N. 448 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1999
N. 448 Ordinanza emessa il 20 marzo 1999 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Cabrini Sara e I.N.P.S. Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Indennita' giornaliera di maternita per i periodi di gravidanza e puerperio - Corresponsione alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi nn. 1047/1957 e 613/1966 - Mancata previsione della corresponsione di detta indennita' altresi' alle imprenditrici agricole a titolo principale - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della tutela della salute e della parita' di trattamento delle lavoratrici - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 31/1986 e 181/1993. (Legge 29 dicembre 1987, n. 546, artt. 1 e 3). (Cost., artt. 3, 32 e 37).(GU n.37 del 15-9-1999 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 10 febbraio 1999 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Cabrini Sara avv. Enrica Dallaturca; Contro l'I.N.P.S., avv. Oreste Manzi, osservando quanto segue; Fatto e Diritto Con ricorso del 22 luglio 1997 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, Cabrini Sara conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "voglia il sig. pretore ill.mo, contrariis reiectis; dichiarare che l'I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza Sociale, sede di Parma, e' tenuto a liquidare e corrispondere alla sig.ra Sara Cabrini la indennita' di maternita' per il periodo di legge e conseguentemente condannarlo alla corresponsione, previo occorrendo regolarizzazione della relativa contribuzione. Oltre interessi di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva". La ricorrente all'uopo premetteva testualmente che: la sig.ra Sara Cabrini e' imprenditore agricolo a titolo principale; in data 15 aprile 1996 la sig.ra Cabrini presentava all'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - sede di Parma, domanda di indennita' di maternita'; l'8 maggio 1996 l'I.N.P.S. comunicava alla sig.ra Cabrini di non poter accogliere la richiesta perche' "non rientra nelle categorie che hanno diritto in quanto e' imprenditore agricolo"; la sig. ra Cabrini proponeva ricorso avverso detto provvedimento a mezzo di Patronato INAC di Parma; il 25 gennaio 1996 la commissione speciale dell'I.N.P.S. comunicava alla sig.ra Cabrini di respingere il ricorso; il provvedimento dell'I.N.P.S. e' illegittimo. L'art. 1 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, che istituisce la indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome, prevede che "dal 1 gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, una indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge". Cio' significa che per tutte le lavoratrici autonome dei settori e categorie elencati e' prevista la possibilita' di usufruire della indennita' di maternita'. Nella categoria delle lavoratrici autonome rientra anche quella della cosiddetta I.A.T.P. - imprenditore agricolo a titolo principale - ovvero, secondo l'art. 12, legge 9 maggio 1975, n. 153,, colui che "dedichi alla attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalla attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria posizione fiscale". Che detta categoria rientri nella tutela dell'art. 1, legge n. 546/1987 non e' dato soltanto dal fatto che l'imprenditore agricolo a titolo principale e' comunque sempre un lavoratore autonomo del settore della agricoltura che ricava il proprio reddito principalmente dalla detta attivita', bensi' sostanzialmente dalla circostanza che l'art. 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, ha disposto che "a decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153". Con detta norma la categoria dello "I.A.T.P." rientra pertanto di diritto nella piu' ampia categoria e tutela dei lavoratori del settore dell'agricoltura, assumendone diritti e doveri. Non si vede perche' pertanto la lavoratrice I.A.T.P. parficata alle lavoratrici CD-CM con la predetta legge non debba usufruire anche della indennita' di maternita'. Che se il chiaro disposto della norma dovesse essere interpretato nel senso che per le imprenditrici agricole non e' prevista detta tutela, la stessa sarebbe viziata di illegittimita' costituzionale, per violazione del disposto degli articoli 3, 32, 37 e 38 Cost., non garantendo mezzi adeguati alle loro esigenze, ne' tutela della salute e della lavoratrice madre, e creando comunque disparita' di trattamento con altre lavoratrici, autonome e subordinate. Dopo la notifica del ricorso e del decreto l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva di risposta eccependo: a) la carenza del rapporto assicurativo in ordine al "rischio maternita'" della ricorrente; b) la carenza di prova in ordine ai requisiti di assicurazione e contribuzione; c) la mancanza di previsione normativa in ordine alla esistenza del diritto alla indennita' di maternita' per l'imprenditore agricolo a titolo principale; d) la non ammissibilita' di una interpretazione estensiva dell'art. 1, legge n. 546/1987 dal momento che il legislatore ha voluto estendere alla categoria degli I.A.T.P. la sola assicurazione invalidita' e vecchiaia; e) che, infine, infondata deve ritenersi l'eccezione di illegittimita' costituzionale della normativa, con riferimento alla decisione della Corte cost. n. 364/1995. Invero, deve essere al riguardo rilevato che l'art. 13 della legge n. 233 del 1990, in tema di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha stabilito che a decorrere dal 1 luglio 1990 le disposizioni della legge n. 1047/1957 e successive modificazioni e integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. 