MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2004 

Revoca   del  decreto  19  giugno  2002  relativo  al  riconoscimento
dell'idoneita'  a  condurre  prove  ufficiali  di  campo con prodotti
fitosanitari.
(GU n.60 del 12-3-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  del 17 marzo 1995, n. 194, che, in
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE,  disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visti  in  particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che  modifica  gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995;
.Visto   il   decreto  interministeriale  27 novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce   i   requisiti   necessari   al  riconoscimento  ufficiale
dell'idoneita'   a   condurre   prove   di   campo  finalizzate  alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
  Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state
impartite   le   istruzioni  per  la  compilazione  delle  schede  di
rilevazione  dei  dati  tecnici aziendali previsti dal citato decreto
interministeriale;
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito    il   Comitato   consultivo   tecnicoscientifico   «prove
sperimentali  di  campo»  con  il  compito  di valutare le istanze di
riconoscimento di cui sopra;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono
state  definite  le  tariffe poste a carico degli enti richiedenti il
predetto riconoscimento ufficiale;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico  impiego,  a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  giugno 2002, n. 31496, con il
quale  la ditta «Cooperativa Terremerse S.c.r.l.», con sede legale in
Bagnacavallo   (Ravenna),   via   Ca'  del  Vento  n.  21,  e'  stata
riconosciuta  idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti
fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo n. 300/1999;
  Vista  l'istanza  presentata  in data 19 marzo 2003 con la quale la
ditta in questione ha chiesto la revoca del riconoscimento a condurre
prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo
con prodotti fitosanitari alla ditta Cooperativa Terremerse S.c.r.l.,
con  sede  legale in Bagnacavallo (Ravenna), via Ca' del Vento n. 21,
con decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 31496, e' revocato.
  2.  Il  decreto  ministeriale  19  giugno 2002, n. 31496, di cui al
comma 1 e' abrogato.
  Il  presente  decreto  sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2004.
                                         Il direttore generale: Abate