N. 402 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 aprile 1990
N. 402 Ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Trire' Stefania Processo penale - Nuovo codice - Disposizioni di attuazione - Decreto di archiviazione - Richiesta del p.m. - Requisito sufficiente: inesistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio - Lamentata omessa previsione solo per il caso di manifesta infondatezza della notitia criminis - Violazione dei principi fissati dalla legge-delega. (C.P.P. 1988, art. 408, primo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 125). (Cost., artt. 76 e 77).(GU n.26 del 27-6-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso del procedimento penale pendente innanzi a questo ufficio, in esito a richiesta di rinvio di decreto di archiviazione presentata dal p.m. nei confronti di Trire' Stefania, nata ad Acquapendente il 13 dicembre 1945, residente in Castagneto Po, via Rossina s.n., indagata in ordine al delitto cui all'art. 589, primo comma, del c.p., per avere cagionato, per colpa, la morte di Tassi Giancarlo, verificatasi in Torino l'8 giugno 1989. Osserva pertanto quanto segue; IN FATTO Con esposto presentato alla procura della Repubblica di Torino l'11 settembre 1989 Silvani Rosina chiedeva che si procedesse penalmente nei confronti dei sanitari interessati alla vicenda clinica che si era conclusa con la morte del marito Tassi Giancarlo, verificatasi in Torino l'8 giugno 1989. Il p.m. sequestrava pertanto la documentazione clinica relativa al ricovero del Tassi presso l'ospedale Nuova astanteria Martini di Torino, identificava i medici che si erano occupati, presso tale ospedale, di quello specifico caso e disponeva quindi perche' venisse espletata una consulenza tecnica in ambito medico-legale, intesa ad accertare se, nel comportamento dei sanitari che avevano avuto in cura il Tassi, fossero ravvisabili dei profili di colpa professionale dotati di efficacia causale sull'evento letale. Avendo acquisita la disposta relazione di consulenza tecnica di parte, il p.m. trasmetteva il procedimento a questo g.i.p., richiedendo il decreto di archiviazione nei confronti del dott. Rimella e della dott. Trire', che aveva indentificato come i medici in servizio presso l'ospedale Nuova astanteria Martini che, il 22 maggio 1989, avevano prestato la loro opera professionale nei riguardi del soggetto di cui trattava l'esposto. Contro questa richiesta l'esponente Silvani Rosina, agendo quale persona offesa, presentava tempestiva opposizione a norma dell'art. 410 del c.p.p.; in essa indicava, tra l'altro, l'oggetto dell'investigazione suppletiva che, a suo giudizio, avrebbe giustificato la prosecuzione delle indagini preliminari (audizione di una testimone, oltre che della stessa esponente). IN DIRITTO Ritiene questo giudice che, da un lato, le indagini compiute consentono di emettere il chiesto decreto di archiviazione nei confronti di Rimella Giancarlo (decreto che viene pertanto separatamente emesso), mentre, dall'altro, pongono in luce un possibile profilo di incostituzionalita' della norma dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p., la cui risoluzione e' rilevante ai fini della decisione che deve essere emessa nei riguardi della persona sottoposta alle indagini Trire' Stefania. Questo profilo concerne la conformita' della norma in questione, - e, forse, della norma contenuta nell'art. 408, primo comma, del c.p.p., - con la statuizione contenuta nell'art. 2 punto 50 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81; dunque, anche con le disposizioni degli artt. 76 e 77, primo comma, della costituzione, per essere divergenti dal principio stabilito nella legge delega. Questa prevedeva infatti il potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato. Gia' l'art. 408, primo comma, del c.p.p., peraltro, ha dato solo parziale attuazione a tale principio, limitandosi a disporre che il pubblico ministero, se la notizia di reato e' infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione: ha subordinato dunque l'archiviazione alla semplice infondatezza, anziche' alla manifesta infondatezza della notizia di reato. Appare pertanto dubbia la stessa conformita' della norma del primo comma dell'art. 408, del c.p.p. con il principio sancito dalla legge delega, a meno di ritenere, non senza sforzo, che l'omissione dell'avverbio manifestamente sia del tutto indifferente ai fini esegetici, nel senso che secondo la previsione dell'art. 408, primo comma, del c.p.p., l'archiviazione deve essere ugualmente disposta nei casi, e soltanto nei casi, in cui la notizia di reato sia manifestamente infondata. Tuttavia la norma contenuta nell'art. 125 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice ha, in seguito, diversamente disciplinato la materia, poiche', nel determinare le condizioni in presenza delle quali deve essere chiesta l'archiviazione da parte del p.m., ha espressamente stabilito che questo presenta al giudice richiesta di archiviazione, quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perche' gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenre l'accusa in giudizio. Non sembra anzitutto ragionevole negare che il