N. 194 SENTENZA 5 - 14 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in via principale - Legge
  finanziaria 2006 - Ricorsi regionali - Prospettazioni di pluralita'
  di  questioni - Trattazione separata della questione concernente il
  comma 322 dell'art. 1 - Riserva di decisione sulle restanti.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
  - Versamento alle Regioni delle somme ad esse spettanti a titolo di
  compartecipazione   all'IVA   -  Corresponsione  secondo  un  piano
  graduale  definito  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
  finanze, da adottare previo parere della Conferenza Stato-Regioni -
  Ricorso della Regione Piemonte - Lamentata violazione del principio
  di  imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione -
  Omessa    motivazione    in   ordine   al   parametro   evocato   -
  Inammissibilita' della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 322.
- Costituzione art. 97.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
  - Versamento alle Regioni delle somme ad esse spettanti a titolo di
  compartecipazione   all'IVA   -  Corresponsione  secondo  un  piano
  graduale  definito  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
  finanze, da adottare previo parere della Conferenza Stato-Regioni -
  Ricorsi  delle  Regioni  Toscana,  Piemonte,  Campania  e Liguria -
  Lamentata  violazione  dell'autonomia  finanziaria  regionale e del
  principio  di  leale  collaborazione  - Esclusione - Non fondatezza
  delle questioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 322.
- Costituzione art. 119.
(GU n.24 del 20-6-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 322,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006), promossi con ricorsi delle regioni Toscana, Piemonte, Campania
e  Liguria, notificati il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati
in  cancelleria  il  28 febbraio  e  il  3 marzo 2006, ed iscritti ai
nn. 28, 35, 36 e 38 del registro ricorsi 2006;
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17 aprile  2007  il  giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  gli  avvocati  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione Toscana,
Emiliano  Amato  per  la  Regione  Piemonte,  Vincenzo Cocozza per la
Regione  Campania,  Giandomenico  Falcon  per  la  Regione  Liguria e
l'avvocato  dello  Stato  Antonio  Tallarida  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito   nuovamente   nell'udienza  pubblica  del  5  giugno 2007,
rifissata  in  ragione  della intervenuta modifica della composizione
del collegio, il giudice relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  nuovamente  nell'udienza  pubblica  del  5 giugno 2007 gli
avvocati  Fabio  Lorenzoni per la Regione Toscana, Emiliano Amato per
la  Regione  Piemonte,  Giandomenico  Falcon  e  Andrea  Manzi per la
Regione  Liguria  e  l'avvocato  dello Stato Antonio Tallarida per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con quattro distinti ricorsi, le Regioni Toscana, Piemonte,
Campania   e   Liguria  hanno  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale  di  varie  disposizioni della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e, tra di esse, del
comma 322 dell'art. 1.
    Ad  avviso  delle  ricorrenti, la norma censurata, disponendo che
«le  risorse  finanziarie  dovute alle regioni a statuto ordinario in
applicazione  delle  disposizioni  recate  dai  commi 319  e 320 sono
corrisposte  secondo  un  piano  graduale  definito  con  decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare,  sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006»,
violerebbe anzitutto l'art. 119 della Costituzione. Infatti, le somme
in questione - che sono quelle che lo Stato deve erogare alle regioni
a  titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto per il
periodo  dal  2002  al  2005, in applicazione del decreto legislativo
18 febbraio  2000,  n. 56  (Disposizioni  in  materia  di federalismo
fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133)
-  avrebbero  dovuto  gia'  essere  state  corrisposte  e pertanto la
gradualita'  nella  loro  erogazione  contemplata  dalla disposizione
censurata penalizzerebbe eccessivamente l'autonomia finanziaria delle
regioni.
    Secondo   la   Regione   Liguria   il   vizio  di  illegittimita'
costituzionale  sarebbe aggravato dal fatto che la norma rimetterebbe
la  corresponsione  di  quelle  somme  alla  mera  disponibilita' del
Ministero dell'economica e delle finanze.
    Le  Regioni  Piemonte,  Campania  e  Liguria  aggiungono  che  la
disposizione   impugnata  si  porrebbe  in  contrasto  anche  con  il
principio  della leale collaborazione, l'osservanza del quale avrebbe
richiesto  che  l'emanazione  del decreto ministeriale previsto dalla
norma  impugnata  fosse  preceduta  dall'intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni,  piuttosto  che  dal  semplice parere espresso da tale
Conferenza.
