DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2002, n. 158 

Regolamento    per   l'organizzazione   degli   uffici   di   diretta
collaborazione  dei Vice Ministri del Ministero dell'economia e delle
finanze.
(GU n.176 del 29-7-2002)
 
 Vigente al: 13-8-2002  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare, l'articolo 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000,
n. 451;
  Visto  l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 107;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
121;
  Visto  l'articolo  10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo 12 del decreto-legge 12
giugno  2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dettare  disposizioni  in  materia di
organizzazione  delle  segreterie  particolari  dei Sottosegretari di
Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
  Sentite,  in  data  28  febbraio  2002, le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative  ai sensi dell'articolo 19 della citata
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Ritenuto  di  non aderire alla osservazione formulata dal Consiglio
di  Stato  in  ordine  alla  soppressione  nel preambolo del presente
regolamento del riferimento normativo al decreto del Presidente della
Repubblica  6  aprile  2001,  n. 121, per le ragioni espresse dalla I
Commissione  -  Affari  costituzionali - della Camera dei deputati, e
riportate nelle premesse del parere reso in data 30 maggio 2002;
  Ritenuto,  altresi', di non accedere ai suggerimenti della predetta
Commissione parlamentare e del Consiglio di Stato, relativamente alla
opportunita'  di  sostituire  la denominazione "capo dell'ufficio del
Vice  Ministro"  con  quella  di  "capo  della  segreteria  del  Vice
Ministro",   modificando   di  conseguenza  il  relativo  trattamento
economico,  in  quanto  le  predette espressioni si riferiscono a due
diverse articolazioni organizzative;
  Ritenuta,  peraltro,  la necessita' che, per chiarire tale aspetto,
le  disposizioni  concernenti  l'Ufficio  del  Vice  Ministro debbano
essere inserite in un articolo a se' stante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 settembre 2000, n. 451, dopo la lettera d) e' inserita
la seguente: "d-bis Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali
sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;".
  2.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 2000, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis
le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;";
    b)  al  comma 4, dopo le parole: "Le Segreterie" sono inserite le
seguenti:  "dei  Vice Ministri e" e dopo la parola: "rispettivi" sono
inserite le seguenti: "Vice Ministri e";
    c)  al  comma  5,  le parole: "il Sottosegretario si avvale" sono
sostituite dalle seguenti: "il Vice Ministro ed il Sottosegretario si
avvalgono".
  3.  All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  settembre  2000,  n.  451, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  alla  lettera  b), dopo le parole: "per il responsabile della
Segreteria  tecnica"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  per  il Capo
dell'Ufficio del Vice Ministro";
    b)   alla   lettera  c),  dopo  le  parole:  "per  il  segretario
particolare  del  Ministro,"  sono  inserite  le seguenti: "per i due
esperti di cui all'articolo 9-bis), comma 2,".
  4.  Nella  rubrica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  22  settembre  2000, n. 451, dopo la parola: "Segreterie"
sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e".
  5. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 2000, n. 451, e' inserito il seguente:
  "Articolo  9-bis  (Ufficio  del vice Ministro). - 1. In aggiunta al
contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice
Ministro  e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita'
di  personale.  Tale  ulteriore  contingente  si intende compreso nel
contingente  complessivo  di centoventi unita' di cui all'articolo 5,
comma 1.
  2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui
al  comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo
dell'Ufficio,  che coordina l'attivita' del personale di supporto, un
portavoce  e  due  soggetti  particolarmente  esperti  nelle  materie
oggetto della delega.".
  6.  All'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre  2000,  n.  451,  dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
  "3-bis.  Al  fine  di assicurare l'effettivo rispetto del principio
dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal
comma  1 dell'articolo 7 e' compensato considerando indisponibile, ai
fini  del  conferimento  da parte della amministrazione, un numero di
incarichi  di  funzione  dirigenziale,  anche  di  livello  generale,
equivalente sul piano finanziario.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 luglio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2002
  Ufficio di controllo dei Ministeri economico-finanziari, registro
n. 5 Economia e finanze, foglio n. 342
                                NOTE
                                  Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.