legislatore delegato, con la richiamata disposizione dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p., non ha solamente inteso indirizzarsi al p.m., prescrivendogli un criterio per determinare in quali casi deve richiedere il decreto di archiviazione, ma si e' anche rivolto al giudice per le indagini preliminari, offrendogli un preciso parametro a cui ancorare la valutazione circa la fondatezza o l'infondatezza della notizia di reato, in quanto gli impone di verificare se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Pare tuttavia sia legittimo, a questo punto, avanzare il dubbio che, introducendo con l'art. 125 citato il nuovo criterio da cui fare dipendere l'infondatezza della notizia di reato, - criterio che, per le ragioni esposte, e' vincolante anche per il giudice, oltre che per il p.m., - il legislatore delegato abbia finito per regolare l'istituto dell'archiviazione in modo sensibilmente divergente dall'indicazione che gli era stata data dal legislatore delegante. Questi aveva infatti previsto che il giudice potesse disporre l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, senza fare alcun riferimento alle ipotesi ora delineate dall'art. 125 delle disp. att. del c.p.p. E' dunque spontaneo domandarsi se, configurando queste ipotesi, il legislatore delegato abbia legiferato in difformita' dalla delega, eccedendo dai limiti che questa aveva lasciato a sua disposizione. Ad avviso di questo giudice la risposta a tale domanda deve essere affermativa. Infatti l'esigenza che la notizia di reato sia manifestamente infondata sta a significare l'evidente mancanza di basi della notitia criminis, e' sinonimo, in altre parole, di palese inattendibilita' della notizia o per la sua intrinseca inconsistenza o per mancanza di prove; indica pertanto un requisito che attiene al manifesto difetto di elementi utili a confermare la notizia di reato, che, proprio per questo motivo, non appare sufficiente a giustificare l'inizio dell'azione penale in uno dei modi previsti dall'art. 405 del c.p.p. Prevedendo il potere-dovere del giudice di disporre l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, il legislatore delegante aveva cioe' voluto subordinare l'archiviazione all'esistenza di una condizione (la manifesta infondatezza) che deve essere valutata con esclusivo riferimento alla fase delle indagini preliminari e che si sostanzia nell'evidenza, ictu oculi, dell'infondatezza; in definitiva, aveva ritenuto che questa dovesse essere valutata allo stato delle risultanze, senza anticipare l'esito del giudizio dibattimentale. Stabilendo invece che il criterio per riconoscere l'infondatezza e' rappresentato dall'inidoneita' degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, il legislatore delegato ha drasticamente innovato rispetto al principio enunciato dalla legge delega. Ha infatti introdotto un giudizio di prognosi, poiche' la valutazione circa l'idoneita' degli elementi a sostenere l'accusa richiede chiaramente l'anticipata valutazione della probabilita' che le tesi dell'accusa reggano al vaglio dibattimentale. E', dunque, innegabile che tale giudizio di prognosi deve vertere anche su circostanze che poco o nulla hanno a che vedere con la fondatezza della notizia di reato, valutata rebus sic stantibus, ma si riferiscono invece alla previsione che la tesi accusatoria, che sia stata sviluppata in seguito a quella notizia, possa resistere alle future verifiche ed alle future confutazioni proprie della fase dibattimentale (si pensi all'inevitabile incidenza, su questo giudizio di prognosi, delle considerazioni che ineriscono al calcolo dell'attitudine dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti, sulle cui dichiarazioni si puo' basare l'accusa, a rendere in dibattimento deposizioni persuasive ed a non lasciarsi confondere in occasione dei controesami a cui saranno sottoposti). Ebbene, se queste osservazioni sono esatte, nel richiedere il giudizio di prognosi stabilito dall'art. 125 disp. att. del c.p.p., il legislatore delegato ha allora introdotto un parametro nuovo, del tutto eterogeneo rispetto alla disciplina dell'archiviazione che era stata prevista dal legislatore delegante. Questa diversa regolamentazione dell'istituto appare pertanto contraddistinta da divergenza con la legge delega; divergenza che e' dunque suscettibile di integrare un possibile vizio di legittimita' costituzionale per eccesso di delega con riferimento all'art. 76 ed all'art. 77, primo comma, della costituzione (si veda al riguardo l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato con Corte costituzionale, 26 gennaio 1957, n. 3). E' quindi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p., nonche' dell'art. 408, primo comma, del c.p.p. (di quest'ultimo, tuttavia, solo se viene interpretato nel senso che deroga al principio che l'archiviazione e' subordinata alla manifesta infondatezza della notizia di reato di cui al punto 50 dell'art. 2 della legge delega). Il presente procedimento non puo', inoltre, essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale. E' infatti innegabile che la valutazione della situazione probatoria che e' stata riassunta nelle pagine che precedono