    Infine,   la   sola   Regione  Piemonte  deduce  l'illegittimita'
dell'art. 1,  comma 322,  della  legge  n. 266  del  2005,  anche per
violazione  dei  principi  di  imparzialita'  e  buon andamento della
pubblica amministrazione.
    2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in
tutti i giudizi per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato e, con
riferimento  alla  questione  relativa  all'art. 1,  comma 322, della
legge n. 266 del 2005, ha chiesto che essa sia dichiarata infondata.
    In   particolare,   la   difesa  erariale  deduce  che  la  Corte
costituzionale,  con  la  sentenza  n. 4  del  2004,  ha  negato  che
l'autonomia  di spesa riconosciuta alle regioni implichi l'esclusione
di  ogni  ingerenza statuale anche sotto forma di procedure e criteri
di  controllo  della  spesa  e,  con  la  sentenza n. 36 del 2004, ha
affermato  la  sussistenza  del  potere  del  legislatore  statale di
imporre  agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario
connesse  ad obiettivi nazionali, vincoli alle politiche di bilancio,
anche  se  questi si traducono in limitazioni indirette all'autonomia
di  spesa  degli  stessi  enti.  Se  dunque  sono  legittimi  vincoli
quantitativi  di  spesa,  ad  avviso del Presidente del Consiglio dei
ministri  a  maggior  ragione  non  potrebbe  negarsi  al legislatore
statale  il  potere di frazionare l'erogazione della spesa nel tempo,
soprattutto  in  vista  di  un contesto di emergenza economica il cui
superamento e' necessario per il rispetto dei vincoli comunitari.
    3.  -  In prossimita' dell'udienza pubblica le Regioni Campania e
Liguria hanno depositato memorie.
    La  Regione  Liguria  -  dopo  aver  dato  atto  dell'intervenuta
emanazione,  in  applicazione  della norma impugnata, del decreto del
Ministro    dell'economia    e    delle   finanze   9 novembre   2006
(Individuazione  delle  somme  da  erogare  in favore delle regioni a
statuto   ordinario,  per  gli  anni 2002,  2003  e  2004,  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma 322,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 -
legge  finanziaria  2006)  - sostiene che il processo attuativo della
norma  impugnata non e' ancora concluso, perche', una volta raggiunta
l'intesa  sul  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  dovra' essere
emanato un ulteriore decreto ministeriale in relazione all'anno 2005.
Pertanto  la  Regione manifesta il proprio persistente interesse alla
declaratoria  di  illegittimita' incostituzionale della norma, quanto
meno  nella  parte  in cui essa prevede il semplice parere (piuttosto
che l'intesa) della Conferenza Stato-Regioni.
    Anche  la  Regione Campania, nella propria memoria, insiste nella
richiesta   di   dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1,  comma 322,  della  legge  n. 266 del 2005, perche' tale
norma  affiderebbe illegittimamente ad una fonte di rango subordinato
alla  legge  ed  ai  regolamenti  governativi l'adozione del piano di
gradualita'  nell'erogazione  delle  somme  spettanti  alle  regioni.
L'illegittimita'  della  disposizione sarebbe aggravata dalla mancata
previsione  di una forma forte di collaborazione istituzionale, quale
quella dell'intesa.
    4.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri ha, a sua volta,
depositato memorie illustrative.
    In  quelle  relative ai ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e
Liguria,  l'Avvocatura  generale  afferma  che  la norma censurata si
colloca   all'esito  di  un  lungo  percorso  di  trattative  per  la
ripartizione del fondo perequativo nazionale disciplinato dall'art. 7
del d.lgs. n. 56 del 2000, vicenda caratterizzata da dissensi interni
alle   regioni   che   avevano   reso   necessaria   la   sospensione
dell'applicazione  del  meccanismo  previsto  da quella disposizione.
Detti   dissensi   sono  stati  superati  solamente  con  un  accordo
sottoscritto  dai  Presidenti  delle regioni il 31 luglio 2005, i cui
contenuti  sono  stati recepiti nei commi 319 e 320 dell'art. 1 della
legge  n. 266 del 2005. Il successivo comma 322, pertanto, prevedendo
semplicemente  le  modalita' di erogazione delle somme da attribuire,
sarebbe  costituzionalmente  legittimo, considerato anche il notevole
ammontare  di quelle somme e la necessita' per lo Stato di rispettare
i vincoli di finanza pubblica imposti a livello comunitario.
