Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turisticoalberghiere.(GU n.91 del 20-4-1999)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, n. 577; Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turisticoalberghiere; Rilevata la necessita' di concedere una limitata proroga temporale per l'adeguamento delle attivita' turisticoalberghiere esistenti, a quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui termine e' stato fissato dal punto 21.2, lettera b) (disposizioni transitorie), in cinque anni; Decreta: Articolo unico Nella lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turisticoalberghiere, le parole "cinque anni" sono sostituite da "31 dicembre 1999". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 aprile 1999 Il Ministro: Russo Jervolino