N. 449 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 1999

                               N. 449
  Ordinanza  emessa  il  21 dicembre 1999 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto   da Della Guardia  Anna  ed
 altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro
 Pensioni  -  Riscatto,  ai  fini  del  trattamento di quiescenza, dei
    periodi di tempo corrispondenti alla  durata  legale  degli  studi
    universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, qualora come
    condizione  necessaria  per l'ammissione in servizio sia richiesto
    il diploma di laurea e in aggiunta quello  di  specializzazione  -
    Mancata previsione, per il periodo anteriore all'entrata in vigore
    della legge n. 184/1997, dell'ammissibilita' a riscatto degli anni
    di  studio  per  conseguire  il  diploma  di pianoforte principale
    conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato  -  Deteriore
    trattamento del diploma di pianoforte principale rispetto a quello
    di  laurea  in  letteratura con indirizzo in musicologia ovvero in
    discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (d.a.m.s.),
    attesa la loro equipollenza ai fini  dell'ammissione  in  servizio
    nella  pubblica  istruzione  per la docenza in Educazione musicale
    nel le scuole medie statali.
 (D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092 (recte: 29 dicembre 1973) art.  13,
    primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 16951 del  1997
 proposto  da  Della  Guardia  Anna,    Naccazzani  Patrizia  e Grossi
 Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sossio  Andreozzi  ed
 Elio  Agostini,  con  domicilio  eletto in Roma, presso lo studio del
 primo a piazza di Villa Fiorelli n. 5;
   Contro il Ministero della pubblica istruzione e  il  Provveditorato
 agli  studi  di Roma, in persona dei rispettivi titolari pro-tempere,
 rappresentati e difesi  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
 domicilio   ex   lege   in   Roma  via  dei  Portoghesi  n.  12,  per
 l'annullamento  del  "Formale atto di diniego a provvedere", adottato
 dal Provveditorato agli studi di Roma con atto prot. n. 85882  dell'8
 ottobre 1997, notificato a mezzo raccomandata a/r il 16 ottobre 1997.
 in  ordine al chiesto "Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza
 degli  anni  per  il  conseguimento   del   diploma   di   pianoforte
 principale",  sull'assunto "non prevedendo le vigenti disposizioni di
 dar luogo al beneficio de quo";
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura statale;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla  pubblica  udienza del 21 dicembre 1998 su relazione del cons.
 Vito Carella uditi, altresi', l'avv. Elio Agostini per i ricorrenti e
 l'avv. dello Stato Guida per l'amministrazione resistente;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   1. - I ricorrenti, docenti di ruolo in educazione  musicale  presso
 Scuole  medie  statali  di  Stato,  sono  in  possesso del diploma di
 pianoforte principale conseguito in Conservatori musicali di Stato  e
 tutti  in  possesso  altresi'  del diploma di Scuola di secondo grado
 (maturita').
   La materia di  insegnamento  dei  ricorrenti  rientra  nelle  nuove
 classi  di  concorso di cui alla tabella "C", quadro II, annessa alla
 legge 30 gennaio 1976, n. 13 (classe  di  concorso  XXXVIII,  tabella
 "B",  annessa  al  d.m.    2 marzo 1972 e successive modificazioni ed
 integrazioni).
   Titoli validi per l'ammissione al concorso  per  l'insegnamento  di
 educazione musicale sono:
     a) laurea in lettere con indirizzo in musicologia;.
     b)  laurea  in  disciplina  delle  arti,  della  musica  e  dello
 spettacolo (D.A.M.S.);
     c) diploma conseguito presso il Conservatorio musicale  di  Stato
 in  aggiunta  al  diploma  di  Scuola  secondaria di secondo grado (i
 ricorrenti sono in possesso di tale ultima combinazione di titoli).
   2. - Gia' con ricorso n. 1977/1993  i  ricorrenti  avevano  chiesto
 l'annullamento  del silenzio rifiuto del Provveditorato agli studi di
 Roma, formatosi a seguito di istanza dei medesimi, intesa ad ottenere
 il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, di  detto  titolo
 di  studio:  con  sentenza  n. 2150/1997, il tribunale amministrativo
 regionale del Lazio adito, sez. 3-bis, nel dichiarare illegittimo  il
 comportamento tenuto dal Provveditorato agli studi di Roma sulle loro
 istanze,  ha dichiarato l'obbligo della p.a. intimata di pronunciarsi
 sulle istanze dei ricorrenti.  Il Provveditorato agli studi di  Roma,
 con  la  nota  oggetto  di  odierna  impugnazione,  ha  dichiarato la
 impossibilita' a provvedere positivamente sulle istanze  di  riscatto
 ai fini del trattamento di quiescenza degli anni per il conseguimento
 del  diploma  di  pianoforte  principale,  "non prevedendo le vigenti
 disposizioni, di dar luogo al beneficio de quo".
