora rilevante.
   Cio' premesso osserva questo tribunale quanto segue.
   I provvedimenti impugnati,  oggetto  del  presente  giudizio,  sono
 stati  adottati  nel vigore della ricordata legge regionale n. 12 del
 1984 come modificata dalla legge regionale n. 50/1988, in  ordine  al
 cui  art.  11,  primo  comma,  e'  stata  sollevata  la  questione di
 legittimita' costituzionale di cui trattasi.
   La legittimita' dei provvedimenti medesimi deve  essere,  pertanto,
 valutata alla stregua di tale normativa, in ragione del principio del
 tempus regit actum e della irrilevanza delle disposizioni intervenute
 dopo   l'emanazione dell'atto amministrativo, ove queste disposizioni
 non abbiano efficacia retroattiva  e  non  disciplinino  comunque  le
 situazioni pregresse.
   Ebbene,  ad  avviso del Collegio la nuova legge regionale n. 13 del
 1995, pur innovando, con l'art. 10,  sulla disciplina posta dall'art.
 11, primo comma, della legge regionale n.  12/1984,  come  sostituito
 dall'art.   10   della   legge   regionale   n.  50/1988,  denunciato
 d'incostituzionalita', opera soltanto ex nunc e non  appare  pertanto
 idonea  ad  incidere sulla situazione normativa alla luce della quale
 questo tribunale deve valutare i provvedimenti impugnati.
   La  questione  di  lettimita'  costituzionale  sollevata   con   la
 ordinanza  n.  2/1994  e'  pertanto  tuttora  rilevante  ai  fini del
 decidere.
   Confermatane poi la non manifesta infondatezza, per le ragioni gia'
 esposte nell'ordinanza ora  richiamata,  il  Collegio  deve  pertanto
 disporre   nuovamente   la   rimessione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11, primo comma, della legge
 regionale Emilia Romagna  14  marzo  1984,  n.  12,  come  modificato
 dall'art.    10  della  legge   regionale 2 dicembre 1988, n. 50, per
 contrasto con gli articoli 2, 3, 29  e  31  della  Costituzione,  nei
 sensi di cui in
  motivazione;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale;
   Sospende il giudizio in corso.
   Ordina, altresi', che, a cura della suddetta segreteria la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al  presidente  della
 Giunta  regionale dell'Emilia Romagna, e comunicata al presidente del
 Consiglio regionale della medesima regione.
   Cosi' deciso in Bologna nella camera  di  consiglio  del  26  marzo
 1996.
                        Il presidente:  Laurita
                                      Il consigliere relatore: Lundini
 97C0100