DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2013 

Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  (AGES)  a
trattenere in servizio 10 unita'. (13A10482) 
(GU n.1 del 2-1-2014)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008,  n.  133  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo, la semplificazione, la competitivita',  la  stabilizzazione
della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria,   ed   in
particolare l'articolo 66 che  disciplina  il  turn  over  di  alcune
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il  sopra  richiamato  articolo  66,  comma  10,  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni  di
cui ai commi 3, 5, 7 e  9  dello  stesso  articolo  sono  autorizzate
secondo le modalita' di cui all'articolo 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in  particolare,  l'articolo
14, comma 6 che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni  dei
segretari comunali e provinciali siano autorizzate con  le  modalita'
di cui al sopra richiamato articolo 66, comma 10,  del  decreto-legge
n. 112 del 2008, per un numero di unita'  non  superiore  all'80  per
cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, ed in particolare l'art 9, comma 31, il  quale  stabilisce
che, al fine di agevolare il  processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto medesimo "fermo  il  rispetto  delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.
72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti  in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni  del  personale  e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie"; 
  Visto l'articolo 24 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
che  introduce  nuove  disposizioni  con  riguardo   ai   trattamenti
pensionistici; 
  Vista la circolare n. 2 dell'8  marzo  2012  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte
dei conti il 18 maggio 2012, reg. n. 4 - foglio  n.  313,  avente  ad
oggetto "decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n.  214  del
2011, c.d. "Decreto salva Italia" - articolo 24 - limiti massimi  per
la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni"; 
  Visto il  citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  ed  in
particolare il predetto  articolo  35,  comma  4,  che  prevede  come
modalita' di autorizzazione  l'emanazione  di  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta  del
Ministro per  la  funzione  pubblica  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali"
che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo previsto dal successivo articolo  98  dello  stesso
decreto; 
  Visto l'articolo 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n.  78
del 2010 che, nel  sopprimere  l'Agenzia  autonoma  per  la  gestione
dell'albo   dei   segretari   comunali   e   provinciali,   istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda
a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali  e
di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di  cassa,  siano
trasferite al Ministero medesimo; 
  Visto il decreto interministeriale del 23 maggio  2012,  registrato
dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2012, registro n.  6,  foglio
n. 376, recante trasferimento delle  funzioni  dell'Agenzia  autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  al
Ministero dell'Interno, adottato in attuazione dell'articolo 7, comma
31-quater del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo  nazionale  dei
segretari comunali e provinciali, che formula  proposta  al  Ministro
dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalita'
procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei  segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero dell'interno-ex Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo
dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura  con  la
prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale
quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza  funzionale
con  l'ente  territoriale,  cui  compete,  altresi',   l'obbligo   di
erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto prefettizio del 25 marzo 2013, n. 11344,  con  cui
il Ministero dell'interno-ex AGES, nel richiedere l'autorizzazione ad
assumere  n.  200  segretari  comunali  e  provinciali   del   quarto
corso-concorso per l'accesso in carriera (COA IV), comunica che,  dai
dati dell'albo, i segretari in servizio risultano essere,  alla  data
del 1° marzo 2013, n. 3.442, di cui n. 3.258 titolari di sede, n. 121
in disponibilita', n. 41  in  comando  o  in  utilizzo  presso  altra
amministrazione, n. 18 in aspettativa, n. 3 in distacco  sindacale  e
n. 1 fuori ruolo; 
  Rilevato che, con il  citato  decreto  del  25  marzo  2013,  viene
altresi' comunicata la seguete  situazione  aggiornata:  enti  locali
gestiti, pari a n. 7.792; comuni aderenti a convenzioni,  pari  a  n.
5.798; sedi convenzionate, pari a n.  2.134;  totale  delle  sedi  da
ricoprire, pari a n. 4.128; sedi con titolare, pari a n. 3.258;  sedi
vacanti pari a n. 870, fabbisogno pari a n. 686; 
  Rilevato, altresi', che nel predetto decreto del 25 marzo  2013  si
comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2011 e 2012  si  sono
verificate, rispettivamente, n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio,
e che, conseguentemente, il numero  delle  unita'  assumibili,  nella
percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, e' pari a n. 175  per
l'anno 2012 e n. 110 per l'anno 2013, per  un  totale  di  assunzioni
effettuabili sul turnover 2011 e 2012 di n. 285 unita'; 
  Vista  l'autorizzazione  di  cui  al  dPCm  del  18  ottobre  2012,
registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012, registro  n.  9,
foglio n. 381, con il quale il Ministero dell'interno-ex AGES  veniva
autorizzato a trattenere in  servizio  n.  19  segretari  comunali  e
provinciali, nonche' a ricostituire il rapporto di lavoro  con  n.  2
segretari comunali; 
  Visto il dPCm del 28 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il
24 maggio 2013, registro n.  4,  foglio  n.  346,  con  il  quale  il
Ministero dell'interno-ex AGES  viene  autorizzato  a  trattenere  in
servizio ulteriori n. 19 segretari comunali e provinciali, nonche'  a
ricostituire il rapporto di lavoro con n. 1 segretario comunale; 
  Visto il dPCm del 28 giugno 2013, in corso  di  registrazione  alla
Corte dei conti, con il quale il Ministero dell'interno-ex AGES viene
autorizzato ad assumere di n. 200  unita'  di  segretari  comunali  e
provinciali del quarto corso-concorso per l'accesso in carriera  (COA
IV); 
  Ritenuto,  pertanto,   che   il   numero   di   assunzioni   ancora
autorizzabili rispetto alle cessazioni degli anni 2011 e 2012 ammonta
complessivamente, al netto delle autorizzazioni gia' concesse,  a  n.
44; 
  Visto il decreto prefettizio del 22 aprile 2013, n. 14567, con  cui
il  Ministero  dell'interno-ex  AGES  richiede   l'autorizzazione   a
trattenere in servizio n. 10 segretari  comunali  e  provinciali  che
hanno presentato istanza di permanenza in servizio  oltre  il  limite
d'eta' ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30  dicembre
2012, n. 503; 
  Considerato che la somma del numero dei segretari in servizio e del
numero dei segretari per i quali e' stata autorizzata l'assunzione e'
inferiore alle sedi disponibili e che  i  trattenimenti  in  servizio
richiesti sono coerenti con il fabbisogno; 
  Visto l'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267
del 2000 secondo cui il numero complessivo  degli  iscritti  all'albo
non puo' essere superiore al  numero  dei  comuni  e  delle  province
ridotto  del  numero  delle  sedi  unificate,   maggiorato   di   una
percentuale   determinata   ogni   due   anni   dal   consiglio    di
amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza  di  garantire
una adeguata opportunita' di  scelta  da  parte  dei  sindaci  e  dei
presidenti di provincia; 
  Ritenuto di aderire alle richieste  del  Ministero  dell'interno-ex
AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
maggio 2013, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
semplificazione  al  Ministro  senza  portafoglio   On.le   Gianpiero
D'ALIA»; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno-ex Agenzia autonoma  per  la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'  autorizzato
a trattenere in  servizio  n.  10  unita'  di  segretari  comunali  e
provinciali, per un periodo massimo di un biennio oltre i  limiti  di
eta' per il collocamento a riposo per essi previsti. 
  2. Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti  in  servizio
di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti  locali
presso  i  quali  i  segretari  prestano  servizio,  in  qualita'  di
titolari. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 novembre 2013 
 
                                       p. Il Presidente               
                                   del Consiglio dei ministri         
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                             D'Alia                   
 
Il Ministro          
dell'economia e delle finanze 
Saccomanni           

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 241