Norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale) - Art. 3, comma 4, legge regionale n. 8/2002.(GU n.49 del 7-12-2002)
(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'Art. 27, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, cosi' come sostituito dall'Art. 2, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: al primo periodo, le parole "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle parole "trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito atto di indirizzo"; allo stesso primo periodo l'espressione "i cui principi sono definiti con successivo atto normativo" e' sostituita dalla seguente "emanato dalla giunta regionale previo parere conforme della commissione consiliare competente da acquisire entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il parere si intende acquisito favorevolmente". 2. Il comma 8 dell'Art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, e' abrogato con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2002, fermi restando esclusivamente gli effetti della proroga al 31 dicembre 2002 delle disposizioni previste dalla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, nonche' le previsioni degli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale, relativi agli incentivi ed alle penalita' nelle rispettive scadenze rapportate all'anno 2002. 3. In conformita' a quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono soppressi i controlli sugli atti degli enti locali e delle loro articolazioni. Nelle more del riordino della materia sono soppresse le sezioni decentrate del comitato regionale di controllo. Le residue funzioni, sono devolute alla competenza del comitato regionale di controllo. 4. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, e' aggiunto il seguente articolo: "7-bis. - 1. In ciascun dipartimento del consiglio regionale e presso il segretariato generale sono istituite strutture ausiliarie speciali di stretta collaborazione con i responsabili dei dipartimenti e del segretariato generale. 2. Il livello di responsabilita' di dette strutture, la specificazione dei compiti e le attribuzioni, la definizione del contingente numerico di personale, fino ad un massimo di quattro unita', nonche' dei mezzi necessari per il loro funzionamento sono definiti dall'ufficio di presidenza.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 7 agosto 2002 CHIARAVALLOTI