N. 208 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso
 immotivato del p.m. - Riduzione automatica di pena - Censura di norma
 non direttamente applicabile nel giudizio  a quo Autonomia della
 disciplina transitoria in materia rispetto a quella codicistica (cfr.
 sentenza n. 66/1990; ordinanze nn. 173 e 174 del 1990) - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P. 1988, art. 438).
 
 (Cost., artt. 24, 102 e 111).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art.438 del codice
 di procedura penale del 1988, promosso con  ordinanza  emessa  il  28
 novembre  1989  dal  Tribunale  di  Crotone nel procedimento penale a
 carico di Segreto Pasquale, iscritta al n.698 del registro  ordinanze
 1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n.2,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Crotone,  con  ordinanza  del 28
 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 102 e  111
 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  438 del
 codice di procedura penale del 1988, la' dove "consente al P.M.,  che
 e'  parte  del  processo,  di  esprimere  dissenso  immotivato  sulla
 richiesta dell'imputato di essere giudicato con giudizio abbreviato e
 di  godere,  quindi,  di  una  riduzione  automatica  di  pena, senza
 parimenti  consentire  al  Giudice  di  valutare  la  fondatezza  del
 dissenso";
    Considerato  che  l'ordinanza e' stata emessa prima del compimento
 delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado relativo
 ad  un  procedimento gia' in corso alla data di entrata in vigore del
 nuovo codice di procedura penale;
      che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la
 possibilita' di far luogo  a  giudizio  abbreviato  e'  appositamente
 disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  del  1988
 (testo  approvato  con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e
 che, quindi,  la  norma  denunciata  non  potrebbe  ricevere  diretta
 applicazione  nel  giudizio  a quo, data l'autonomia della disciplina
 transitoria in materia rispetto  alla  disciplina  codicistica  (cfr.
 sentenza n.66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e 174 del 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                            PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 438  del  codice  di  procedura
 penale  del  1988, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111
 della Costituzione, dal Tribunale di Crotone  con  ordinanza  del  28
 novembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                    Il Presidente e redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0459