N. 48 SENTENZA 28 gennaio - 6 febbraio 1991

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro- Provincia autonoma di Bolzano- Assunzioni dirette- Lavoratori
 non residenti- Sanzione amministrativa per i datori dilavoro che
 assumono in violazione della precedenza per i residenti- Privilegio
 previsto solo per gli iscritti nelle liste di collocamento e non per
 le aziende con non piu' di tre dipendenti - Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge provincia di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, art. 9, quarto
 comma).
 
 (Statuto Trentino-Alto Adige, art. 10; Cost., artt. 2, 3, primo
 comma, 4 e 41).
(GU n.7 del 13-2-1991 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.
 Ugo   SPAGNOLI,   prof.   Francesco  Paolo  CASAVOLA,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9, quarto
 comma, ultima parte, della legge della Provincia Autonoma di  Bolzano
 7  dicembre  1983, n. 49 (Disciplina del controllo sul collocamento),
 in relazione all'art. 11, terzo comma, prima parte, n. 6, della legge
 29  aprile  1949,  n.  264 (Provvedimenti in materia di avviamento al
 lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),
 e  all'art.  10,  primo  comma,  del  d.P.R.  31  agosto 1972, n. 670
 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  6  aprile  1990  dal  Pretore  di  Bolzano nel
 procedimento civile vertente tra Ditta Giomar e l'Ufficio Provinciale
 del Lavoro e della Massima Occupazione di Bolzano, iscritta al n. 533
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
     Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  dicembre  1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
     Uditi  gli  avv.ti  Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia
 Autonoma di Bolzano;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La S.a.s. di Scalcon Giorgio ha proposto dinanzi al Pretore
 di Venezia opposizione all'ingiunzione  con  la  quale  il  Direttore
 dell'Ufficio  Provinciale  del  Lavoro e della Massima Occupazione di
 Bolzano le aveva intimato il pagamento della somma di lire 500.000  a
 titolo  di sanzione amministrativa, per avere effettuato l'assunzione
 diretta di un lavoratore  residente  nella  provincia  di  Trento  in
 violazione  dell'art.  9,  quarto  comma,  della legge provinciale di
 Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, che prevede anche per  le  assunzioni
 dirette, a favore dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano,
 il diritto di precedenza di  cui  all'art.  10,  terzo  comma,  dello
 Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.
     Il giudice adito, in accoglimento della richiesta dell'opponente,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale di detta  norma
 in  riferimento  agli  artt. 2, 3, 4 e 41 della Costituzione, nonche'
 all'art. 10, primo comma, dello Statuto approvato con d.P.R.  n.  670
 del 1972.
    Ha  premesso  che  e' tuttora vigente l'art. 11 della legge n. 264
 del 1949, che consente  alle  aziende  con  meno  di  tre  dipendenti
 l'assunzione diretta di lavoratori e che il diritto di precedenza dei
 cittadini residenti nella provincia di Bolzano sussiste anche per  le
 assunzioni  dirette, secondo la disposizione denunciata, interpretata
 letteralmente. Ha,  quindi,  rilevato  che  la  potesta'  legislativa
 provinciale, siccome di natura integrativa della legislazione statale
 (art.  10,  primo  comma,  dello  Statuto),   deve   esercitarsi   in
 conformita' del disposto delle leggi statali, improntato al principio
 della  piena  liberta'  di  scelta  del   lavoratore   da   assumersi
 direttamente.  Ed  ha  osservato,  quindi,  che  la  norma censurata,
 limitando tale scelta ai soli residenti nella provincia  di  Bolzano,
 violerebbe:
        a) l'art. 10, primo comma, dello Statuto, che pone limiti alla
 potesta' legislativa provinciale, tanto piu' che il terzo comma dello
 stesso  articolo  regola  il  collocamento  in  senso  stretto, cioe'
 l'avviamento al lavoro con richiesta scritta, numerica o  nominativa,
 del datore di lavoro, e non anche l'assunzione diretta;
        b)  l'art. 3, primo comma, della Costituzione per l'arbitraria
 discriminazione che si verificherebbe,  in  ragione  del  solo  fatto
 anagrafico, tra lavoratori residenti nella provincia e lavoratori non
 residenti, nonche' tra imprenditori in ragione della sola circostanza
 materiale  dello  svolgimento  dell'attivita'  nell'una  o nell'altra
 localita';
        c)   l'art.   41,  primo  comma,  della  Costituzione  per  la
 compressione che si verifica della facolta' del datore di  lavoro  di
 scegliere  liberamente i propri dipendenti specie quando la struttura
 organizzativa di cui e' titolare sia di quella modestia che la  legge
 statale considera inidonea alla limitazione;
        d)   gli   artt.  2  e  4  della  Costituzione  in  quanto  il
 disconoscimento del fondamentale diritto alla libera scelta del posto
 di  lavoro  equivale  a  lesione  ingiustificata della personalita' e
 dignita' sociale del lavoratore e dello stesso diritto al lavoro.
