MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2020 

Ripartizione fra le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, della quota del finanziamento sanitario  corrente  dell'anno
2020, destinato agli interventi  urgenti  per  il  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale. (20A01620) 
(GU n.66 del 13-3-2020)

 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto-legge  9  marzo  2020,  n.  14,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 62  del  9  marzo  2020,  recante  disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19; 
  Visti in particolare: 
    gli articoli 1 e 2 del citato decreto che, al fine di far  fronte
alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di  assistenza,  nonche'
al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale un  incremento
dei posti letto per la terapia intensiva e  sub  intensiva  necessari
alla cura dei pazienti affetti dal predetto  virus,  consentono,  fra
l'altro, alle aziende e agli enti del Servizio  sanitario  nazionale,
fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato  dal  Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, di procedere al reclutamento di
personale sanitario, di  conferire  incarichi  temporanei  di  lavoro
autonomo e di conferire incarichi individuali  a  tempo  determinato,
alle  condizioni  ivi   previste   e   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di  cui
all'art. 17; 
    l'art. 5 che autorizza le aziende sanitarie locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale a procedere,  per  l'anno  2020,  ad  un
aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata
interna nel limite di spesa di 6 milioni di euro; 
    l'art. 8 che,  al  fine  di  consentire  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta o al  medico  di  continuita'
assistenziale  di  garantire  l'attivita'  assistenziale   ordinaria,
permette alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del  medesimo
decreto-legge, presso una  sede  di  continuita'  assistenziale  gia'
esistente, una unita' speciale ogni 50.000 abitanti per  la  gestione
domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non  necessitano  di
ricovero ospedaliero secondo le condizioni ivi previste; 
  Visto l'art. 17 del citato decreto-legge, con il quale si autorizza
la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 a  valere
sul finanziamento sanitario corrente stabilito per  lo  stesso  anno,
per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi  1,
lettera a), e 6, 2, 5, e 8 del medesimo decreto-legge,  da  ripartire
con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle  finanze
tra tutte le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
in deroga alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le
autonomie  speciali  il   concorso   regionale   e   provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019; 
  Vista, per l'anno 2019, la proposta di riparto delle disponibilita'
finanziarie  per  il  Servizio  sanitario  nazionale,  approvata   in
Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n.  88/CSR)
con la quale sono  state  assegnate  alle  regioni  e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  le  quote  di  fabbisogno  sanitario
indistinto per il medesimo anno; 
  Visto  il  livello  complessivo  del  finanziamento  del   Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2020, come  determinato  dall'art.  1,
commi 514, 518 e 526 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'art.
1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  e  dall'art.  25,
comma  4-quater,  del  decreto-legge  30  dicembre   2019,   n   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
  Ritenuto  pertanto  di  provvedere,  sulla  base  di  quanto  sopra
specificato, alla ripartizione della somma complessiva di 660 milioni
di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito  per
l'anno 2020 applicando le quote di accesso  al  fabbisogno  sanitario
indistinto rilevate per l'anno 2019, come di seguito riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              Decreta: 
 
  Per l'anno 2020 la quota del finanziamento  corrente  del  Servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 17 del decreto-legge 9 marzo 2020
e' assegnata alle regioni e alle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nell'importo indicato in premessa. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla  registrazione  della  Corte
dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 10 marzo 2020 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg.ne n. 207