Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 41. Disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi.(GU n.5 del 10-2-2007)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 68 del 29 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 (disciplina per le nomine di competenza della Regione per il conferimento di incarichi). 1. L'Art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41, e' cosi' sostituito: «Art. 3. - 1. Ad esclusione di quelle di competenza del Presidente della giunta regionale, le nomine di competenza della giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono effettuate su designazione dei capigruppo. In assenza della designazione la nomina e' nulla. 2. Il Consiglio regionale, a mezzo della commissione di vigilanza, effettua la vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dei rispettivi organi, dei criteri di cui all'Art. 1 della presente legge; a tal fine puo' chiedere ulteriori informazioni sulle nomine e designazioni e sui criteri di scelta fra i candidati». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 15 novembre 2006 DEL TURCO