     3.  -  L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, e' stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
     3.1  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e' costituita la
 Provincia di Bolzano concludendo per l'infondatezza della  questione.
     All'uopo  ha osservato che la potesta' legislativa provinciale ex
 art. 10  dello  Statuto,  sebbene  "integrativa",  non  e'  una  mera
 potesta'  regolamentare,  come  pretende  il giudice a quo, ma assume
 portata complementare rispetto alla legislazione statale, ben potendo
 ad  essa  innovare  al  fine  di  adattarla alle particolari esigenze
 locali e che non ha  alcun  fondamento  la  pretesa  di  limitare  il
 diritto  di  precedenza  sancito  dall'art.  10,  terzo  comma, dello
 Statuto  speciale  ai  soli  casi  di  collocamento  per  il  tramite
 dell'ufficio,  trattandosi  di  disposizione  inserita  nello  stesso
 articolo  che  attribuisce   potesta'   normativa   in   materia   di
 collocamento e non essendo a questa estraneo, come riconosce anche il
 giudice a quo, il caso dell'assunzione "diretta": la norma  censurata
 altro  non e' se non integrazione della disciplina statale, disposta,
 in attuazione di specifica  previsione  statutaria,  a  tutela  delle
 minoranze locali.
     Ha  rilevato,  inoltre,  che  non  si possono invocare i principi
 costituzionali di eguaglianza e di liberta' di  iniziativa  economica
 per delegittimare disposizioni improntate ai suddetti fini di tutela,
 imposti non solo da norme dello  Statuto  speciale,  ma  anche  dalla
 stessa  Costituzione  e  che  e' insussistente la presunta violazione
 degli artt. 2 e 4 della Costituzione perche'  proprio  la  disciplina
 pubblicistica  del  lavoro  e  segnatamente  quella  del collocamento
 dimostrano che non esiste nel nostro ordinamento un'assoluta liberta'
 di scelta, da parte del lavoratore, del proprio datore di lavoro.
    Nell'imminenza  dell'udienza la Provincia di Bolzano ha depositato
 memoria con la quale,  insistendo  nelle  conclusioni  formulate,  ha
 sottolineato  che  nella  materia del collocamento rientrano anche le
 assunzioni dirette,  come  del  resto  riconosce  lo  stesso  giudice
 remittente,  onde  non si comprende come ad esse non possa estendersi
 anche il diritto di precedenza. Ha aggiunto,  poi,  che  la  potesta'
 legislativa  riconosciutale,  siccome  integrativa,  puo' essere pure
 esercitata  con  contenuti  innovativi  rispetto  alla   legislazione
 statale (sentenza Corte cost. n. 227 del 1990).
                         Considerato in diritto
    1.  - La Corte e' chiamata a verificare se l'art. 9, quarto comma,
 della legge provinciale di Bolzano 7 dicembre 1983, n. 49, prevedendo
 una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di assunzione diretta
 di lavoratori di cui agli artt. 11 e 19 delle legge 29  aprile  1949,
 n.  264,  in  violazione del diritto di precedenza previsto dall'art.