   3. - Con  atto  introduttivo  notificato  il  10  dicembre  1997  i
 ricorrenti deducono a censura i seguenti motivi di ricorso:
     A)  Violazione  del  combinato disposto degli articoli 116, legge
 417/74 e 13, d.P.R. 1092/73 - Eccesso di potere  per  erroneita'  dei
 presupposti e disparita' di trattamento.
   L'art.  116  della  legge 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del
 personale docente,  direttivo  ed  ispettivo  della  scuola  materna,
 elementare,  secondaria ed artistica dello Stato), per la valutazione
 degli anni di servizio,  ai  fini'  del  trattamento  di  quiescenza,
 richiama   espressamente   il  d.P.R.  29/12773  n.  1092  (t.u.  sul
 trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato).
   L'art. 13 del citato d.P.R. prevede la riscattabilita', ai fini del
 trattamento  di  quiescenza,  degli  anni  corrispondenti alla durata
 legale degli studi universitari per il diploma di laurea.
   Recita testualmente tale norma: "Il dipendente civile, al quale  si
 stato  richiesto,  come  condizione  necessaria  per  l'ammissione in
 servizio,  il  diploma  di  laurea  o,   in   aggiunta,   quello   di
 specializzazione,  rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari
 di perfezionamento, puo' riscattare in tutto o in parte il periodo di
 tempo corrispondente alla durata legale degli  studi  universitari  e
 dei corsi di perfezionamento".
   Ma  il diploma conseguito presso il Conservatorio musicale di Stato
 e' "condizione necessaria" per essere ammesso alla docenza  di  ruolo
 nelle  scuole  dello  Stato, in via fungibile rispetto alla laurea in
 lettere con indirizzo in musicologia  o  alla  laurea  in  disciplina
 delle  arti,  della  musica  e dello spettacolo (D.A.M.S.).   D'altra
 parte, nella normativa che regola il rapporto del lavoro dei  docenti
 non  si rinvengono distinzioni, nell'insegnamento, tra gli insegnanti
 di educazione musicale, in possesso del diploma conseguito  presso  i
 Conservatori   di  Stato.     Ne  deriva  un'assurda  discrepanza  di
 trattamento nei confronti di coloro che hanno conseguito  diplomi  di
 laurea  in "D.A.M.S." e il diploma di laurea in lettere con indirizzo
 in musicologia rispetto ai diplomati in Conservatorio  musicale,  per
 cui  non si riesce minimamente a comprendere la operata disparita' ai
 fini  della  legittimazione  al   riscatto.      Ditalche',   sarebbe
 innegabile,  avendo la legge operato una equiparazione tra i suddetti
 titoli, ai fini dell'accesso in servizio, che tale equiparazione  non
 puo  essere,  poi,  disattesa,  negando la possibilita' di riscatto a
 coloro che risultano in possesso di diploma, in base  al  quale  sono
 stati ammessi alla docenza di ruolo nelle scuole medie dello Stato.
     B)  Violazione  dell'art.13,  d.P.R.  1092/1973 in relazione agli
 articoli 3 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per disparita'
 di  trattamento  -  Ingiustizia  manifesta   ed   incostituzionalita'
 dell'interpretazione  restrittiva  dell'art.  13  comma primo, d.P.R.
 1092/73.  Il diploma conseguito presso il Conservatorio mnusicale  di
 Stato  costituisce  titolo  valido,  in  alternativa  alla  laurea in
 lettere con indirizzo in musicologia o a quella in  disciplina  delle
 arti,  della  musica  e  dello  spettacolo.    Inoltre, nessun dubbio
 sussiste sul fatto che la normativa regolante la materia ha  previsto
 la  completa  equiparazione tra Universita' e corsi di Conservatorio,
 sia sotto il profilo retributivo che funzionale, per cui e' di  tutta
 evidenza   che   l'equiparazione   deve  riguardare  anche  l'aspetto
 previdenziale e, in modo specifico, il riconoscimento degli  anni  di
 studio.    Una  disparita'  di  trattamento  tra  diploma di laurea e
 diploma del Conservatorio urterebbe contro la previsione della  norma
 costituzionale  e,  precisamente, dell'art. 3 della Costituzione, con
 palese  violazione  del  principio  dell'eguaglianza,  e dell'art. 97
 Cost., in quanto la esclusione per i dipendenti che hanno  conseguito
 il  diploma  presso Conservatori musicali e' contraria al criterio di
 non discriminazione e di  imparzialita'  imposto  all'amministrazione
 pubblica  nell'organizzazione dei pubblici uffici.  In proposito deve
 essere evidenziato come la giurisprudenza della Corte  costituzionale
 (sentenze  n.  765  e  1016/1988; n. 163/1989), abbia "reiteratamente
 posto in rilievo che la legislazione in tema di  riscatti  e'  andata
 via  via  evolvendosi,  nel  senso  di  concedere  alla  preparazione
 professionale acquisita, quando  riconosciuta  indispensabile  per  i
 fini  della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione" (Corte
 costituzionale n. 163/1989, considerazione proseguita con le sentenze
 numeri 426, 535, 590/1990 e n. 257/1991 della Corte medesima).
