N. 683 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1999
N. 683 Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Melai Roberto e Ministero della sanita' Sanita' pubblica - Trattamenti sanitari obbligatori - Epatite conseguente a trasfusioni di sangue - Assegno una tantum per il periodo tra la manifestazione dell'evento dannoso e l'attribuzione dell'indennizzo stabilito per i danni da vaccinazioni obbligatorie o promosse dall'autorita' (queste ultime a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/1998) - Esclusione - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale. Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2; 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2. Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38.(GU n.51 del 22-12-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato fuori udienza la seguente ordinanza; Con ricorso depositato il 4 giugno 1999, il sig. Roberto Melai conveniva in giudizio il Ministero della sanita', in persona del Ministro pro-tempore, ed esponeva: 1) di essere affetto di emofilia e di essere pertanto costretto a sottoporsi periodicamente a trasfusioni di emoderivati di fattore VIII; 2) di aver contratto epatopatia irreversibile da HBV e poi da HCV, la prima delle quali diagnosticata fin dal 2 aprile 1982; 3) di avere avanzato domanda 11 novembre 1994 per ottenere l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210; 4) che la sua domanda era stata accolta, con l'attribuzione di un indennizzo annuo di L. 12.649.860 decorrente dal 1 dicembre 1994, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (VIII categoria di cui alla tabella A, allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). Fatte queste premesse, il sig. Melai chiedeva in questa sede che il Ministero convenuto fosse condannato: a) in tesi, al pagamento in suo favore dell'indenizzo pieno con decorrenza fin dal 2 aprile 1982, data del manifestarsi dell'evento dannoso; b) in subordine, al pagamento dell'indennizzo una tantum, nella misura del 30% come previsto dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238, per il periodo 2 aprile 1982-30 novembre 1994. Con riferimento sia alla domanda di tesi che a quella di ipotesi, il Melai denunciava la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato ed integrato dall'art. 1, legge 25 luglio 1997, n. 238, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione. In fatto, si rileva che i referti della struttura pubblica prodotti in giudizio dimostrano con certezza che l'insorgenza della epatopatia, ad evidente carattere cronico ed irreversibile, risale appunto al 2 aprile 1982 (v. certificazione del Centro per la diagnosi e cura dell'emofilia U.S.L. n. 10/D). A cio' si aggiunga che il curriculum sanitario del ricorrente e' stato gia' esaminato positivamente in sede di attribuzione dei benefici di cui alla citata legge n. 210/1992. Cio' posto, la pretesa del sig. Melai di ottenere l'indennizzo pieno fin dall'aprile 1982 trova ostacolo nella lettera della legge, la cui legittimita', sul punto, e' stata recentemente affermata dalla Corte costituzionale 26 febbraio 1998, n. 27, senza che in questa sede siano stati allegati nuovi argomenti. Per l'accoglimento della domanda subordinata, risulta, invece, rilevante la questione di illegittimita' che il sig. Melai ha sollevato riguardo all'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238 (quale parte integrante degli artt. 1 e 2, legge n. 210/1992 sopra citata. Quest'ultima disposizione, infatti, attribuisce l'assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento del beneficio, nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo dovuto ai sensi del primo comma, soltanto a chi abbia riportato lesioni o infermita' da vaccinazioni obbligatorie, e non anche a chi presenti danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Quest'ultima interpretazione si ricava agevolmente dal fatto che l'art. 1, comma 2, della legge n. 238/1997 opera un espresso rinvio soli soggetti contemplati nell'art. 1, comma 1, legge n. 210/1992, e non anche ai soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 1, legge n. 210/1992. In altre parole, il giudicante non condivide la tesi della giurisprudenza di merito che ha ritenuto di poter accogliere - mediante un'interpretazione estensiva - domande analoghe a quelle del Melai (v. pret. Parma 25 febbraio/18 aprile 1998, n. 52). Le considerazioni fin qui svolte appaiono sufficienti ad illustrare la rilevanza della questione. Non puo' dirsi manifestamente infondata la denunzia di illegittimita' costituzionale sollevata dal sig. Melai - con riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione - della normativa sopra citata, e in particolare dell'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui esclude i soggetti affetti da epatite post-trasfusionale dal diritto all'assegno una tantum nella misura del 30% per il periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'attribuzione dell'indennizzo. In particolare, dopo l'intervento della Corte costituzionale 26 febbraio 1998, n. 27, l'assegno una tantum di cui si discute spetta anche alle persone danneggiate da vaccinazioni non obbligatorie ma soltanto promosse dall'autorita' pubblica. Al riguardo, il sig. Melai osserva che la sua situazione era connotata da uno stato di non certo minore coartazione e necessita', in quanto il ricorso a frequenti trasfusioni era per lui l'unico rimedio esperibile per assicurarsi la sopravvivenza. D'altro canto, osserva ancora il ricorrente, con la legge n. 210/1992 "lo Stato ha preso atto (...) delle proprie gravi responsabilita' nella causazione di dette patologie" (mancanza di un Piano nazionale del sangue, l'assenza di effettivi controlli sul sangue importato, ritardo nel trattamento sugli emoderivati, etc.). In definitiva, anche volendo accedere alla nota tripartizione fissata dalla Corte costituzionale 18 aprile 1996, n. 118, (risarcimento pieno ex art. 2043 cod. civ., equo indennizzo in conseguenza di adempimento di un obbligo legale, sostegno assistenziale negli altri casi), non sembra trovare razionale giustificazione il trattamento deteriore riservato ai soggetti - come il sig. Melai - che si sono trovati nella necessita', e quindi in uno stato di reale coartazione, di ricorrere a frequenti terapie trasfusionali, in epoca peraltro in cui il servizio sanitario pubblico non aveva raggiunto adeguati standard di sicurezza. Induce ad escludere la manifesta infondatezza, tra l'altro, l'argomento per cui, da un lato, l'art. 32 della Costituzione tutela la salute nella sua dimensione individuale e non soltanto collettiva; dall'altro, che l'art. 3 della Costituzione assegna rilievo anche alle situazioni di fatto che riducono il singolo in uno stato di necessita' e di bisogno. A cio' si aggiunga che la citata Corte costituzionale n. 118/1996 non ha potuto prendere in esame, ovviamente, lo specifico aspetto sopra denunziato, scaturito sia dalla legislazione del 1997, sia dal nuovo assetto normativo derivante dalla successiva pronunzia n. 27/1998.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2, legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrato dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui esclude i soggetti che presentino danni irriversibili da epatiti post-trasfusionali dal diritto all'assegno una tantum per il periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 29 settembre 1999. Il giudice: Bronzini 99C2206