non permette una prognosi positiva circa l'idoneita' degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, secondo la disposizione piu' volte citata. Occorre ricordare, a questo proposito, che la relazione di consulenza tecnica disposta dal p.m. ha concluso ravvisando solo un probabile rapporto di causalita' tra il comportamento della Trire' e la morte del Tassi. Ha infatti ritenuto che risponde a criteri di probabilita', ma non di certezza, ammettere un rapporto causale fra il comportamento colposo della dott.ssa Stefania Trire' ed il decesso di Giancarlo Tassi (relazione citata, p. 69). Da questa conclusione il p.m. ha percio' tratto materia per ritenere che tale mancanza di certezza (che, vigente il c.p.p. abrogato, avrebbe determinato una formula dubitativa, giustificata dal dubbio sul nesso causale) imporrebbe ora l'archiviazione a mente dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p. Infatti, stando alla motivata valutazione anticipata compiuta dal p.m. della situazione probatoria appena riassunta, la norma dell'art. 125 citato non consentirebbe altra conclusione, tranne quella appunto di chiedere al giudice per le indagini preliminari di emettere il decreto di archiviazione, perche' sussiste incertezza circa il rapporto di causalita'. In base a questa valutazione prognostica delle risultanze, ragionevole e percio' condivisibile, poiche' il nesso causale tra la condotta e l'evento non e' certo, ma solo probabile, si profilerebbe dunque l'inidoneita' degli elementi acquisiti delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio; pertanto si verserebbe nella situazione che impone il decreto di archiviazione in forza della norma dell'art. 125 della disp. att. del c.p.p. E' quindi indubbio, alla stregua di queste considerazioni, che la questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p., ed anche, nei sensi di cui in premessa, dell'art. 408, primo comma, del c.p.p., e' rilevante ai fini del decidere, poiche', se le norme ora citate non dovessero essere ritenute viziate da illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 76 ed all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dovrebbe, in tal caso, essere verosimilmente emesso il richiesto decreto di archiviazione. All'opposto, se la questione di legittimita' costituzionale dovesse invece essere giudicata fondata, ben difficilmente la richiesta di archiviazione potrebe essere accolta, la mera probabilita', in luogo della certezza, dell'esistenza di un nesso di causalita' tra la condotta e l'evento non essendo di insuperabile ostacolo a che si ravvisi ugualmente il nesso di causalita' di cui si discute, sul fondamento della prudente valutazione che puo' essere compiuta allo stato delle risultanze e senza pregiudicare l'esito del giudizio. Infatti e' stato ritenuto dalla giurisprudenza della suprema Corte, pronunciatasi in ordine ad una fattispecie non molto dissimile, che: in tema di responsabilita' per colpa professionale sanitaria, il nesso di causalita' tra la condotta imperita, negligente o imprudente del sanitario che non abbia disposto cautele ed accertamenti suscettibili di determinare un collecito intervento chirurgico su un infortunato e l'evento mortale che ne e' seguito, sussiste sempre quando tale intervento, anche se non avrebbe salvato con certezza il ferito, aveva buone possibilita' di raggiungere lo scopo. Infatti al criterio della certezza degli effetti si puo' sostituire quello della probabilita' di tali effetti (e dell'idoneita' della condotta a produrli) quando e' in gioco la vita umana; pertanto sono sufficienti anche solo poche probabilita' di successo di un immediato o sollecito intervento chirurgico, sussistendo, in difetto, il nesso di causalita' qualora un siffatto intervento non sia stato possibile a causa dell'incuria del sanitario che ha visitato il paziente (Cass. sezione quarta, 12 maggio 1983). Pertanto un'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma dell'art. 125 delle disp. att. del c.p.p. potrebbe esplicare effetti determinanti sul contenuto della decisione che dovra' essere adottata in merito alla richiesta di archiviazione presentata dal p.m. E' quindi evidente che, proprio per questo motivo, il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale. Tale questione viene dunque sollevata d'ufficio da questo stesso giudice, perche' rilevante, oltre che non manifestamente infondata. Deve conseguentemente essere disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Deve inoltre essere ordinata la sospensione del presente procedimento penale nei confronti di Trire' Stefania, in attesa della definizione della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli art. 408, primo comma, del c.p.p. e 125 del d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, punto 50) della legge 16 febbraio 1987, n. 81; Dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende conseguentemente il procedimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'indagata ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; che sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. Torino, addi' 5 aprile 1990 Il giudice per le indagini preliminari: OGGE' 90C0768