   Non sarebbe poi casuale che la VII Commissione permanente (cultura,
 scienza ed istruzione) della Camera dei deputati, abbia approvato, in
 sede  legislativa,  il  5  novembre  1997,  il  testo  unificato  del
 "Progetto  di  riforma  delle  Accademie  e  dei  Conservatori", che,
 licenziato dalla Camera, dovra' ora passare al vaglio del Senato  per
 la   definitiva   approvazione,  recante  piena  assimilazione  delle
 Accademie e dei Conservatori alle Universita'.
   4. - A norma dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorrenti
 chiedono pertanto - nel caso in cui  il  giudizio  non  possa  essere
 deciso  indipendentemente  dall'incidente  costituzionale - che venga
 sollevata questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,
 primo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non
 dispone  l'ammissibilita'  a  riscatto,  ai  fini  del trattamento di
 quiescenza, del periodo del corso legale di studio, o parte  di  esso
 (gli   ultimi   5   anni  del  diploma  di  Conservatorio?),  per  il
 conseguimento del diploma di pianoforte principale,  il  cui  titolo,
 insieme  con quello di diploma di scuola secondana di II grado, viene
 richiesto dalla legge quale condizione necessaria per poter  accedere
 all'insegnamento  di  educazione  musicale  negli  Istituti di Stato,
 poiche' detto articolo discrimina in modo ingiustificato  i  titolari
 del  diploma  conseguito presso i Conservatori di Stato (nella specie
 diploma di pianoforte principale, decennale) unitamente al diploma di
 scuola secondaria di II grado, rispetto ai possessori di  laurea,  in
 contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   L'Avvocatura statale si e' formalmente costituita in giudizio.
   All'udienza  del  21  dicembre  1998 la causa e' stata trattenuta a
 decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Si  controverte  di  riscatto,  ai  fini  del  trattamento  di
 quiescenza,  della  durata del corso di studi legalmente previsto per
 il conseguimento presso i Conservatori musicali di Stato del  diploma
 di  "pianoforte  principale"  (decennale),  quando sia richiesto come
 condizione necessaria per l'ammissione  all'insegnamento  statale  in
 "educazione  musicale"  nelle scuole medie (congiuntamente al diploma
 di maturita' di scuola secondaria di II grado, secondo le  previsioni
 della  Tabella "C", quadro II, annessa alla legge 30 gennaio 1976, n.
 13 - classe di concorso XXXVIII).
   L'amministrazione scolastica resistente, con  il  provvedimento  di
 diniego  in epigrafe gia' indicato, si e' dichiarata "impossibilitata
 a provvedere positivamente sulle istanze di  riscatto  in  argomento,
 non  prevedendo  le vigenti disposizioni di dar luogo al beneficio de
 quo".
   I ricorrenti, docenti di ruolo in educazione musicale presso scuole
 statali  ed  in possesso della combinazione di titoli sopra precisati
 (diploma di  pianoforte  principale  conseguito  in  Conservatori  di
 Stato,   unitamente  al  diploma  di  maturita')  -  con  il  gravame
 odiernamente all'esame delIa sezione  -  rivendicano  il  diritto  di
 riscattare,  ai  fini  del  trattamento  di quiescenza, il periodo di
 tempo necessario (dieci anni) o parte  di  esso  (gli  ultimi  cinque
 anni),  per  il  conseguimento  del  suindicato diploma di pianoforte
 principale, in quanto titolo  valido  per  l'accesso  all'impiego  ed
 alternativo  rispetto  alla  laurea  (in  lettere  con  indirizzo  in
 musicologia ovvero in disciplina delle arti,  della  musica  e  dello
 spettacolo - D.A.M.S.).
