N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2014
Ordinanza del 28 febbraio 2014 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Istituto Figlie di San Camillo - Ospedale Madre Giuseppina Vannini contro Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio ed altri.. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi regionali nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto - Incidenza sul principio di tutela della salute - Lesione del principio di liberta' ed iniziativa economica privata - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale per l'imposizione di vincoli dettagliati, anziche' di principi fondamentali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 32, 41, 97 e 117, comma terzo.(GU n.5 del 4-2-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Quater) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 993 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: «Istituto Figlie di San Camillo» Ospedale «Madre Giuseppina Vannini», con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Recchia e Associati, in Roma, corso Trieste n. 88; Contro il Commissario Delegato al Piano di Rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12; la Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Barone ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27; la ASL RM/C, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Bentivoglio, Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi, con domicilio eletto presso gli stessi, in Roma, via Primo Camera n. 1; Nei confronti di Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione - IDI, n.c.; Per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo, del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00349/2012, avente ad oggetto: «Legge n. 135/12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini - applicazione art. 15, comma 14, - Assistenza ospedaliera anno 2012»; del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 428/2012, conosciuto per tramite della nota della Regione prot. n. 114 del 9.1.2013, avente ad oggetto: «Definizione budget provvisori I trimestre 2013 delle strutture private erogatrici di prestazioni con onere a carico del SSR, Ospedali Classificati, IRRCS privati e Policlinici Universitari non statali»; nonche' ove occorra del Decreto n. 88/2012 e del decreto n. 115/2012; nonche' dell'eventuale provvedimento di validazione dei suddetti decreti ad opera del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso; e per l'annullamento, altresi', quanto ai motivi aggiunti; del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 100/2013, avente ad oggetto: «Definizione budget 2013 delle strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere a carico del SSN»; nonche' del DCA n. 183 del 9.4.2013 avente ad oggetto approvazione dello schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende sanitarie del Lazio e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del SSN, nonche' dell'eventuale provvedimento di validazione dei suddetti decreti ad opera del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Delegato al Piano di Rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Lazio e della Asl Rm/C; Viste le memorie difensive delle parti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Fatto e diritto L'Istituto ricorrente, che gestisce l'ospedale classificato «Madre Giuseppina Vannini», con sede in Roma, fa presente che svolge, mediante detta struttura, in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, attivita' ospedaliera e specifici programmi assistenziali definiti «funzioni», tra cui la rete dell'emergenza. Con il proposto gravame impugna i decreti del Commissario ad acta della Regione Lazio, in epigrafe indicati, tra i quali prioritariamente (per il rilievo fondamentale che esso assume nell'economia decisionale della controversia) quello (DCA 349 del 22.11.2012) che ha rideterminato il budget e i finanziamenti gia' assegnati per il 2012 al suddetto nosocomio, disponendone le seguenti riduzioni: 6,8519% per le prestazioni ospedaliere di cui al DPCA U 088/2012 e s.m.i.; identica percentuale del 6,8519% per il finanziamento delle funzioni assistenziali e delle funzioni di didattica e di ricerca connesse alle attivita' assistenziali di cui al DPCA 115/2012. Con i motivi aggiunti viene altresi' impugnato, in particolare, oltre agli altri atti indicati in epigrafe, il decreto del Commissario ad acta Regione Lazio n. 100 del 9.4.2013, avente ad oggetto la definizione, del budget 2013 per le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere a carico del SSN (con riduzione, in applicazione della legge n. 135/2012, nella misura dello 0,50%, del budget gia' stabilito per il 2012). I suddetti decreti sono stati adottati in applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, il quale dispone che «A tutti singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014». Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 1) violazione dell'art. 15 comma 14 della L. n. 135 del 2012. Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, illogicita' e disparita' di trattamento. Violazione del principio di retroattivita' degli atti amministrativi; 2) medesime censure di cui sopra, sotto ulteriore profilo; 3) violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Violazione dei principi procedimentali di cui alla L. n. 241/90. Violazione dell'art 32, comma 8, della legge n. 449 del 27.12.1997, dell'art. 1, comma 32, della L. 23.12.1996, n. 662, dell'art. 2, comma 8, della L. n. 549/1995 e dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; per sviamento, per contraddittorieta' e difetto di motivazione; 4) Violazione del principio di imparzialita' ex art. 97 Cost., dell'art. 4, comma 12, e dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Violazione del DM del 30.6.1997. Eccesso di potere per disparita' di trattamento e per contraddittorieta'; 5) illegittimita' derivata del decreto n. 428 del 2012. Violazione dell'art. 15, comma 14, della L. n. 135 del 2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e presupposti. Con i motivi aggiunti depositati il 28.6.2013 vengono quindi formulate le seguenti ulteriori censure; 6) violazione del principio di imparzialita' ex art. 97. Violazione dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Violazione del DM del 30.6.1997. Eccesso di potere disparita' di trattamento e per contraddittorieta'; 7) violazione dell'art. 15, comma 14, della L. n. 135 del 2012. Eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria, illogicita' e disparita' di trattamento; 8) violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e del diritto alla salute ex art. 32 Cost.. Violazione dei principi procedimentali di cui alla L n. 241/90. Violazione dell'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 27.12.1997, dell'art. 1, comma 32, della L. 23.12.1996, n. 662, dell'art. 2, comma 8, della L. n. 549/1995 e dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per sviamento, per contraddittorieta' e difetto di motivazione; violazione del principio di imparzialita' ex art. 97 Cost., dell'art. 4, comma 12, e dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. Violazione del DM del 30.6.1997. Eccesso di potere per disparita' di trattamento e per contraddittorieta'; 9) violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost,, del principio di tutela della salute ex art. 32 Cost., dell'art. 41 Cost. sul diritto all'impresa, dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92, dell'art. 2, comma 9, della L. n. 549/95. Eccesso di potere per sviamento, illogicita' e difetto di motivazione; 10) violazione degli articoli 3, 31, 32 e 97 Cost.. Violazione dell'art. 8-quinquies e dell'art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992, dell'art. 2, comma 5, del DM 15.12.1994, dell'art. 3, comma 2, del DM del 30.6.97, la cui efficacia e' richiamata dal DM del 12,9.2006. Eccesso di potere per sviamento, difetto di presupposti, illogicita', contraddittorieta'. Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost., del principio di tutela della salute ex art. 32 Cost.; 11) incostituzionalita' dell'art. 8-quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 per violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 97 Cost; 12) violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria; 13) violazione dell'art. 9 del DL n. 203/2005. Eccesso di potere per disparita' di trattamento e difetto dei presupposti; in subordine, incostituzionalita', per violazione degli articoli 3 e 97 Cost, dell'art. 9 predetto. Si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni, contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse. Alla pubblica udienza del 19.11.2013 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati assunti in decisione. Oggetto della presente controversia sono i decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, in epigrafe indicati, che hanno rideterminato i budget gia' assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie private (ed ospedali classificati, come quello ricorrente) in regime di accreditamento con il servizio sanitario e stabilito i budget 2013 per le medesime strutture. Come sopra esposto i gravati decreti sono stati adottati in applicazione dell'art. 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche con L. n. 135/2012, il quale testualmente stabilisce che «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni, sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica, ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per ranno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014». Costituisce problematica, sollevata dall'istante nei propri atti d'impugnativa, che il Collegio reputa prioritaria (anche ai fini della rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale del sopra citato art. 15, comma 14, che si intendono sollevare con la presente ordinanza), quella per cui tale disposizione di legge non si applicherebbe agli ospedali classificati, in quanto equiparati a quelli pubblici, anche dopo la riforma sanitaria, ex art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992. Tale opzione interpretativa non e' condivisa dal Collegio, alla stregua del tenore letterale e del senso logico dell'art. 15 comma 14 del DL n. 95/2012. Tale norma si riferisce espressamente, invero, a tutti i