AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dorsiflex». (19A07379) 
(GU n.279 del 28-11-2019)

 
     Estratto determina AAM/AIC n. 205/2019 del 6 novembre 2019 
 
    Procedura europea: DE/H/5334/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DORSIFLEX nella
forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare    A.I.C.:     societa'     Drossapharm     Arzneimittel
Handelsgesellschaft mbH  con  sede  legale  e  domicilio  fiscale  in
Wallbrunnstrasse 24 - 79539 Lörrach - Germania. 
    Confezioni: 
      «70   mg   cerotto   medicato»    2    cerotti    in    bustina
Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957015 (in base  10)  1DT0GR  (in
base 32); 
      «70   mg   cerotto   medicato»    5    cerotti    in    bustina
Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957027 (in base  10)  1DT0H3  (in
base 32); 
      «70   mg   cerotto   medicato»    7    cerotti    in    bustina
Pap/Pe/Al/Copolimeri - A.I.C. n. 046957039 (in base  10)  1DT0HH  (in
base 32). 
    Validita' prodotto integro: trenta mesi. 
    Forma farmaceutica: cerotto medicato. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  Non   conservare   a
temperatura superiore ai 30°C. 
    Composizione: 
      principio attivo: ciascun cerotto medicato contiene  70  mg  di
etofenamato; 
    eccipienti: 
      strato adesivo: 
        Policondensato di polisilicato di alfa-idro-omega-idrossipoli
(dimetilsilossano) trimetilsililato  con  dimeticone,  Macrogol  400,
Olio di oliva, raffinato; 
      supporto: 
        tessuto in poliestere bi-elastico; 
      pellicola protettiva: 
        pellicola in poliestere rivestita con fluoropolimero. 
    Responsabile del rilascio lotti: 
      Vektor  Pharma  TF  GmbH,  Hauptstrasse  13   and   17,   88524
Uttenweiler, Germania. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Trattamento sintomatico di  breve  durata  degli  stati  dolorosi
locali associati a trauma distorsivo acuto senza complicazioni  della
caviglia negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': classe C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco  o
di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.