N. 449 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1999
N. 449 Ordinanza emessa il 21 dicembre 1999 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Della Guardia Anna ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro Pensioni - Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di tempo corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, qualora come condizione necessaria per l'ammissione in servizio sia richiesto il diploma di laurea e in aggiunta quello di specializzazione - Mancata previsione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 184/1997, dell'ammissibilita' a riscatto degli anni di studio per conseguire il diploma di pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato - Deteriore trattamento del diploma di pianoforte principale rispetto a quello di laurea in letteratura con indirizzo in musicologia ovvero in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (d.a.m.s.), attesa la loro equipollenza ai fini dell'ammissione in servizio nella pubblica istruzione per la docenza in Educazione musicale nel le scuole medie statali. (D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (recte: 29 dicembre 1973) art. 13, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.37 del 15-9-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 16951 del 1997 proposto da Della Guardia Anna, Naccazzani Patrizia e Grossi Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sossio Andreozzi ed Elio Agostini, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo a piazza di Villa Fiorelli n. 5; Contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato agli studi di Roma, in persona dei rispettivi titolari pro-tempere, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del "Formale atto di diniego a provvedere", adottato dal Provveditorato agli studi di Roma con atto prot. n. 85882 dell'8 ottobre 1997, notificato a mezzo raccomandata a/r il 16 ottobre 1997. in ordine al chiesto "Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni per il conseguimento del diploma di pianoforte principale", sull'assunto "non prevedendo le vigenti disposizioni di dar luogo al beneficio de quo"; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura statale; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 21 dicembre 1998 su relazione del cons. Vito Carella uditi, altresi', l'avv. Elio Agostini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Guida per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o 1. - I ricorrenti, docenti di ruolo in educazione musicale presso Scuole medie statali di Stato, sono in possesso del diploma di pianoforte principale conseguito in Conservatori musicali di Stato e tutti in possesso altresi' del diploma di Scuola di secondo grado (maturita'). La materia di insegnamento dei ricorrenti rientra nelle nuove classi di concorso di cui alla tabella "C", quadro II, annessa alla legge 30 gennaio 1976, n. 13 (classe di concorso XXXVIII, tabella "B", annessa al d.m. 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni). Titoli validi per l'ammissione al concorso per l'insegnamento di educazione musicale sono: a) laurea in lettere con indirizzo in musicologia;. b) laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.); c) diploma conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato in aggiunta al diploma di Scuola secondaria di secondo grado (i ricorrenti sono in possesso di tale ultima combinazione di titoli). 2. - Gia' con ricorso n. 1977/1993 i ricorrenti avevano chiesto l'annullamento del silenzio rifiuto del Provveditorato agli studi di Roma, formatosi a seguito di istanza dei medesimi, intesa ad ottenere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, di detto titolo di studio: con sentenza n. 2150/1997, il tribunale amministrativo regionale del Lazio adito, sez. 3-bis, nel dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dal Provveditorato agli studi di Roma sulle loro istanze, ha dichiarato l'obbligo della p.a. intimata di pronunciarsi sulle istanze dei ricorrenti. Il Provveditorato agli studi di Roma, con la nota oggetto di odierna impugnazione, ha dichiarato la impossibilita' a provvedere positivamente sulle istanze di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni per il conseguimento del diploma di pianoforte principale, "non prevedendo le vigenti disposizioni, di dar luogo al beneficio de quo". 3. - Con atto introduttivo notificato il 10 dicembre 1997 i ricorrenti deducono a censura i seguenti motivi di ricorso: A) Violazione del combinato disposto degli articoli 116, legge 417/74 e 13, d.P.R. 1092/73 - Eccesso di potere per erroneita' dei presupposti e disparita' di trattamento. L'art. 116 della legge 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), per la valutazione degli anni di servizio, ai fini' del trattamento di quiescenza, richiama espressamente il d.P.R. 29/12773 n. 1092 (t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). L'art. 13 del citato d.P.R. prevede la riscattabilita', ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni corrispondenti alla durata legale degli studi universitari per il diploma di laurea. Recita testualmente tale norma: "Il dipendente civile, al quale si stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione, rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento, puo' riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi di perfezionamento". Ma il diploma conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato e' "condizione necessaria" per essere ammesso alla docenza di ruolo nelle scuole dello Stato, in via fungibile rispetto alla laurea in lettere con indirizzo in musicologia o alla laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.). D'altra parte, nella normativa che regola il rapporto del lavoro dei docenti non si rinvengono distinzioni, nell'insegnamento, tra gli insegnanti di educazione musicale, in possesso del diploma conseguito presso i Conservatori di Stato. Ne deriva un'assurda discrepanza di trattamento nei confronti di coloro che hanno conseguito diplomi di laurea in "D.A.M.S." e il diploma di laurea in lettere con indirizzo in musicologia rispetto ai diplomati in Conservatorio musicale, per cui non si riesce minimamente a comprendere la operata disparita' ai fini della legittimazione al riscatto. Ditalche', sarebbe innegabile, avendo la legge operato una equiparazione tra i suddetti titoli, ai fini dell'accesso in servizio, che tale equiparazione non puo essere, poi, disattesa, negando la possibilita' di riscatto a coloro che risultano in possesso di diploma, in base al quale sono stati ammessi alla docenza di ruolo nelle scuole medie dello Stato. B) Violazione dell'art.13, d.P.R. 1092/1973 in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per disparita' di trattamento - Ingiustizia manifesta ed incostituzionalita' dell'interpretazione restrittiva dell'art. 13 comma primo, d.P.R. 1092/73. Il diploma conseguito presso il Conservatorio mnusicale di Stato costituisce titolo valido, in alternativa alla laurea in lettere con indirizzo in musicologia o a quella in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo. Inoltre, nessun dubbio sussiste sul fatto che la normativa regolante la materia ha previsto la completa equiparazione tra Universita' e corsi di Conservatorio, sia sotto il profilo retributivo che funzionale, per cui e' di tutta evidenza che l'equiparazione deve riguardare anche l'aspetto previdenziale e, in modo specifico, il riconoscimento degli anni di studio. Una disparita' di trattamento tra diploma di laurea e diploma del Conservatorio urterebbe contro la previsione della norma costituzionale e, precisamente, dell'art. 3 della Costituzione, con palese violazione del principio dell'eguaglianza, e dell'art. 97 Cost., in quanto la esclusione per i dipendenti che hanno conseguito il diploma presso Conservatori musicali e' contraria al criterio di non discriminazione e di imparzialita' imposto all'amministrazione pubblica nell'organizzazione dei pubblici uffici. In proposito deve essere evidenziato come la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 765 e 1016/1988; n. 163/1989), abbia "reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti e' andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione" (Corte costituzionale n. 163/1989, considerazione proseguita con le sentenze numeri 426, 535, 590/1990 e n. 257/1991 della Corte medesima). Non sarebbe poi casuale che la VII Commissione permanente (cultura, scienza ed istruzione) della Camera dei deputati, abbia approvato, in sede legislativa, il 5 novembre 1997, il testo unificato del "Progetto di riforma delle Accademie e dei Conservatori", che, licenziato dalla Camera, dovra' ora passare al vaglio del Senato per la definitiva approvazione, recante piena assimilazione delle Accademie e dei Conservatori alle Universita'. 4. - A norma dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorrenti chiedono pertanto - nel caso in cui il giudizio non possa essere deciso indipendentemente dall'incidente costituzionale - che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non dispone l'ammissibilita' a riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo del corso legale di studio, o parte di esso (gli ultimi 5 anni del diploma di Conservatorio?), per il conseguimento del diploma di pianoforte principale, il cui titolo, insieme con quello di diploma di scuola secondana di II grado, viene richiesto dalla legge quale condizione necessaria per poter accedere all'insegnamento di educazione musicale negli Istituti di Stato, poiche' detto articolo discrimina in modo ingiustificato i titolari del diploma conseguito presso i Conservatori di Stato (nella specie diploma di pianoforte principale, decennale) unitamente al diploma di scuola secondaria di II grado, rispetto ai possessori di laurea, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. L'Avvocatura statale si e' formalmente costituita in giudizio. All'udienza del 21 dicembre 1998 la causa e' stata trattenuta a decisione. D i r i t t o 1. - Si controverte di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, della durata del corso di studi legalmente previsto per il conseguimento presso i Conservatori musicali di Stato del diploma di "pianoforte principale" (decennale), quando sia richiesto come condizione necessaria per l'ammissione all'insegnamento statale in "educazione musicale" nelle scuole medie (congiuntamente al diploma di maturita' di scuola secondaria di II grado, secondo le previsioni della Tabella "C", quadro II, annessa alla legge 30 gennaio 1976, n. 13 - classe di concorso XXXVIII). L'amministrazione scolastica resistente, con il provvedimento di diniego in epigrafe gia' indicato, si e' dichiarata "impossibilitata a provvedere positivamente sulle istanze di riscatto in argomento, non prevedendo le vigenti disposizioni di dar luogo al beneficio de quo". I ricorrenti, docenti di ruolo in educazione musicale presso scuole statali ed in possesso della combinazione di titoli sopra precisati (diploma di pianoforte principale conseguito in Conservatori di Stato, unitamente al diploma di maturita') - con il gravame odiernamente all'esame delIa sezione - rivendicano il diritto di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di tempo necessario (dieci anni) o parte di esso (gli ultimi cinque anni), per il conseguimento del suindicato diploma di pianoforte principale, in quanto titolo valido per l'accesso all'impiego ed alternativo rispetto alla laurea (in lettere con indirizzo in musicologia ovvero in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo - D.A.M.S.). 2. - Va anzitutto escluso che, allo stato, questo tribunale possa accogliere la domanda: l'impugnata disposizione di cui all'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 - della cui legittimita' anche il giudice adito dubita in riferimento all'art. 3 della Costituzione - in effetti limita il diritto di riscatto alla durata legale dei corsi di laurea e non vi e' dubbio che qui non di laurea si tratta bensi' di diploma post-secondario, che puo' essere anche in parte concomitante e cosi' sovrapporsi alla durata di conseguimento del diploma di maturita' di scuola secondaria di II grado; ne' vi e' dubbio che detto diploma post-secondario sia diverso da quelli fatti oggetto di precedenti sentenze costituzionali additive (tra le tante, sentenze n. 20 del 1996 e n. 535 del 1998). La questione non appare invece rilevante - con riguardo al dedotto contrasto rispetto all'art. 97 della Costituzione - alla luce del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184, che ha recato una nuova regolamentazione della facolta' di riscatto dei corsi di studio, universitari e non, e dei periodi di lavoro all'estero, in sintonia alla recente riforma del sistema pensionistico introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335: la tendenziale evoluzione cui sovente la Corte costituzionale si e' richiamata - nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale - e' stata ora legislativamente sancita, sicche' non sussiste la conclamata differenza tra corsi universitari e non. Tuttavia, la cennata legislazione sopravvenuta non e' incidente ai fini della vicenda di causa in quanto tale nuova disciplina si applica a far tempo dal 12 luglio 1997, dovendo essere le domande anteriori trattate con le disposizioni di legge vigenti all'epoca della presentazione, che e' la fattispecie in esame. Il punto nodale controverso e', pertanto, rilevante ai fini della decisione: se la questione di legittimita' costituzionale prospettata venisse accolta daIla sovrana Corte; certamente potrebbe essere condivisa la pretesa reclamata, dovendosi in tal caso ritenere esteso l'ambito del diritto previsto dall'art. 13 deI d.P.R. n. 1092 del 1973, anche ai diplomi universitari (post-secondari) come quello posseduto dai ricorrenti. 3. - La questione e' anche fondata alla stregua dei consolidati principi affermati dalla Corte costituzionale in materia. Le condizioni per stabilire in via di principio l'illegittimita' delle norme impugnate sono state cosi' precisate: a) che il corso di studi riscattabile abbia natura universitaria (post-secondaria), pur se inferiore alla laurea; b) che i relativi diplomi siano richiesti per l'ammissione a determinati posti o per la progressione in carriera. E' questo il caso del diploma di pianoforte principale conseguito presso i Conservatori musicali di Stato che, se posseduto congiuntamente al diploma di maturita' di scuola secondaria di II grado, e' alternativo, come risulta dalla relativa tabella delle classi di concorso, rispetto alla laurea in lettere con indirizzo in musicologia ovvero in D.A.M.S., ai fini dell'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo in educazione musicale presso le scuole medie statali. La disposizione impugnata, seppure per il menzionato periodo anteriore al 12 luglio 1997, limitando la riscattabilita' alla sola ipotesi degli studi universitari, impedisce in modo irragionevole di valutare altri periodi di studi superiori e cio' anche quando il relativo diploma sia necessariamente richiesto per l'ammissione all'impiego, cosi' determinando - sul piano previdenziale - un'ingiustificata disparita' di trattamento per la parte (evidentemente) non coincidente ed (eventualmente) sovrapposta alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado. 4. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 20 dicembre 1973 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma primo, del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 1998. Il presidente: Scognamiglio L'estensore: Carella 99C0878