contratti ed accordi per acquisto di prestazioni sanitarie «da soggetti privati accreditati». Ora, non v'e' dubbio che gli ospedali classificati siano nondimeno soggetti privati, retti da regole privatistiche e gestiti secondo principi di economia, se non lucrativi. E' pacifico, tra l'altro, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sez. 02/04/2007 n. 8088), che gli enti ecclesiastici esercenti attivita' ospedaliera, non sono da includersi, secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 di' detto testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La classificazione, invero, degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non vale ad attribuire ad essi natura di ente ospedaliero o di ente pubblico, ma ne comporta l'equiparazione agli ospedali pubblici solo per effetti determinati e limitati, quali, attualmente, l'inserimento nell'ambito della programmazione sanitaria e il riconoscimento delle medesime tariffe. Per il resto, resta ferma l'autonomia amministrativa e finanziaria dei detti ospedali e la loro natura di soggetti privati. E' stato anche affermato, al riguardo (v. Cass. Sez. Lav., sent. n. 12039 del 19-12-1990) che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quali esercitano professionalmente attivita' ospedaliera, assumono la qualita' di imprenditore, nonostante il fine spirituale o comunque altruistico perseguito, ove la loro prestazione sia oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previo compenso adeguato al costo del servizio - dato che il requisito dello scopo di lucro assume rilievo meramente oggettivo ed e' collegato alle modalita' dello svolgimento dell'attivita' - con la conseguente applicabilita' nei confronti di tali enti dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in ordine ai lavoratori da essi illegittimamente licenziati. Ed ancora, si e precisato (Cass. Sez. Lav., cent. n. 3623 del 28-03-1995) come debba escludersi, nei confronti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nella disciplina della legge 12 febbraio 1968 n. 132, non modificata in materia dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, la qualifica di enti ospedalieri cioe' di enti pubblici non economici, in mancanza di un'espressa qualificazione in tal senso resa con Decreto del Presidente della Repubblica, mentre resta a tal fine irrilevante la circostanza che l'ente ecclesiastico abbia ottenuto la classificazione del proprio ospedale fra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera (art. 1, sesto comma, in relazione agli articoli 20 e segg. della legge 132 del 1968). Si applica quindi nei loro confronti, ad avviso di questo Collegio, l'art. 15, comma 14, del DL di cui trattasi n. 95/2012. D'altra parte, si tratta pur sempre di soggetti destinatari di accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/92 e di tetto di spesa prestabilito e delimitato a carico del SSN. Quanto all'affermazione poi per cui tali ospedali riconosciuti sarebbero consustanziali al sistema sanitario nazionale come gli stessi ospedali pubblici, si tratta di assunto da rettificare alla stregua della piu' recente giurisprudenza amministrativa che ben chiaramente ha avuto modo di precisate come, particolarmente dopo l'entrata, in vigore del DL n. 112/2008, le strutture private «equiparate» alle pubbliche (come appunto gli ospedali classificati) sono soggette a tetto di spesa invalicabile oltre il quale non hanno alcun diritto remunerazione pubblica. Ne' esse hanno diritto a ripiano di eventuali disavanzi finanziari da parte ed a carico delle Regioni e del SSN (v. Consiglio di Stato, sez. III, 06/02/2013, n. 697). Da ultimo, puo' soggiungersi che sempre sul piano letterale l'applicabilita' agli ospedali classificati della normativa (emergenziale) ex art. 15, comma 14, piu' volte citato, appare confermata anche tenendo conto dell'estensione della riduzione, secondo l'espressa dicitura della legge, non solo ai contratti, ma agli stessi «accordi» (conferenti, questi ultimi, ex art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92, proprio, tra le altre, alle strutture private «equiparate»). Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che appare non manifestamente infondato, anche alla stregua di quanto al riguardo in parte dedotto dalla stessa struttura ricorrente, il dubbio di costituzionalita' in ordine alla disciplina normativa che ha giustificato l'adozione dei contestati decreti, per contrasto con gli articoli 117, comma 3, della Costituzione, con il principio di irretroattivita' delle leggi e con gli articoli 3, 41, 97 e 32 della Costituzione. Relativamente alla detta violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione deve essere invera evidenziato che: a) la Sanita' rientra, giusta quanto previsto dalla richiamata disposizione costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; b) in tale quadro normativo il menzionato art. 15, comma 14, nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 (ed anni successivi) che le singole regioni sono chiamate a sostenere sulla base di accordi precedentemente stipulati con le singole strutture accreditate, non puo' in alcun modo essere annoverata tra