N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio 1990
N. 77 Ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Bezzon Ettore Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento dei cittadini avanti alla legge - Compressione del potere di valutazione in ordine ad una richiesta procedurale e alla commisurazione della pena - Violazione del principio secondo cui il giudice e' soggetto soltanto alla legge - Elusione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (C.P.P. 1988, art. 438, in relazione agli artt. 442, 451, n. 5, e 452, n. 2, stesso codice). (Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).(GU n.9 del 28-2-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Bezzon Ettore, imputato come in atti sull'eccizione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato, agli artt. 247 del d.P.R. n. 271/1989 e 438 del d.P.R. n. 447/1988 in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui le norme impregnate stabiliscono efficacia vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sul punto della applicazione del giudizio abbreviati e conseguentemente sulla riduzione di un terzo della pena da infliggere all'imputato; Sentito il p.m. che ha espresso parere contrario; Rilevato che l'art. 438 del c.p.p., il quale nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione in relazione agli artt. 451, n. 5, e 452, n. 2, stesso codice, appare viziato da illegittimita' costituzionale, in quanto la decisione del p.m. di negare il consenso alla applicazione del giudizio abbreviato e' assolutamente discrezionale ed insindacabile perche' non e' previsto alcun controllo dello organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso sicche' viene a dipendere esclusivamente dalla scelta del p.m. la possibilita' per l'imputato di fruire dei benefici in termini di pena ai sensi dell'art. 442 del c.p.p.; Ritenuto che quanto sopra appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con l'art. 24 per la violazione del diritto di difesa, e che gli artt. 1001, 102 e 111 per la violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, i provvedimenti giurisdizionali debbono essere sempre motivati, e la determinazione della pena non puo' essere condizionata dall'insindacabile espressione di volonta' di alcuno, tanto meno di una parte processuale; Ritenuto che la questione appare rilevante nel caso in esame perche', quantunque il p.m. abbia espresso una succinta motivazione del dissenso, la natura del rito non consente al collegoio una valutazione della fondatezza del dissenso stesso non essendovi disponibilita' di tutti gli atti sulla cui base il p.m. lo ha espresso, e che apparendo la questione non manifestamente infondata si rende necessaria la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come sopra puntualizzata; Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Padova, addi' 8 gennaio 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0205