N. 629 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 luglio 1999
N. 629 Ordinanza emessa il 10 luglio 1999 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Palmieri Giuseppe e Coscos S.r.l. Competenza e giurisdizione civile - Giurisdizione italiana - Deroghe convenzionali a favore di giudici stranieri - Necessita' di specifica approvazione scritta delle relative clausole, ove contenute in contratti per adesione - Mancata previsione - Irragionevolezza (in raffronto alle deroghe convenzionali alla competenza, incluse fra le clausole vessatorie) - Violazione del diritto di azione del contraente "debole". Cod. civ., artt. 1341, secondo comma, comb. disp. 1342, secondo comma; legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 4, comma 2. Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.46 del 17-11-1999 )
IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n.r.o. 17029/97; Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede ha pronunziato la seguente ordinanza: F a t t o Con citazione notificata il 4 novembre 1997 Palmieri Giuseppe, titolare dell'omonima ditta conveniva in giudizio la Coscos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore in proprio e nella qualita' di agente raccomandatario della Cosco - China Ocean Shipping Group, per sentirla condannare in proprio e nella predetta qualita' al pagamento di L. 35.231.644 a titolo di risarcimento danni per aver fatto giungere a destinazione - a causa del ritardo di 15 giorni nell'arrivo della navi del vettore Cosco - China Ocean Shipping Group - una quantita' di kg. 10.032 di aglio egiziano avariato. Nel costituirsi in giudizio la Coscos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualita' di agente raccomandatario della Cosco - China Ocean Shipping Group eccepiva tra l'altro il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la polizza di carico, predisposta dal vettore e sottoscritta da parte attrice, prevedeva alla clausola n. 3, che: tutte le controversie che verranno a crearsi in connessione con questa polizza di carico saranno regolate dalla legge della Repubblica Popolare Cinese e ogni azione contro il vettore dovra' essere inoltrata avanti le corti marittime di Guangzhou o Shanghai o Tianjin o Quingdao o Dalian dove e' situata la sede legale della compagnia attinente. D i r i t t o Alla luce dell'eccepito difetto di giurisdizione reputa questo giudicante che, poiche' la polizza di carico nella quale e' stata prevista la deroga della giurisdizione italiana risulta unilateralmente predisposta dal vettore, assuma rilevanza nel presente giudizio e non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1341, comma 2 e 1342, comma 2, c.c. e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 218/1995 nella parte in cui non richiedono la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che prevedono la deroga alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria. La questione di costituzionalita' del combinato disposto degli art. 1341, comma 2 e 1342, comma 2, c.c. e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 218/1995 e', invero, rilevante ai fini del presente giudizio in quanto dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende l'alternativa tra la possibilita' per questo giudice di esaminare nel merito la controversia e la necessita' di una declaratoria di difetto di giurisdizione. La questione non e' altresi manifestamente infondata ad avviso del giudicante per le ragioni di seguito esplicitate. In primo luogo va considerato che il comma 2 dell'art. 1341 c.c., come richiamato dal comma 2 dell'art. 1342 c.c., nell'elencare le clausole vessatorie per le quali e' necessaria, a tutela del soggetto che non ha predisposto le condizioni generali - o ai sensi dell'art. 1342 c.c. i moduli o formulari - la specifica approvazione scritta, esplicitamente indica le clausole che stabiliscono deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, nulla prevedendo per le clausole derogatorie della giurisdizione. L'elencazione delle clausole per le quali e' richiesta la specifica approvazione per iscritto, ad avviso del giudicante, confortato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e da pronunzie di giudici di merito, (cfr. Cass., 14 giugno 1990, n. 5777; tribunale Ferrara, 11 maggio 1992) e' da ritenersi tassativa e come tale non suscettibile di interpretazione analogica. Reputa, pertanto, questo giudice di non poter interpretare il comma 2 dell'art. 1341 c.c., nella parte in cui richiama la deroga alla competenza, come riferito all'analoga ipotesi di deroga convenzionale della giurisdizione. Non si ignora che la Corte di cassazione ha affermato che l'elencazione pur tassativa del comma 2 dell'art. 1341 c.c. consente un'interpretazione estensiva particolarmente ampia qualora l'ipotesi non prevista sia accomunata, ad una espressamente contemplata, dalla medesima ratio (cfr. Cass., 3 novembre 1987, n. 8062), ne' che in riferimento all'ormai abrogato art. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha ritenuto necessaria l'approvazione specifica per iscritto della clausola di deroga convenzionale della giurisdizione (cfr. Cass. 20 dicembre 1985, n. 6519; Cass. 23 maggio 1955 n. 1515), pur in contrasto con autorevolissima dottrina la quale, invece, leggeva il comma 2 dell'art. 1341 c.c. come riferito alla sola deroga della competenza, essendo compiutamente disciplinata la deroga della giurisdizione dall'art. 2 c.p.c. Nondimeno, pero', l'attuale assetto normativo, come modificato dalla legge n. 218/1995, conferma, ad avviso del giudicante, come unica possibile interpretazione del comma 2 dell'art. 1341 c.c., quella - di dubbia costituzionalita' - che ne esclude l'estensibilita' all'ipotesi di deroga convenzionale della giurisdizione. Il comma 2 dell'art. 4, della legge 31 maggio 1995 n. 218, infatti, recita: La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero ... se la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. La norma, dunque, prevede per la deroga convenzionale della giurisdizione la forma scritta ad probationem