la normativa che fissa i principi fondamentali, e, pertanto, per tale aspetto, essa risulta in palese contratto con il richiamato articoli 17, comma 3. Ed invero il Collegio, pur tenendo presente l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007), e secondo cui il legislatore statale puo' «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010), osserva tuttavia che la suddetta disposizione, proprio perche' individua specificatamente i settori ove conseguire (con imposizione di tagli «lineari» senza alternative) i risparmi nella spesa sanitaria, senza limitarsi ad una mera quantificazione in via generale dei suddetti risparmi lasciando alla discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione dei compatti di spesa dove ottenerli e delle modalita' per conseguirli (magari differenziando i destinatari dei tagli di spesa secondo propri criteri apprezzati discrezionalmente come piu' rispondenti all'interesse e alle peculiarita' regionali), risulta non in linea con quanto disposto dal menzionato art. 117, terzo comma. Pertanto, la questione di costituzionalita', sotto tale aspetto, non e' manifestamente infondata. Pure non manifestamente infondata e' la prospettata violazione dell'art. 97 Cost., oltre che dell'art. 3, della Cost., e dei principi individuati dalla Corte costituzionale al fine di assicurare la costituzionalita' di una legge retroattiva. In particolare, tenendo anche conto di quanto prospettato dall'Istituto ricorrente, va sottolineato che: a) giusta il consolidato e notorio orientamento della Corte occorre che siano rispettati una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo comma dell'art. 25 Cost., di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; b) nella fattispecie in esame la richiamata disposizione nonche' il successivo decreto regionale attuativo, adottato quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il limite del budget era stato ormai sostanzialmente raggiunto, hanno inciso (limitatamente al 2012) sul legittimo affidamento venutosi a creare in capo alle singole strutture sanitarie ad erogare le prestazioni e a ricevere il relativo corrispettivo cosi' come stabilito nei contratti antecedentemente stipulati, per la corretta esecuzione dei quali hanno d'altra parte allestito le relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti in materiali, personale ed attrezzature. Ora al riguardo non ignora il Collegio che viene anche ritenuta legittima, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 4/2012), l'introduzione retroattiva di tetti di spesa in materia sanitaria. Ma cio' si e' ritenuto che possa ammettersi soltanto in presenza di tetti di spesa degli anni precedenti ai quali gli interessati si siano potuti rapportare tenendo contemporaneamente conto di ulteriori limiti imposti dai tagli stabiliti dalle disposizioni finanziarie conoscibili dalle strutture private all'inizio e nel corso dell'anno. Oltre tale limite, invero, non vi e' piu' tutela dell'affidamento e questo appare essersi appunto inverato nella specie per l'anno 2012 in quanto i tagli di budget sono stati per tale anno imposti, con parziale decorrenza retroattiva dall'1.1.2012, dalla disposizione legislativa in questione, a budget gia' approvati e senza alcun preesistente parametro da cui i destinatari abbiano potuto preavvertire l'intervento della disposta riduzione. Risulta poi non manifestamente infondata, ad avviso del Collegio, anche la. violazione dell'art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in sostanza ad impedire la remunerazione di prestazioni gia' erogate, con conseguente violazione del principio di liberta' dell'attivita' economica privata. Ugualmente non manifestamente infondata, nel suddetto contesto, e' la violazione dell'art. 32 della Costituzione, quanto le contestate riduzioni dei budget, giustificate unicamente da motivi di ordine economico-finanziario e che fanno seguito ad altre precedenti riduzioni, possono determinare una compromissione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato dall'art. 32, in palese contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 309/1999, secondo la quale «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere nel bilanciamento del legislatore un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana». La rilevanza e la pregiudizialita' delle sollevate questioni di costituzionalita' per la controversia in esame appare del tutto evidente, stante che esse investono la disciplina normativa in applicazione della quale sono stati adottati i contestati decreti del Commissario ad acta per la Sanita' della Regione Lazio. Per le ragioni suesposte deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e dell'art. 79 c.p.a.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 14, del DL n. 15 del 6 luglio 2012, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, per contrasto con gli articoli 117 comma 3, 3, 97, 41 e 32 della Costituzione, secondo quanto specificato in motivazione. Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Italo Riggio, Presidente; Domenico Lundini, Consigliere, Estensore; Giulia Ferrari, Consigliere. Il Presidente: Riggio L'Estensore: Lundini