    In  altre  memorie, depositate nei giudizi promossi dalle Regioni
Toscana  e  Campania, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce
che,  poiche'  in  attuazione  della  norma  impugnata  e' gia' stato
emanato  il  menzionato  d.m.  9 novembre  2006 (preceduto dal parere
favorevole della Conferenza Stato-Regioni), la materia del contendere
«parrebbe cessata».

                       Considerato in diritto

    1.  -  Le  Regioni  Toscana,  Piemonte,  Campania e Liguria hanno
proposto  questione  di  legittimita'  costituzionale,  tra  l'altro,
dell'art. 1,   comma 322,   della   legge  23 dicembre  2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2006), a norma del quale «le risorse
finanziarie  dovute  alle regioni a statuto ordinario in applicazione
delle  disposizioni  recate  dai  commi 319  e  320  sono corrisposte
secondo   un   piano  graduale  definito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006».
    2.  -  Le  ricorrenti  sostengono  che  la disposizione impugnata
violerebbe:  l'art. 119  della  Costituzione,  perche' la gradualita'
nell'erogazione    delle    risorse    in    oggetto   penalizzerebbe
eccessivamente  l'autonomia  finanziaria  delle regioni, posto che le
somme  in  questione avrebbero dovuto gia' essere state erogate dallo
Stato   (tutte   le   ricorrenti)   e,   inoltre,   rimetterebbe   la
corresponsione  di  quelle  stesse somme alla mera disponibilita' del
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  (Regione  Liguria);  il
principio   della   leale   collaborazione,   che  nella  fattispecie
imporrebbe  la  necessita'  dell'intesa  da  raggiungere  in  sede di
Conferenza   Stato-Regioni   in   ordine   al   piano   di   graduale
corresponsione  delle  risorse,  essendo  insufficiente  il  semplice
parere  (Regioni  Piemonte, Campania e Liguria); l'art. 97 Cost., per
contrasto  con  i  principi  di  imparzialita' e buon andamento della
pubblica amministrazione (Regione Piemonte).
    3.   -   I   quattro   ricorsi,   limitatamente  all'impugnazione
dell'art. 1,  comma 322,  della  legge  n. 266  del  2005,  risultano
connessi  per  oggetto  e  possono pertanto essere riuniti per essere
decisi con un'unica pronuncia.
    4.   -   Innanzitutto,  va  dichiarata  l'inammissibilita'  della
questione   sollevata   dalla   Regione   Piemonte   con  riferimento
all'art. 97  Cost.,  perche'  la ricorrente si e' limitata ad evocare
tale parametro costituzionale, senza svolgere alcuna argomentazione a
sostegno della censura.
    5.  -  Le  questioni  sollevate in riferimento all'art. 119 della
Costituzione  ed  al  principio  della  leale collaborazione non sono
fondate.
    5.1.   -   Il   decreto   legislativo   18 febbraio  2000,  n. 56
(Disposizioni   in   materia   di   federalismo   fiscale,   a  norma
dell'articolo 10   della  legge  13 maggio  1999,  n. 133),  ha,  tra
l'altro,  istituito  la  compartecipazione  delle  regioni  a statuto
ordinario  all'imposta  sul valore aggiunto (IVA), prevedendo anche i
criteri  ed  i  meccanismi  di  suddivisione tra quelle regioni della
quota del gettito dell'imposta ad esse destinata. Tuttavia, a partire
dall'anno 2002,  il  meccanismo contemplato dal d.lgs. n. 56 del 2000
non ha avuto attuazione e, con l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre
2004,  n. 314  (Proroga  di  termini), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1  della  legge  1 marzo 2005, n. 26, esso e' stato sospeso
fino al 30 settembre 2005, data entro la quale la norma prevedeva che
il  Governo  avrebbe  dovuto  approvare,  previa  intesa  in  sede di
Conferenza  Stato-Regioni,  le  proposte  normative  per  adeguare il
d.lgs.  n. 56  del  2000  ai  principi  contenuti  nel Titolo V della
Costituzione. Sino alla stessa data il Ministro dell'economia e delle
finanze era autorizzato a concedere anticipazioni alle regioni.
    La  legge  n. 266 del 2005, dopo aver dettato alcune disposizioni
in  tema  di determinazione della compartecipazione regionale all'IVA
(commi  319  e 320 dell'art. 1), con la norma impugnata disciplina il
versamento   delle  somme  spettanti  alle  regioni  per  il  periodo
pregresso.