   2.  -  Va anzitutto escluso che, allo stato, questo tribunale possa
 accogliere la domanda: l'impugnata disposizione di  cui  all'art.  13
 del  d.P.R.  20 dicembre 1973, n. 1092 - della cui legittimita' anche
 il giudice adito dubita in riferimento all'art. 3 della  Costituzione
 -  in  effetti  limita  il diritto di riscatto alla durata legale dei
 corsi di laurea e non vi e' dubbio che qui non di  laurea  si  tratta
 bensi'  di  diploma  post-secondario,  che puo' essere anche in parte
 concomitante e cosi' sovrapporsi alla  durata  di  conseguimento  del
 diploma  di  maturita'  di  scuola  secondaria di II grado; ne' vi e'
 dubbio che detto diploma post-secondario sia diverso da quelli  fatti
 oggetto di precedenti sentenze costituzionali additive (tra le tante,
 sentenze n. 20 del 1996 e n. 535 del 1998).
   La  questione non appare invece rilevante - con riguardo al dedotto
 contrasto rispetto all'art. 97 della Costituzione  -  alla  luce  del
 d.lgs.   30   aprile   1997   n.   184,   che  ha  recato  una  nuova
 regolamentazione della facolta' di  riscatto  dei  corsi  di  studio,
 universitari  e  non, e dei periodi di lavoro all'estero, in sintonia
 alla recente riforma del sistema pensionistico introdotto dalla legge
 8 agosto 1995, n.   335: la tendenziale  evoluzione  cui  sovente  la
 Corte  costituzionale  si  e' richiamata - nel senso di attribuire la
 dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione
 in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale  -
 e'  stata  ora  legislativamente  sancita,  sicche'  non  sussiste la
 conclamata differenza tra corsi universitari e non.
   Tuttavia, la cennata legislazione sopravvenuta non e' incidente  ai
 fini  della  vicenda  di  causa  in  quanto  tale nuova disciplina si
 applica a far tempo dal 12 luglio 1997,  dovendo  essere  le  domande
 anteriori  trattate  con  le  disposizioni di legge vigenti all'epoca
 della presentazione, che e' la fattispecie in esame.
   Il punto nodale controverso e', pertanto, rilevante ai  fini  della
 decisione: se la questione di legittimita' costituzionale prospettata
 venisse  accolta  daIla  sovrana  Corte;  certamente  potrebbe essere
 condivisa la pretesa reclamata, dovendosi in tal caso ritenere esteso
 l'ambito del diritto previsto dall'art. 13 deI  d.P.R.  n.  1092  del
 1973,  anche  ai  diplomi  universitari  (post-secondari) come quello
 posseduto dai ricorrenti.
   3. - La questione e' anche fondata  alla  stregua  dei  consolidati
 principi   affermati   dalla  Corte  costituzionale  in  materia.  Le
 condizioni per stabilire in via di principio  l'illegittimita'  delle
 norme impugnate sono state cosi' precisate:
     a)  che il corso di studi riscattabile abbia natura universitaria
 (post-secondaria), pur se inferiore alla laurea;
     b) che i relativi diplomi  siano  richiesti  per  l'ammissione  a
 determinati posti o per la progressione in carriera.
   E'  questo  il caso del diploma di pianoforte principale conseguito
 presso  i  Conservatori  musicali  di   Stato   che,   se   posseduto
 congiuntamente  al  diploma  di  maturita' di scuola secondaria di II
 grado, e' alternativo, come  risulta  dalla  relativa  tabella  delle
 classi  di concorso, rispetto alla laurea in lettere con indirizzo in
 musicologia ovvero in D.A.M.S., ai fini dell'ammissione  ai  concorsi
 per la docenza di ruolo in educazione musicale presso le scuole medie
 statali.
   La  disposizione  impugnata,  seppure  per  il  menzionato  periodo
 anteriore al 12 luglio 1997, limitando la riscattabilita'  alla  sola
 ipotesi  degli studi universitari, impedisce in modo irragionevole di
 valutare altri periodi di studi superiori  e  cio'  anche  quando  il
 relativo  diploma  sia  necessariamente  richiesto  per  l'ammissione
 all'impiego,  cosi'  determinando  -  sul   piano   previdenziale   -
 un'ingiustificata    disparita'   di   trattamento   per   la   parte
 (evidentemente) non coincidente ed (eventualmente)  sovrapposta  alla
 durata  legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di
 scuola secondaria di II grado.
   4. - Per  le  considerazioni  che  precedono,  va  conseguentemente
 sollevata  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del
 d.P.R.  n. 1092 del 20 dicembre 1973 per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione.
   Va disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  con conseguente sospensione del presente giudizio ai
 sensi dell'art.  23 legge 11 marzo 1953,  n.  87,  per  la  pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma primo, del d.P.R.  20
 dicembre 1973, n. 1092 in relazione all'art. 3 della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di  consiglio  del  21  dicembre
 1998.
                      Il presidente: Scognamiglio
                                                  L'estensore: Carella
 99C0878