REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2002, n. 33 

  Norme  di  tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra
di finanza regionale) - Art. 3, comma 4, legge regionale n. 8/2002.
(GU n.49 del 7-12-2002)

         (Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino
      ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'Art. 27, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n.
23, cosi' come sostituito dall'Art. 2, comma 4, della legge regionale
13 agosto  2001,  n.  18,  sono  apportate  le  seguenti modifiche ed
integrazioni:
      al  primo  periodo, le parole "31 ottobre 2001" sono sostituite
dalle parole "trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito atto di
indirizzo";
      allo  stesso  primo  periodo l'espressione "i cui principi sono
definiti  con successivo atto normativo" e' sostituita dalla seguente
"emanato   dalla   giunta  regionale  previo  parere  conforme  della
commissione  consiliare  competente da acquisire entro trenta giorni,
decorsi   inutilmente   i   quali  il  parere  si  intende  acquisito
favorevolmente".
    2. Il comma 8 dell'Art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001,
n.  36,  e' abrogato con effetti decorrenti dal 1 gennaio 2002, fermi
restando esclusivamente gli effetti della proroga al 31 dicembre 2002
delle disposizioni previste dalla legge regionale 30 gennaio 2001, n.
4,  nonche'  le  previsioni  degli articoli 9 e 10 della stessa legge
regionale, relativi agli incentivi ed alle penalita' nelle rispettive
scadenze rapportate all'anno 2002.
    3.  In  conformita'  a quanto disposto dalla legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n.  3, sono soppressi i controlli sugli atti degli
enti locali e delle loro articolazioni. Nelle more del riordino della
materia  sono  soppresse le sezioni decentrate del comitato regionale
di  controllo. Le residue funzioni, sono devolute alla competenza del
comitato regionale di controllo.
    4.  Alla  legge  regionale  13 maggio  1996, n. 8, e' aggiunto il
seguente articolo:
    "7-bis. - 1.  In  ciascun  dipartimento del consiglio regionale e
presso  il  segretariato generale sono istituite strutture ausiliarie
speciali   di   stretta   collaborazione   con   i  responsabili  dei
dipartimenti e del segretariato generale.
    2.   Il   livello  di  responsabilita'  di  dette  strutture,  la
specificazione  dei  compiti  e  le  attribuzioni, la definizione del
contingente  numerico  di  personale,  fino  ad un massimo di quattro
unita',  nonche'  dei  mezzi necessari per il loro funzionamento sono
definiti dall'ufficio di presidenza.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 7 agosto 2002
                            CHIARAVALLOTI