 10, terzo comma, del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670,  violi  gli
 articoli:
       1)  10,  primo  comma,  dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972, in
 quanto  il  carattere  integrativo  ivi  attribuito   alla   potesta'
 legislativa  provinciale,  rispetto  a  quella  statale in materia di
 collocamento, non consentirebbe di disciplinare localmente i casi  di
 assunzioni  dirette  limitando  il  potere  del  datore  di lavoro di
 scegliere i propri dipendenti;
      2)  3  della  Costituzione,  in  quanto  si  determinerebbe  una
 arbitraria discriminazione fra i lavoratori e fra i datori di  lavoro
 in  base,  rispettivamente,  al  fatto della residenza e del luogo di
 svolgimento dell'attivita';
       3)     41     della    Costituzione,    perche'    risulterebbe
 ingiustificatamente limitata la liberta' di iniziativa economica;
       4) 2 e 4 della Costituzione, in quanto la limitazione, in danno
 dei lavoratori, della liberta' di  scegliere  il  proprio  datore  di
 lavoro, comprometterebbe la personalita' e dignita' sociale dei primi
 e lederebbe lo stesso diritto al lavoro.
     2. - La questione e' fondata.
     L'art.  9,  quarto  comma,  della  legge provinciale di Bolzano 7
 dicembre 1983, n. 49, dispone che hanno precedenza nel collocamento e
 nell'avviamento  al  lavoro i lavoratori residenti nella provincia di
 Bolzano e prevede una sanzione amministrativa a carico di coloro  che
 assumono   lavoratori   non  residenti  quando  vi  siano  lavoratori
 residenti di pari qualifica e specializzazione,  anche  nei  casi  di
 assunzione  diretta  di  lavoratori  di  cui agli artt. 11 e 19 della
 legge 29 aprile 1949, n. 264.
     2.1  -  La citata disposizione della legge provinciale risulta in
 netto contrasto con il terzo comma dell'art. 10 dello  Statuto  della
 Regione  Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1970, n.
 670, applicabile anche alla provincia di Bolzano.
     Invero,  il diritto di precedenza e' previsto specificamente solo
 per i lavoratori che siano iscritti nelle  liste  di  collocamento  e
 siano  oggetto  di  una  richiesta  del  datore di lavoro, numerica o
 nominativa,  a  seconda  delle  varie  norme  che   disciplinano   il
 collocamento  dei  lavoratori  ed  il  loro avviamento al lavoro. Non
 riguarda affatto l'assunzione diretta di cui beneficiano i datori  di
 lavoro titolari di aziende con non piu' di tre dipendenti, secondo il
 disposto dell'art. 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n.  464,  la
 quale  contiene  i provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e
 di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
     In  caso  di  assunzione  diretta  il  datore di lavoro deve solo
 comunicare i nominativi degli  assunti  all'Ufficio  di  collocamento
 della zona, secondo quanto e' previsto dall'ultimo comma dello stesso
 art. 11 citato.
     2.2  -  Per  i lavoratori assunti direttamente non vi e', quindi,
 l'intervento  dell'Ufficio  di  collocamento.  La  norma  statutaria,
 interpretata  nei  suddetti  termini  anche  dal  giudice remittente,
 importa anzitutto la insussistenza del diritto di preferenza a favore
 dei residenti nella provincia nel caso di assunzione diretta.
     Il  contrasto  della  disposizione della legge regionale in esame
 con la norma statutaria importa  la  violazione  dell'art.  10  dello
 Statuto.  Ne va, quindi, dichiarata la illegittimita' costituzionale.
     La violazione degli altri precetti costituzionali (artt. 3, primo
 comma, 41, 2 e 4) si deve ritenere assorbita.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  quarto
 comma, della legge provinciale di Bolzano  7  dicembre  1983,  n.  49
 (Disciplina  del  controllo  sul  collocamento),  nella  parte in cui
 prevede la sanzione  amministrativa  anche  nei  casi  di  assunzione
 diretta dei lavoratori di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1949,
 n. 264, in violazione del diritto di  precedenza  previsto  dall'art.
 10,  terzo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
 testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C0145