    In effetti, il riferimento alle «risorse finanziarie dovute [...]
in  applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e 320» rende
evidente  che  si  tratta  delle somme che lo Stato deve erogare alle
regioni  a  titolo  di compartecipazione all'IVA, perche' i due commi
richiamati  dalla  disposizione  impugnata  riguardano,  in generale,
proprio   i  criteri  di  quantificazione  dell'importo  spettante  a
ciascuna regione a quel titolo.
    La previsione del 31 marzo 2006 quale data entro la quale avrebbe
dovuto   essere  emanato  il  decreto  ministeriale  contemplato  dal
medesimo  comma 322  dimostra, poi, che le risorse finanziarie la cui
corresponsione  alle  regioni avrebbe dovuto essere oggetto del piano
graduale  erano  solamente  quelle  relative  al periodo precedente a
detta data, vale a dire agli anni dal 2002 al 2005.
    Il decreto ministeriale e' stato emanato in data 9 novembre 2006,
previo  parere  favorevole  della  Conferenza  Stato-Regioni,  ed  ha
fissato  le  modalita'  ed  i  tempi della corresponsione delle somme
relative  agli  anni 2002,  2003  e 2004 (al netto delle risorse gia'
trasferite),  dando  atto  nel  preambolo  che non e' stato possibile
procedere  all'erogazione  delle  somme di pertinenza dell'anno 2005,
perche' sulla loro quantificazione non e' stata raggiunta l'intesa in
sede  di Conferenza Stato-Regioni richiesta dall'art. 2, comma 4, del
d.lgs. n. 56 del 2000.
    La  disposizione  impugnata, pertanto, deve ancora essere attuata
con riferimento alla compartecipazione all'IVA per l'anno 2005 e cio'
impedisce  di  procedere  ad  una  declaratoria  di  cessazione della
materia del contendere, come prospettato, peraltro in via dubitativa,
dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle memorie depositate in
prossimita' dell'udienza di discussione.
    5.2.  -  Alla  luce  delle vicende normative appena riassunte, si
deve  escludere  che  la  norma  censurata  sia lesiva dell'autonomia
finanziaria  delle regioni prevista dall'art. 119 della Costituzione,
perche'  essa  si  limita a riconoscere allo Stato la possibilita' di
procedere  con  gradualita'  alla  corresponsione  di  somme che sono
maturate  nel  corso  di  un periodo di quattro anni. E cio' vieppiu'
perche'   si   e'   in   fase  di  riattivazione  del  sistema  della
compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, sistema sospeso fino
al  30 settembre  2005 dall'art. 4 del d. l. n. 314 del 2004 (norma a
suo  tempo non impugnata dalle regioni). Se e' vero che non si tratta
dell'intero  ammontare  delle  risorse  dovute  alle regioni per quel
periodo  (avendo  il Ministro dell'economia e delle finanze proceduto
nel frattempo ad anticipazioni), e' anche vero che, occorrendo sanare
un  periodo  cosi'  lungo,  lo  Stato  puo' prevedere una gradualita'
nell'erogazione di un importo comunque considerevole.
    5.3.  -  Neppure  e'  ravvisabile una lesione del principio della
leale collaborazione istituzionale.
    Infatti,   considerato   che  il  decreto  ministeriale  previsto
dall'art. 1,  comma 322,  della legge n. 266 del 2005 deve regolare i
tempi  di  corresponsione di somme maturate in un consistente periodo
di tempo (e dunque con indubbie ripercussioni sulle finanze statali),
la  forma  di  collaborazione  prevista  dalla  norma  (parere  della
Conferenza Stato-Regioni) appare sufficiente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunce  la decisione delle questioni di
legittimita'   costituzionale   sollevate   dalle   Regioni  Toscana,
Piemonte,  Campania  e  Liguria  nei  confronti di altre disposizioni
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006), con i ricorsi indicati in epigrafe;
    Riuniti i giudizi:
        1) dichiara   inammissibile   la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria 2006), sollevata, in
riferimento  all'art. 97  della  Costituzione, dalla Regione Piemonte
con il ricorso in epigrafe;
        2)   dichiara   non  fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 322, della legge n. 266 del 2005,
sollevate,  in  riferimento  all'art. 119  della  Costituzione  ed al
principio   della   leale   collaborazione,  dalle  Regioni  Toscana,
Piemonte, Campania e Liguria con i ricorsi in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 14 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
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