e non gia' ad substantiam, con l'effetto di attenuare il rigore formale dell'atto di deroga - per la cui prova salvo l'eccezione di cui all'art. 2725 c.c., e' escluso il solo ricorso alla testimonianza ed alle presunzioni - e di rendere impraticabile l'applicazione estensiva (ove mai la si volesse ritenere possibile secondo quell'orientamento giurisprudenziale cui si e' fatto cenno in precedenza, in relazione alla previgente disciplina) del comma 2 dell'art. 1341 c.c., il quale, invece, eleva la specifica approvazione per iscritto a requisito quanto meno di efficacia, se non di validita', della clausola onerosa. Se, dunque, il quadro normativo di riferimento e' quello teste' delineato, la scelta del legislatore di sottoporre ad un grado di tutela differenziata situazioni sostanzialmente analoghe non appare ragionevole e come tale si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La ratio, infatti, che ispira l'inclusione delle deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria tra le clausole considerate vessatorie per le quali e' necessaria la specifica approvazione scritta, e' nella considerazione dell'evidente disagio che puo' derivare dalle stesse al contraente che non ha predisposto le clausole generali o i moduli o i formulari, nel dover adire o nell'essere convenuto dinanzi ad un giudice - all'interno del territorio nazionale - che non abbia un collegamento predeterminato con il rapporto dedotto in giudizio e che possa essere aprioristicamente individuato dal predisponente allo scopo di avere un piu' facile accesso alla tutela giurisdizionale o semplicemente allo scopo di rendere piu' difficile l'accesso a tale tutela da parte dell'altro contraente. E' evidente allora che una deroga della giurisdizione, la quale comporta, per il contraente che non ha predisposto clausole generali, moduli o formulari, un disagio ancora maggiore - legato a problemi non soltanto di spostamenti piu' onerosi ma altresi', ad esempio, linguistici o di conoscenza dell'ordinamento processuale - meriterebbe ragionevolmente una tutela, se non rafforzata, quanto meno identica a quella che il legislatore ha predisposto per la deroga alla competenza. Se poteva, al piu', dubitarsi dell'incostituzionalita' della norma nel sistema operante anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 218/95, in considerazione della specificita' delle ipotesi in cui era possibile la deroga convenzionale della giurisdizione, tutte legate all'assenza di collegamento territoriale tra le parti in causa ed il territorio nazionale, non altrettanto puo' dirsi dell'attuale sistema nel quale la deroga convenzionale della giurisdizione non e' piu' consentita soltanto per un ristretto numero di controversie internazionali, ma per qualsiasi controversia anche tra cittadini italiani residenti in Italia, purche' vertente su diritti disponibili. In questa prospettiva, e indipendentemente dalla diversa disciplina posta dagli artt. 1469-bis e seguenti a tutela del consumatore, deve ritenersi che l'unica scelta ragionevolmente possibile per il legislatore fosse quella di predisporre meccanismi identici, ancorche' attinenti al piano meramente formale, volti a far porre l'attenzione del contraente sulle clausole vessatorie che si trovi ad accettare, siano esse derogatorie tanto della competenza quanto della giurisdizione. Tanto piu' che, forse, proprio con riferimento all'eclatante scelta di una giurisdizione straniera - soprattutto in rapporti tra cittadini italiani - rispetto all'apparentemente piu' innocua deroga alla competenza, l'onere della doppia sottoscrizione potrebbe esercitare meglio quella sua funzione di far meditare il contraente, che non ha predisposto la clausola, sull'onerosita' della stessa. Il rilievo dell'operativita' generale del principio della derogabilita' della giurisdizione italiana, ad avviso di questo giudice, esclude poi la possibilita' di richiamare, per giustificare una scelta del legislatore diversa da quella che sarebbe stata costituzionalmente corretta, le esigenze di speditezza ed elasticita' dei rapporti commerciali internazionali, che rappresentano soltanto una parte dei possibili ambiti di operativita' della norma. Ne', infine, potrebbe ritenersi rilevante il richiamo all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, come successivamente modificata dalle convenzioni di Lussemburgo e di Lugano, in tema di proroga della competenza, la cui operativita' oltre ad essere limitata, anche quanto ai luoghi di possibile radicamento della competenza, agli Stati aderenti alla stessa, si inserisce nell'alveo dei principi costituzionali in tema di rispetto degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano. Il combinato disposto degli artt. 1341, comma 2 e 1342, comma 2, c.c. e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 218/1995 nella parte in cui non richiedono la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che prevedono la deroga alla giurisdizione, si pone in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione dal momento che, non predisponendo un'adeguata tutela del contraente debole, facilita la possibilita' che venga compresso il suo diritto di azione nel momento in cui lo stesso e' costretto a difendersi, come conseguenza di una scelta non operata in piena consapevolezza, dinanzi ad un'autorita' giudiziaria straniera, con tutte le difficolta' logistiche gia' evidenziate. Tanto premesso in fatto e diritto, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisone sulla questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale, siccome rilevante e non manifestamente infondata. Alla cancelleria vanno affidati gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, comma 2, e 1342, comma 2, c.c. e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 218/1995 nella parte in cui non richiedono la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che prevedono la deroga alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Si comunichi a cura della cancelleria. Napoli, addi' 10 luglio 1999. Il giudice: Villani 99C1126