12 della legge n. 153/1975. Per quest'ultima disposizione si considera a titolo principale l'imprenditore agricolo che dedichi all'attivita' agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ritragga dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito da lavoro, come risultante dalla dichiarazione a fini fiscali. Occorre pure rilevare che in base al combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 c.c. la nozione di imprenditore agricolo si concreta essenzialmente nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori della produzione nel settore agricolo e l'attivita' imprenditoriale si sostanzia quindi in una attivita' di direzione che se non richiede necessariamente l'esecuzione manuale di lavori agricoli, tuttavia non la esclude. Cio' posto, il rinvio operato dall'art. 13, legge n. 233/1990 alla legge n. 1047/1957 consente di affermare l'estensione, anche all'imprenditore agricolo a titolo principale, dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia, cosi' come la legge del 1957 l'aveva estesa al coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Si puo', pertanto, ritenere che a far tempo dal 1 luglio 1990 l'I.A.T.P. e' quanto meno, ai fini previdenziali anzidetti, equiparato ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Per quanto riguarda l'indennita' di maternita', la legge n. 546 del 1987 (artt. 1 e 3) ha disposto che dal 1 gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali una indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio. Tale indennita' non e' stata prevista a favore delle lavoratrici autonome nell'agricoltura come le I.A.T.P. E' vero che per tale categoria di imprenditori agricoli non e' richiesto il requisito della "manualita'"; ma e' anche vero, come gia' rilevato, che l'esclusione di tale requisito non costituisce una connotazione essenziale e necessaria per la definizione dell'I.A.T.P. Si deve, invece, considerare, ai fini che qui interessano, che se la legge ha esteso il godimento dell'indennita' di maternita' in favore delle lavoratrici autonome, come coltivatrici dirette, anche se proprietarie del fondo, artigiane, commercianti, ecc., non si vede per quali ragioni le I.A.T.P. sono state escluse dalla medesima tutela, dal momento che il rischio nel periodo di gravidanza e puerperio e' sempre lo stesso per tutte le categorie di lavoratrici. Peraltro, l'esclusione appare ingiusta e irrazionale se il legislatore, pure ai fini previdenziali anzidetti, ha gia' equiparato gli I.A.T.P. ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Ne deriva che la non prevista estensione alle I.A.T.P. del godimento anche dell'indennita' di maternita', appare illegittima e quindi sembra non manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 546/1987, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 Cost., stante l'evidente disparita' di trattamento fra le I.A.T.P. e le altre lavoratrici autonome alle quali la tutela in esame e' stata estesa. Invero, sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione deve essere rilevato che alle I.A.T.P. la legge riserva un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto alle altre lavoratrici autonome considerate dagli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 546/1987 di fronte al medesimo e quindi omogeneo evento della maternita', in presenza della comune finalita' sociale che e' quella di supplire alla mancanza di reddito durante il periodo di gravidanza. Si possono semmai giustificare, come riconosce Corte cost. n. 31 del 1986, diversi trattamenti normativi ed economici fra le varie categorie di lavoratrici autonome in relazione alle diverse situazioni (come gia' previsto dagli artt. 3 e 4 della stessa legge n. 5467/1987); ma non si puo' escludere del tutto l'indennita' di maternita' nei confronti della sola categoria delle I.A.T.P. Per quanto riguarda il contrasto con le disposizioni di cui all'art. 37 Cost., e' vero che queste riguardano soltanto il lavoro subordinato; ma come riconosce Corte cost. n. 181/1993 "non si puo' tuttavia sottacere lo spirito che anima dette disposizioni e che e' di grande momento per i parziali riflessi che esse hanno su qualsiasi attivita' lavorativa", in relazione alla "essenziale funzione familiare" della donna, al fine di assicurare una "speciale adeguata protezione" alla madre e al bambino. Infine, per quanto riguarda il contrasto con l'art. 32 Cost., deve essere rilevato che la mancanza di una indennita' economica nei soli confronti delle I.A.T.P. puo' indurre queste ultime a continuare l'impegno lavorativo anche nel periodo di gravidanza e puerperio, pur in presenza di forme morbose o di complicanze in genere, dal momento che le forme di previdenza di cui alle leggi n. 1204/1971 e n. 546/1987 "sono dirette non a fornire solo un aiuto economico alle gestanti ma essenzialmente a dare un'efficace tutela a quel valore - la maternita' - che e' molto considerato dalla Carta fondamentale della Repubblica con il conseguente dovere del legislatore di apprestare norme e risorse necessarie ad evitare tutto cio' che possa compromettere la salute della gestante e lo sviluppo della vita del bambino" (Corte cost. n. 181/1993, cit.). Talche' se l'esigenza primaria e' quella di tutelare il valore della vita e della salute della madre e del bambino, tale esigenza dovrebbe indurre le lavoratrici autonome, come le I.A.T.P., mediante provvidenze economiche, quanto meno a diminuire l'impegno lavorativo, al fine di evitare rischi di complicanze e forme morbose nel periodo della gravidanza. Infatti, nel caso di specie, per raggiungere tale finalita' non vi e' bisogno di sollecitare l'intervento discrezionale del legislatore, in quanto se quest'ultimo ha gia' dimostrato di parificare l'imprenditore agricolo a titolo principale per quanto riguarda l'estensione a quest'ultima categoria dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia prevista in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, come risulta dall'art. 13 della legge n. 233/1990 in relazione all'art. 1 della legge n. 1047/1957; allo stesso modo alle I.A.T.P. puo' essere estesa la medesima disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 546/1987 che gia' prevede l'indennita' giornaliera in una certa misura a favore delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre. La questione, come sollevata, oltre ad essere non manifestamente infondata appare rilevante ai fini della decisione della presente causa, in cui la ricorrente chiede l'indennita' di maternita', quale I.A.T.P., per cui ne va disposta la rimessione alla Corte costituzionale per il relativo giudizio incidentale di legittimita' con conseguente sospensione del giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la corresponsione, in favore delle imprenditrici agricole a titolo principale, della stessa indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, gia' prevista a favore delle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio; e, inoltre, che a cura della, cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Parma, il 20 marzo 1999. Il consigliere dirigente: Ferrau' 99C0877